Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Termini)
1. Il comma 4, dall’art. 65, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, per come modificato dall’art. 8 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 14, è così modificato:
“4. I piani attuativi in attuazione dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dell’entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entra dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà completato l’iter amministrativo attraverso l’atto conclusivo della Convenzione”.
ARTICOLO 2
(Adeguamento)
1. Alle disposizioni di cui alla presente legge è adeguato il punto 7.2, capitolo VII, parte I, della deliberazione Consiliare n. 106 del 10 novembre 2006, recante: “Linee Guida della Pianificazione regionale”.
ARTICOLO 3
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 21 agosto 2007
Loiero