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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 28 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole "Dipartimento regionale lavori pubblici" con le parole "Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici".
2. All’articolo 7 ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è cosi sostituito:
"3. L’Ufficio costituisce struttura intermedia dell’Ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi.";
b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
"12 bis. Con provvedimento ell’Ispettore generale dell’Ispettorato tecnico dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle se-greterie
tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.";
c) al comma 15, primo periodo, dopo le parole "due anni" sono aggiunte le parole "ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due.";
d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole "della commissione" sono aggiunte le parole ", fatto salvo quanto disposto al primo periodo,";
e) al comma 16 dopo le parole "amministrazioni di provenienza" è aggiunto il seguente periodo: "Ai componenti le commissioni, dipendenti dell’Amministrazione regionale, a decorrere dall’anno 2008, in luogo dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36, comma 1, dell’allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione".
3. Il comma 17 dell’articolo 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"17. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.".
4. Dopo il comma 17 dell’articolo 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"17 bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di
comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.".
5. Al comma 1 dell’articolo 17 bis della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole "rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici" sono sostituite con le parole "rubrica Dipartimento regionale dei lavori pubblici".
6. Il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:
"1 bis. Nell’importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi sugli
immobili demaniali in uso o di proprietà regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli
organismi ed uffici di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti, è previsto, tra le somme a disposizione dell’amministrazione:
a) l’aliquota fino all’1 per cento sull’importo dei lavori a base d’asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per spese di funzionamento e di gestione ivi comprese le spese postali, telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di elaborati progettuali. Qualora gli interventi progettuali siano localizzati nelle isole minori, la predetta aliquota può essere maggiorata fino al 100 per cento;
b) l’importo delle prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto all’assistenza in cantiere;
c) l’importo delle attrezzature per l’attività del responsabile del procedimento".
7. L’articolo 18 ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 14 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:"Art. 18 ter.
Aggiornamento dei prezzi1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell’articolo 7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall’assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.
3. L’aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.".
8. Al comma 12 bis dell’articolo 19 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 1, comma 12, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole dell’ultimo periodo "per quattro mesi" sono sostituite con le parole "per tre mesi".
9. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata di norma con il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.".
10. Al comma 1 bis dell’articolo 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "Relativamente ai soli appalti..." alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque".
11. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, aggiungere i seguenti:
"1 bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere
fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l’aggiudicazione viene fatta all’offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l’anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.
1 bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.
Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l’esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l’ipotesi in cui le offerte
presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione.
Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.
1 bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare d’appalto, di cui all’articolo 7 ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all’articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall’ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell’ispettore generale dell’ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
1 bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 7, comma 1, può essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall’art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/2005".
12. Sono fatti salvi i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. L’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:"Art. 5 - 1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto e variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo dell’ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, composta da:
a) l’ispettore generale dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato;
c) l’ispettore generale dell’ispettorato tecnico regionale dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;
d) due dirigenti dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno è il dirigente del servizio competente per materia dell’ispettorato tecnico, e da due dirigenti dell’ispettorato tecnico regionale, tutti designati dall’Assessore regionale per i lavori pubblici;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall’Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall’Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e
forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall’Assessore
regionale per i lavori pubblici.".
2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le opere pubbliche, di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 22/1964, e
all’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la
realizzazione di opere pubbliche

1. Nell’Amministrazione della Regione siciliana, l’attuazione delle disposizioni previste
dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l’attività di coordinamento, è di competenza
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e con la Comunità europea.
2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana.
3. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - emana apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante.
4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e
integrazioni.
5. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici
territoriali.
6. Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di 25 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 6.2.1.1.2 - cap. 272513. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa annua valutata in 30 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, U.P.B. 6.2.1.1.2.

ARTICOLO 4
Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, i termini per le cooperative edilizie, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 per pervenire all’inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
2. I termini per le imprese, per pervenire all’inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di
programmi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 ed 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013

1. Le società di capitali e le società cooperative che presentano richiesta, a qualsiasi titolo, di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto di importo superiore a euro 100.000,00 nell’ambito del Programma operativo regionale per il periodo 2007-2013, devono presentare agli enti concedenti, a far data dall’esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l’intera durata dell’aiuto, certificazione del bilancio d’esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte
all’albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

ARTICOLO 6
Cessione all’Autorità portuale di Augusta dell’area attrezzata di Punta Cugno

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito all’Autorità portuale di Augusta (Siracusa) l’area attrezzata di Punta Cugno sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta.

ARTICOLO 7
Testo coordinato

1. Il testo della legge n. 109/1994, coordinato con le norme sugli appalti di cui all’articolo 1 della presente legge e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, redatto dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 8
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 agosto 2007.


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