Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l’attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è diretto a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e d’interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale con particolare riferimento alla difesa, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio naturale, boschivo, della flora e della fauna;
c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
e) collaborazione con enti e/o organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di:
- inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale)
atmosferico, elettromagnetico e acustico;
- smaltimento dei rifiuti;
- normativa relativa alle cave;
- escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;
- protezione della biodiversità;
- tutela del patrimonio naturale e paesistico dai diversi fattori di rischio (incendi, episodi diinquinamento, ecc.);
- danno ambientale;
- opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica da attuarsi tramite le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) è organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche
volontarie operanti presso gli enti di cui all’articolo 3, comma 3;
b) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.
ARTICOLO 2
(Requisiti della guardia ecologica volontaria GEV)
1. L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’unione europea e
maggiorenne;b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subito condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
e) frequentare i corsi di formazione specifici ed effettuare l’addestramento pratico;
f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all’articolo 5 della presente legge;
g) conseguire la nomina a guardia giurata di cui al successivo articolo 6.
ARTICOLO 3
(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. La Regione:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
b) emana direttive per l’organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica;
c) verifica l’idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all’articolo 5 della presente legge;
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
e) rilascia alle province gli schemi dei tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche degli eventuali capi di abbigliamento;
f) garantisce alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
g) assegna, nell’ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle Province e dagli enti gestori dei parchi regionali.
2. La Provincia:
a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e
vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero territorio provinciale;
b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, fatta salva l’autonoma iniziativa dei parchi e riserve regionali, delle Comunità Montane e dei Comuni capoluogo di provincia;
c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;
d) consegna i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie;
e) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 9 eventualmente necessari nei confronti di singole Guardie Ecologiche Volontarie, su segnalazione degli enti organizzatori del servizio;
f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte ed il programma delle attività da svolgere nell’intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio;
g) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul servizio ecologico dell’intero territorio provinciale; la relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi proposti con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica regionale esterna ai parchi della regione.
3. L’organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie è affidata:
a) al Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente in collaborazione con le province, i parchi e le riserve regionali, le Comunità Montane ed i Comuni capoluogo di Provincia;
b) nel rimanente territorio è affidata alla Provincia competente per territorio.
ARTICOLO 4
(Compiti degli enti organizzatori)
1. Alle Province e affidata la organizzazione della formazione professionale delle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 3, inoltre:
a) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
b) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;
c) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento
dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle Guardie Ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
d) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l’unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.
3. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) convoca periodicamente le Guardie Ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l’organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine dei mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie Ecologiche Volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione;
l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previ accordi con gli enti interessati, sull’intero territorio regionale.
4. I siti compresi nella rete ecologica regionale, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle Guardie Ecologiche Volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.
5. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell’ambiente.
ARTICOLO 5
(Esami)
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente in qualità di presidente;
b) un funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;
c) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal Coordinamento regionale;
d) un dirigente della Protezione Civile regionale;
e) un dirigente della Regione Calabria esperto in discipline giuridiche;
f) un dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste;
g) un dirigente del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente;
h) un dirigente dell’Autorità di Bacino regionale.
2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono assicurate dal Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente.
4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l’eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dalle vigenti leggi regionali.
ARTICOLO 6
(Nomina a Guardia giurata)
1. Il Dipartimento Regionale Politiche dell’Ambiente presenta istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l’esame di cui al precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I decreti di approvazione delle nomine di Guardia giurata sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
ARTICOLO 7
(Incarico di Guardia Ecologica Volontaria)
1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce l’incarico di Guardia
Ecologica Volontaria ai volontari nominati Guardie giurate con un decreto dincarico nel quale individua l’ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in ambiti specifici. Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di Parchi regionali, Province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.
2. La Guardia Ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al pretore ai sensi dell’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino personale di riconoscimento con apposita matricola rilasciato dalla Provincia, di un distintivo e dell’uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635; nell’esercizio dei propri compiti, la GEV è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del medesimo tesserino.
5. Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, ad indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il distintivo deve contenere:
a) l’emblema della Regione;
b) il nome della Regione;
c) l’emblema della Provincia;
d) il nome della Provincia;
e) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.
6. La Regione Calabria provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto distintivo è approvato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8
(Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie)
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la Guardia Ecologica Volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno trentasei ore di servizio nei mesi in cui si prevede il loro utilizzo, dando comunicazione, con preavviso quindicinale, della disponibilità di giornate e di orari al responsabile zonale del servizio;
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile zonale del servizio;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia durante l’espletamento del servizio;
d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali di accertamento, secondo la normativa vigente, facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile zonale del servizio;
e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l’attività di prevenzione, di controllo, di ricerca, di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;
h) partecipare ai corsi di aggiornamento.
2. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono essere armate anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi.
3. Al fine dell’espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.
ARTICOLO 9
(Sospensione e revoca dell’incarico)
1. Il Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale, nonché al Prefetto, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell’incarico, che competono alla Provincia.
2. I procedimenti di cui al comma l garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall’avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall’incarico.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca adottato dal Presidente della Giunta regionale sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall’incarico, la Guardia Ecologica Volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.
ARTICOLO 10
(Elenco regionale Guardie Ecologiche Volontarie)
1. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie, abilitate ai sensi dell’articolo 6, all’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
2. Le eventuali variazioni dell’elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.
3. Le Guardie Ecologiche Volontarie delle associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, che operino nel territorio regionale e posseggano i requisiti previsti dalla presente legge sono iscritte di diritto nell’elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie in seguito ad una semplice richiesta d’iscrizione.
4. Copia dell’elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.
ARTICOLO 11
(Guardie Ecologiche Onorarie)
1. Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all’ente di appartenenza l’iscrizione nell’elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.
2. La Provincia, sul cui territorio ha sede l’ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l’incarico di Guardia Ecologica Onoraria alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico individua l’ente di appartenenza e dispone l’iscrizione nell’elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.
3. Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all’ente di appartenenza per collaborare in attività di:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale.
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Onorarie.
ARTICOLO 12
(Rendicontazione dei contributi)
1. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità ed i tempi di rendicontazione da parte delle associazioni che hanno ottenuto l’assegnazione di contributi per il funzionamento del servizio di vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per l’anno in corso, con le risorse allocate all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 3201 0148) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
2. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l’accompagna, nonché con le risorse derivanti dai verbali dalle GEV di cui alla presente legge e riscosse nel Titolo 3 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
ARTICOLO 14
1. Alle Guardie Ecologiche Volontarie operanti alle dipendenze delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a provvedere le medesime amministrazioni provinciali di appartenenza per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui agli articoli 3 e 4.
ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 21 agosto 2007
Loiero