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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 20 novembre 2006, n. 13
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA


LA SEGUENTE LEGGE:


ARTICOLO 1

Finalità e oggetto della legge


1. La regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto
dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il
patrimonio tartuficolo campano, disciplina sul territorio regionale, la
raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei
tartufi nonché la tutela dell’ambiente naturale in cui essi si riproducono.
2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle
specie elencati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con le
modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162.


ARTICOLO 2


Esercizio delle funzioni amministrative


1. La regione Campania esercita le funzioni amministrative per l’attuazione
della presente legge avvalendosi delle province per i territori di rispettiva
competenza territoriale.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nell’ambito di
indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale. La
Giunta regionale esercita anche le necessarie azioni di promozione e
valorizzazione del patrimonio tartuficolo campano e di tutela e conservazione
ambientale dei territori direttamente interessati.
3. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, con apposito
regolamento, si stabiliscono le modalità attuative dei contenuti della legge
stessa.


ARTICOLO 3


Disciplina della raccolta


1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non
coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente
legge.
2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine
naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si
intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente
incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene.
Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex
novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
3. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufaie controllate o
coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dalla data del
rimboschimento.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 riporta le
prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di
miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove
tartufaie.
5. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate
al proprietario, all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri
delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente
assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma
associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.
6. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti
ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le
tartufaie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute
nell’articolo 3 della legge n. 752/85 e successive modifiche.
7. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la
commercializzazione dei tartufi e di preservare l’ambiente idoneo alla
tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a
qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la
difesa del tartufo o per l’impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità
dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 può essere limitata alla
periferia del comprensorio consorziato.
8. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione
del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.


ARTICOLO 4


Riconoscimento delle tartufaie


1. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano
l’attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a
seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la
tutela del tartufo di cui all’articolo 8.
2. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è
rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di
cui all’articolo 8.
3. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’approvazione della
presente legge, all’emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il
rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti di
competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.
4. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono
appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all’articolo
13.


ARTICOLO 5


Ambiti di raccolta dei tartufi


1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le
zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità
montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le
associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con
il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.
2. In attuazione di quanto disposto all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo
di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di
assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.
3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico
intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i
subentranti presentano all’ente di competenza territoriale un piano di
conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della
commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo
8.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai
sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 e negli agriturismi,
l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità
di cui all’articolo 6, con l’ausilio di un solo cane per cercatore,
esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.


ARTICOLO 6


Modalità di ricerca e raccolta


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non
arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò
addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare
contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci
mesi.
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con
l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.
4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione
del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha
iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito riempite
con la stessa terra rimossa.
5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il
limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5
dell’articolo 3.


ARTICOLO 7


Calendario ed orario di ricerca e raccolta


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un’ora prima dell’alba
ad un’ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal
calendario di raccolta.
2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla
Giunta regionale entro tre mesi dall’approvazione della presente legge.
3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del
tartufo di cui all’articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di
raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione
all’andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli
ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.
4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all’articolo
8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per
altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e
per determinati ambiti territoriali di competenza.
5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni
al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.


ARTICOLO 8


Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo


1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica
provinciale per la tutela del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e
composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto in materia designato dall’assessore provinciale all’agricoltura
e foreste;
c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie
boscata più estesa in ambito provinciale;
d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale
dell’assessorato regionale all’agricoltura e foreste, designato dal dirigente
del settore medesimo;
e) un funzionario dell’amministrazione provinciale designato dall’assessore
provinciale all’agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della
commissione.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) valuta l’idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui
all’articolo 9;
b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui
all’articolo 4;
c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3
dell’articolo 5;
d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti
temporanei di cui all’articolo 7;
e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede.
3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione
s’intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.
4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della
commissione, utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per
l’applicazione della presente legge.


ARTICOLO 9


Autorizzazione alla raccolta


1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l’autorizzazione alla raccolta
dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per
territorio di residenza anagrafica del richiedente.
2. L’esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle
specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia
degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione
previste dalle norme in vigore, nonchè di nozioni generali di micologia e
selvicoltura.
3. Il rilascio dell’autorizzazione, a cura della provincia di cui al comma 1,
è documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia
del titolare.
4. Il tesserino di cui al comma 3 è conforme ad un modello tipo, predisposto
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
5. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l’esame di idoneità di cui al
comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
6. Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già
muniti di autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o
provinciali.
7. L’età minima dei raccoglitori che possono ottenere l’autorizzazione alla
raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono
praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
8. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per
il quinquennio successivo a cura dell’ente di competenza che ha provveduto al
rilascio.
9. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di
tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
10. Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei
raccoglitori autorizzati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi
dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all’articolo
16, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra
annotazione utile ai fini amministrativi.


ARTICOLO 10


Associazioni dei raccoglitori


1.I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del
raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli
ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufaie
controllate e coltivate.
2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto a cura
della Giunta regionale secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti
contenuti nel regolamento attuativo della presente legge di cui all’articolo 1.
3. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti
abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale
del tartufo, sostenute dalla regione o da altri enti pubblici.


ARTICOLO 11


Iniziative promozionali finanziabili


1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative ritenute utili al fine
di favorire la ricerca, la sperimentazione, la formazione tecnica e
professionale nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione commerciale
del prodotto campano.
2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi progetti, la Giunta regionale
può finanziare attività dirette o concedere contributi ad altri enti o
consorzi o associazioni riconosciute per i seguenti interventi:
a) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli
enti competenti, del personale addetto alla vigilanza, nonché corsi di
addestramento dei cani;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
c) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di
valorizzazione commerciale del prodotto campano;
d) attività promozionali per l’affermazione sui mercati delle specie di
tartufo presenti sul territorio, finalizzate in particolare alla tutela e
valorizzazione del tartufo nero di Bagnoli Irpino -Tuber mesentericum Vitt.-,
tartufo tipico campano;
3. E’demandato alla Giunta regionale il compito di studiare e definire il
sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti nel territorio
regionale.
4. Ai fini della salvaguardia e dell’incremento della produzione tartuficola,
le province, nell’ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad essi
attribuiti predispongono programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie
ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, con riferimento agli
ambiti geografici di cui al comma 1 dell’articolo 5.
5. Il miglioramento di tartufaie già esistenti e l’impianto ex novo sono
considerati interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a
beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di
forestazione.
6. Le piante forestali utilizzate per la realizzazione di impianti ex novo o
per incrementare le tartufaie già esistenti sono munite di apposita
certificazione di micorrizzazione rilasciata in conformità della legislazione
vigente.


ARTICOLO 12


Modalità di finanziamento


1. I contributi previsti per le attività di cui al comma 2 dell’articolo 11
sono concessi, in conto capitale:
a) fino all’80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti
pubblici, compresi quelli di ricerca e sperimentazione;
b) fino al 50 per cento della spesa ammessa, ai consorzi volontari di cui al
comma 7 dell’articolo 3 e alle associazioni dei raccoglitori riconosciute di
cui all’articolo 10.
2. Le funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento ed
erogazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari dei contributi di cui
al comma 2 dell’articolo 11 sono curate dal settore foreste, caccia e pesca e
dal settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura-
SIRCA- della Giunta regionale – Area generale di coordinamento sviluppo
attività settore primario.


ARTICOLO 13


Albi delle tartufaie riconosciute


1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi
albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate
riconosciute ai sensi dell’articolo 4.
2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le
tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione
della coltivazione ed eventuali variazioni.
3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all’Area generale di
coordinamento sviluppo attività settore primario della Giunta regionale gli
albi con gli intervenuti aggiornamenti.


ARTICOLO 14


Divieti


1. Sono in ogni caso vietati:
a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti
dall’articolo 7;
b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o
senza gli attrezzi consentiti di cui al comma 3 dell’articolo 6;
c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all’articolo 9;
d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate di cui al comma 5
dell’articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;
f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva
autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;
g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle
buche aperte nella raccolta;
h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti
a specie diverse da quelle previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e
successive modifiche. In caso di dubbio o contestazione, l’accertamento delle
specie è svolto da uno degli enti elencati all’articolo 2 della legge n.
752/85 e successive modifiche o da quelli individuati dal regolamento di
attuazione di cui al comma 3 dell’articolo 2.
l)la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati
pubblici di tartufi freschi e conservati;
m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme
prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli
515 e 516 del codice penale.


ARTICOLO 15


Vigilanza


1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è effettuata dai
soggetti di cui all’articolo 15 della legge n. 752/85 e successive modifiche.
2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i
requisiti di cui all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sono
riconosciute dal prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il
coordinamento degli enti di gestione.


ARTICOLO 16


Sanzioni


1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per
ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine
addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2
dell’articolo 6;
2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;
3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la
raccolta;
4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente
tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;
5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste
dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
b) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni
chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal
comma 5 dell’articolo 6;
c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per
ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne
dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di
dieci giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità cui
appartiene l’agente verbalizzante;
2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;
3. raccolta di tartufi immaturi o avariati;
4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva
autorizzazione;
5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2
dell’articolo 6;
d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni
chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e
coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;
e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per
ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
previsto dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
4. commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte,
salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del
codice penale.
f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi
viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.
2. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi,
fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla
contestazione dell’infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso
tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell’apposito
verbale è rilasciata al contravvenzionato.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a, b, c, d ed f, a cura
dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente verbalizzante, è data
comunicazione all’ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini
dell’annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al
comma 10 dell’articolo 9.
4. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel
tesserino di cui all’articolo 9.
5. Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1,
lettere a, b, c, d ed f, è comminata, a cura dell’ente di competenza che ha
rilasciato l’autorizzazione, una sanzione accessoria consistente nella
sospensione del tesserino ed il ritiro dello stesso per un periodo massimo di
due anni. Nell’ipotesi di ulteriore violazione può, motivatamente, disporsi la
revoca definitiva dell’autorizzazione stessa.
6. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali, se le violazioni
alle disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono reato.
7. Per l’applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 e successive modifiche.
8. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni sono
attribuite alle province, le quali utilizzano le somme introitate per tutti
gli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità della presente
legge.


ARTICOLO 17


Tassa di concessione


1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui
all’articolo 9 è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la
ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa
allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 -al n. d’ordine 27-,
redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/91 e successive modifiche.
2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato a favore della
regione Campania entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui si riferisce e
comunque prima di effettuare l’attività di ricerca e raccolta.
3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi
di loro proprietà o comunque da essi condotti.
4. La ricevuta del versamento della tassa di concessione per il rilascio e per
la convalida annuale è conservata unitamente al tesserino di autorizzazione
alla raccolta ed esibita, se richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.


ARTICOLO 18


Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, stimati per il 2006 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo
stanziamento di cui all’unità previsionale di base 1.74.174, mediante
prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell’occorrente somma dello
stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2006.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di
bilancio.


ARTICOLO 19


Disposizioni finali


1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme
contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modifiche.


ARTICOLO 20


Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli
articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Il Presidente



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