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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 20 novembre 2006, n. 11
Provvidenze in favore dell’AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge:


ARTICOLO 1
1. La Regione Calabria riconosce la notevole rilevanza sociale dell’AVIS - Associazione Italiana Volontari del Sangue, costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali e/o equiparate di appartenenza.
2. L’AVIS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 49, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 11 marzo 1950, n. 59, ed è membro fondatore della Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue, avente sede a Parigi. L’AVIS ha sede in Milano Viale Enrico Forlanini n. 23. L’AVIS è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
3. L’AVIS garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni territoriali che ad essa aderiscono ed ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
4. La Regione Calabria riconosce, altresì notevole rilevanza sociale all’organizzazione regionale dell’AVIS costituita nel1972. Tale struttura consta della sede legale regionale corrente in Catanzaro Lido, di cinque sedi istituite presso ciascuna provincia calabrese, nonché di ottantotto sedi comunali.
5. La Regione Calabria sostiene finanziariamente l’attività dell’AVIS della Calabria che, di concerto con le proprie sedi provinciali ed in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, dell’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, si propone di:
a) favorire lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) promuovere l’informazione e l’educazione al dono del sangue e l’educazione sanitaria dei cittadini, con interventi a livello regionale, provinciale e locale;
d) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
e) promuovere la creazione di nuove sedi dell’Associazione.


ARTICOLO 2
1. La Regione Calabria prende, altresì, atto della notevole rilevanza che nel territorio calabrese ricopre la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), senza fini di lucro, costituita il 19 settembre 1959, con sede centrale a Roma e sede regionale Calabria c/o Adspem - Casella Postale 325 - Reggio Calabria, che promuove, coordina e disciplina le attività delle Federazioni Regionali e delle altre articolazioni federate.
2. La FIDAS Calabria e le sue federate concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo il Piano Sanitario Regionale, mediante convenzione stipulata con la Regione Calabria, in conformità allo schema previsto dall’art. 1 Legge 4 maggio 1990 n. 107 per l’attuazione dello Statuto della Federazione che persegue i seguenti scopi:
a) promozione dell’informazione e dell’educazione al dono del sangue e dell’educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello regionale e locale;
b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza ematica, come stabilito nella Legge 4maggio 1990 n. 107 e secondo le direttive e le raccomandazioni dell’O.M.S., della CEE e del Consiglio d’Europa;
3. La Regione Calabria si impegna a sostenere finanziariamente l’attività della FIDAS Calabria che, di concerto con le altre associazioni di volontariato per le donazioni del sangue, si impegna a:
1. sostenere le attività di medicina trasfusionale atte a favorire l’autosufficienza della Regione
Calabria attraverso il coordinamento dei servizi di immuno-ematologia e medicina trasfusionale e l’incremento dei donatori volontari periodici;
2. promuovere campagne di sensibilizzazione sulle problematiche della donazione di sangue rivolte agli studenti delle scuole superiori e delle Università della Calabria, con l’obiettivo di diffondere una conoscenza degli stili di vita salutari e di educare i giovani al valore della solidarietà e all’importanza della donazione di sangue come gesto di responsabilità civile attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, l’Ufficio Scolastico regionale e le Università della Calabria;
3. cooperare con gli Enti locali allo scopo di attivare nel territorio campagne di informazione/formazione sul tema in oggetto,con particolare iguardo all’organizzazione ed alla gestione di specifici incontri nell’ambito delle istituzioni scolastiche superiori e universitarie;
4. diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione, informazioni, documentazioni e materiali didattici predisposti a sostegno delle Campagne di sensibilizzazione alla donazione del sangue.


ARTICOLO 3
1. Al fine di favorire l’attività dell’AVIS nell’ambito regionale e la creazione di nuove sedi della stessa, la Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla sede regionale dell’AVIS un contributo finanziario annuo.
2. Tale contributo sarà erogato in misura dell’ottanta percento a favore delle cinque sedi provinciali, e per la restante parte a favore della sede regionale, sulla base di un organico e dettagliato programma di interventi. Il contributo erogato a favore delle sedi provinciali sarà assegnato a ciascuna di esse in proporzione dal numero delle Associazioni comunali ricadenti nel proprio comprensorio.


ARTICOLO 4
1. La Regione Calabria, inoltre, intende sostenere l’attività della FIDAS Calabria e delle sue federate, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, attraverso l’erogazione di un contributo annuale, teso altresì a favorire e incentivare la creazione di altre federate sul territoriocalabrese.
2. La Giunta regionale, a norma della presente legge, assegnerà alla FIDAS Calabria un contributo finanziario annuo da destinare in misura del 60% alle federate e del 40% alla federazione regionale.


ARTICOLO 5
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2006 in € 100.000,00 (centomila), di cui € 65.000,00 a favore della sede regionale dell’AVIS ed € 35.000,00 a favore della FIDAS Calabria, si provvede mediante corrispondente riduzione della disponibilità esistente all’U.P.B. 8.1.01.01.
2. Il predetto importo di € 100.000,00 è iscritto, ai fini del relativo utilizzo, all’U.P.B. 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2006.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi ed a partire dall’esercizio finanziario 2007 la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l’apposita legge finanziaria che l’accompagna, e sarà assegnata nella misura di due terzi a favore della sede regionale AVIS e di un terzo a favore della FIDAS Calabria.
5. La sede regionale della AVIS e della FIDAS Calabria sono tenute a presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il 31 maggio di ogni anno, il conto consuntivo.
6. Il bilancio preventivo dovrà essere corredato da una relazione programmatica articolata sulla base dei risultati conseguiti e delle iniziative delle sedi periferiche.


ARTICOLO 6
1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 20 novembre 2006
Loiero



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