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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 20 marzo 2009 n. 4
Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati
 
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro. 3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all’articolo 9 della presente legge. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa; b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione; c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione; d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ; e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche; f) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). ARTICOLO 3 (Reddito minimo garantito) 1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni: a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro. 2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi. 5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a: a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale); b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici; e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione. ARTICOLO 4 (Soggetti beneficiari e requisiti) 1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3: a) i disoccupati; b) gli inoccupati; c) i lavoratori precariamente occupati; d) i lavoratori privi di retribuzione. 2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti: a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi; b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d); c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza; d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. ARTICOLO 5 (Modalità di accesso alle prestazioni) 1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1. ARTICOLO 6 (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni) 1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato. 2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario: a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale; b) partecipi a percorsi di inserimento professionale. 3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile. 4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui. 5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente. 6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze. 7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni. ARTICOLO 7 (Regolamento regionale) 1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a: a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge; b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge; c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito; d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all’articolo 9; e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette. ARTICOLO 8 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici. ARTICOLO 9 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per il reddito minimo garantito”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502; b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010 e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502. 3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell’ambito dei territori di loro competenza. ARTICOLO 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 marzo 2009 Marrazzo


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