Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Fondo di c(Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di autonomia)
1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito con il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “Il comune sulla base di quanto disposto dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l’ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema organizzativo comunale;
b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;
c) la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
d) l’adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell’ente;
e) l’armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;
f) l’equivalenza dell’abilitazione all’esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.”.
2. Sono abrogati i commi 104, 105 e 106 dell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 20 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI