NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 20 maggio 2004, n.13
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Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
Art. l Dichiarazione di sismicità
1. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata l'8 maggio 2003 e successive modificazioni, in seguito chiamata Ordinanza, che individua "i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (e della deliberazione della Giunta regionale n. 1269 del 17 ottobre 2003): a) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 1, i territori dei seguenti Comuni: 1) Baranello 2) Bojano 3) Campochiaro 4) Cantalupo nel Sannio 5) Carpinone 6) Castel del Giudice 7) Castellino del Biferno 8) Castelpetroso 9) Castelpizzuto 10) Cercemaggiore 11) Cercepiccola 12) Colle d'Anchise 13) Frosolone 14) Guardiaregia 15) Macchiagodena 16) Pettoranello del Molise 17) Roccamandolfi 18) San Giuliano del Sannio 19) San Massimo 20) San Pietro Avellana 21) San Polo Matese 22) Sant'Elena Sannita 23) Santa Maria del Molise 24) Sepino 25) Spinete 26) Vinchiaturo b) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 2, i territori dei seguenti Comuni: 1) Acquaviva d'lsernia 2) Agnone 3) Bagnoli del Trigno 4) Belmonte del Sannio 5) Bonefro 6) Busso 7) Campobasso. 8) Campodipietra 9) Campolieto 10) Capracotta 11) Carvilli 12) Casacalenda 13) Casalciprano 14) Castel San Vincenzo 15) Castelbottaccio 16) Castelmauro 17) Castelverrino 18) Castropignano 19) Cerro al Volturno 20) Chiauci 21) Civitacampomarano 22) Civitanova del Sannio 23) Colli a Volturno 24) Colletorto 25) Conca Casale 26) Duronia 27) Ferrazzano 28) Filignano 29) Forlì del Sannio 30) Fornelli 31) Fossalto 32) Gambatesa 33) Gildone 34) Guardialfiera 35) Isernia 36) Jelsi 37) Larino 38) Limosano 39) Longano 40) Lucito 41) Lupara 42) Macchia d'Isernia 43) Macchia Valfortore 44) Matrice 45) Mirabello Sannitico 46) Miranda 47) Molise 48) Monacilioni 49) Montagano 50) Montaquila 51) Montelongo 52) Montenero Valcocchiara 53) Monteroduni 54) Montorio nei Frentani 55) Morrone del Sannio 56) Oratino 57) Pesche 58) Pescolanciano 59) Pescopennataro 60) Petrella Tifernina 61) Pietrabbondante 62) Pietracatella 63) Pietracupa 64) Pizzone 65) Poggio Sannita 66) Pozzilli 67) Provvidenti 68) Riccia 69) Rionero Sannitico 70) Ripabottoni 71) Ripalimosani 72) Roccasicura 73) Roccavivara 74) Rocchetta a Volturno 75) Rotello 76) Salcito 77) San Biase 78) San Giovanni in Galdo 79) San Giuliano di Puglia 80) San Martino in Pensilis 81) Sant'Agapito 82) Sant'Angelo del Pesco 83) Sant'Angelo Limosano 84) Sant'Elia a Pianisi 85) Santa Croce di Magliano 86) Scapoli 87) Sessano del Molise 88) Sesto Campano 89) Torella del Sannio 90) Toro 91) Trivento 92) Tufara 93) Ururi 94) Vastogirardi 95) Venafro c) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 3, i territori dei seguenti Comuni: 1) Acquaviva Collecroce 2) Campomarino 3) Guglionesi 4) Mafalda 5) Montecilfone ) Montefalcone nel Sannio 7) Montemitro 8) Montenero di Bisaccia 9) Palata 10) Petacciato 11) Portocannone 12) San Felice del Molise 13) San Giacomo degli Schiavoni 14) Tavenna 15) Termoli
ARTICOLO 2 Norme tecniche
1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'articolo 1 si applicano le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", le "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" allegate all'Ordinanza e successive modificazioni.
ARTICOLO 3 Competenze
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato. 2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della Giunta regionale.
ARTICOLO 4 Disposizioni
1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza: a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso; b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati; c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni, di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni, di cui al punto 4.2 e successive modifiche, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all'Ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti. 3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'articolo 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa. 4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscano di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003. 5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione. 6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.*
ARTICOLO 5 Adempimenti
1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza si procederà secondo quanto prescritto dalla stessa Ordinanza. 2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.
ARTICOLO 6 Strumenti urbanistici generali ed attuativi
1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica. 2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subìto una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione. 3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.
ARTICOLO 7 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. * Comma così rettificato con ERRATA CORRIGE in BURM n° 13 del 1° luglio 2004
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