il Consiglio Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Principi generali
1. L’acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.
2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.
3. La Regione Puglia difende e garantisce l’approvvigionamento dell’acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all’acqua potabile in funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso per la gestione del servizio idrico integrato pugliese, così come identificate ed annoverate dall’articolo 143 (Proprietà delle infrastrutture) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale.
4. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale eregionale, e con criteri di efficacia, trasparenza, equità sociale, solidarietà e nel rispetto del diritto all’acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite.
5. La Giunta regionale è delegata a emanare il regolamento di attuazione della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
ARTICOLO 2
Principi e criteri per la gestione delle risorse idriche
1. Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.
2. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall’articolo 143 del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il comma 1 dell’articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060 (Istituzione con sede in Bari di un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’acquedotto pugliese, e approvazione del relativo ordinamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.
ARTICOLO 3
Istituzione di un fondo per garantire il diritto all’acqua
1. In ottemperanza alle risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per garantire a tutti i cittadini residenti nella Regione la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato e al fine di garantire il livello essenziale di accesso all’acqua per soddisfare i bisogni della collettività, è istituito un fondo per il diritto all’acqua.
2. La gestione del fondo è affidata al gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l’organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, ed è disciplinata in conformità con quanto previsto dall’articolo 13.
ARTICOLO 4
Istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale
1. Nell’ottica della solidarietà internazionale e della coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione e degli articoli 3 e 11 dello Statuto regionale, e al fine di contribuire a garantire il diritto all’acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, è prevista la costituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.
2. La disciplina delle modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 è posta con il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante trasferimento al bilancio regionale del 2 per cento degli avanzi netti di gestione dell’azienda di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 5
Costituzione dell’azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese (AQP).
1. Con la presente legge è istituita l’Azienda pubblica regionale denominata “Acquedotto pugliese (AQP)”.
2. L’AQP è amministrata in forma di azienda pubblica regionale, la cui costituzione e gestione è regolata dagli articoli 7 e 8.
3. L’AQP, ai sensi dell’articolo 2, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi netti di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge e al reinvestimento nel servizio di cui all’articolo 2, all’erogazione gratuita di cui all’articolo 13 e al fondo regionale di solidarietà internazionale di cui all’articolo 4.
4. L’AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, ma da esso rivenienti, attraverso la costituzione di società anche miste, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in regime di pubblicità delle procedure e concorrenza, destinando gli utili propri a investimenti diretti esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato.
5. L’AQP subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di “Acquedotto pugliese S.p.A.”, istituito con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), conservandone tutti i compiti istituzionali, compatibilmente con i principi e gli obiettivi posti dalla presente legge.
6. L’AQP svolge tutte le attività già attribuite alla società “Acquedotto Pugliese S.p.A.” dal D.Lgs. n. 141/1999 e dalle leggi della Regione Puglia.
7. L’AQP è costituita e avvia la gestione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, successivamente all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7, previi gli adempimenti previsti dall’articolo 14.
ARTICOLO 6
Gestione pubblica partecipata dell’AQP
1. L’AQP gestisce il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano:
a) trasparenza degli atti, accesso pubblico alle informazioni aziendali e potere della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di “governante” aziendali;
b) istituzione di un consiglio di sorveglianza con poteri di controllo, basato su modalità di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, dei sindacati e di rappresentanti dei comuni e dei comitati dei cittadini su base provinciale;
c) previsione di meccanismi procedurali e predisposizione di mezzi finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori e, su base territoriale, della cittadinanza, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.
2. L’Azienda pubblica regionale può promuovere forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato.
3. L’organismo di indirizzo e controllo del servizio idrico integrato, l’AQP e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti previsti, in applicazione dei principi e delle regole disciplinati dal comma 1, nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti.
4. Le modalità di partecipazione di cui ai precedenti commi sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1.
ARTICOLO 7
Lo statuto dell’AQP
1. La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo statuto dell’AQP.
2. Il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dall’adozione, approva lo statuto dell’AQP.
3. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la “governante” dell’AQP, nelle sue articolazioni funzionali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, deve basarsi sul presente dettato legislativo e deve recepire il regolamento attuativo di cui al comma 5 dell’articolo 1.
4. L’AQP è tenuta a un’ordinata evidenziazione dei fatti di gestione secondo i canoni della competenza economica ed espone un bilancio composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. L’AQP osserva le disposizioni previste dal codice civile e dai principi contabili, in quanto compatibili.
ARTICOLO 8
Organi di governo dell’AQP
1. L’amministrazione dell’AQP è affidata a un amministratore unico.
2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto dell’AQP, il Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta regionale, nomina l’amministratore unico.
3. L’amministratore unico è scelto fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali, ovvero che abbia rilevante esperienza nel settore dell’organizzazione e gestione delle risorse idriche.
4. Lo statuto di cui all’articolo 7 deve prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina dell’amministratore unico e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.
5. L’amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta, anche non consecutiva.
6. Le attribuzioni, le funzioni e le indennità dell’amministratore unico sono disciplinate dallo statuto dell’AQP.
7. Lo statuto deve prevedere l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.
ARTICOLO 9
Il personale in servizio
1. Il personale in servizio presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.
2. Il personale di cui al comma 1 espleta le medesime funzioni svolte in precedenza senza soluzione di continuità.
ARTICOLO 10
Vigilanza e controlli
1. L’AQP è sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia. La gestione è, altresì, sottoposta ai controlli successivi di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 65 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell’AQP, la quale consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti, prestando la necessaria collaborazione.
3. Il Presidente della Regione può revocare con provvedimento motivato l’Amministratore unico. Con lo stesso atto provvede a nominare il nuovo amministratore.
4. La revoca è disposta in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella gestione dell’AQP, ovvero in caso di perdurante inerzia dell’organo amministrativo.
5. Il Presidente della Regione dispone in ordine alla revoca, sentita la Giunta regionale.
ARTICOLO 11
Adeguamento degli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato
1. Nel rispetto della normativa vigente, l’AQP adegua tutti gli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Puglia alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7.
2. La Regione, nell’ambito del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 1, detta le norme per contribuire alla garanzia e al rispetto di adeguati e omogenei standard qualitativi dei servizi per i comuni di dimensione demografica inferiore ai 5 mila abitanti, anche ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
ARTICOLO 12
Disposizione transitoria
1. L’amministratore unico dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. conserva l’esercizio delle sue funzioni ordinarie fino all’insediamento del nuovo amministratore unico dell’AQP e comunque fino all’adozione del regolamento e all’approvazione dello statuto, rispettivamente previsti dal comma 5 dell’articolo 1 e dal comma 2 dell’articolo 7.
ARTICOLO 13
Erogazione gratuita
1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e alimentazione di cui al comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione, la Regione Puglia vincola il soggetto gestore del servizio idrico integrato all’erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, di un quantitativo d’acqua corrispondente al 18 per cento degli avanzi netti di gestione, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale e in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo.
2. L’erogazione gratuita avviene esclusivamente nei limiti finanziari dell’avanzo netto annuale di gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato.
ARTICOLO 14
Trasferimento delle azioni di AQP alla Regione Puglia
1. Agli oneri derivanti dalla definitiva attuazione degli atti di intesa sottoscritti in data 27 maggio 2004 e dalla conclusione del processo di trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. ancora nella titolarità della Regione Basilicata in favore della Regione Puglia, si fa fronte mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011:
- PARTE SPESA – |
|
Variazioni in termini di competenza e cassa |
UPB |
SERVIZIO |
CAPITOLO |
DECLARATORIA |
VARIAZIONE IN AUMENTO |
VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE |
0903 01 |
SERVIZIO RISORSE NATURALI |
621065 |
ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE AQP DALLA REGIONE BASILICATA. |
€ 12.250.00,00 |
|
|
ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/8/1999 – ATTI DI INTESA DEL 27/05/2004 |
0603 09 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI |
1155000 |
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V TRASPORTI (QUOTA REGIONE) |
|
€ 6.332.000,00 |
0603 09 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI |
1157000 |
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII CITTA’ E SISTEMA URBANO (QUOTA REGIONE) |
|
€ 4.358.000,00 |
0603 09 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI |
1158025 |
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (QUOTA REGIONE) |
|
€ 1.560.000,00 |
|
TOTALE |
€ 12.250.00,00 |
€ 12.250.00,00 |
ARTICOLO 15
Abrogazione
1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Formula Finale
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, addì 20 giugno 2011
CAPONE