Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Avvio delle procedure concorsuali)
1. Al fine di dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione dei servizi ai sensi della Legge n. 422/1997 e sue modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 22/98 e sue modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni Provinciali e Comunali sono tenute ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, di rispettiva competenza entro il 31 luglio 2006 sulla base degli schemi generali di bando, capitolato e contratto di gara approvati dalla Regione Basilicata. Le procedure concorsuali devono essere concluse entro il 31.10.2006.
ARTICOLO 2
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/2004)
1. All’art. 2 della L.R. 9/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1) Al comma 2, in fine, dopo la parola “provinciale” è aggiunta la seguente frase: “, avente la dimensione chilometrica indicata nella delibera di Giunta Regionale, concernente l’individuazione dei servizi minimi, n. 3868 del 22.12.1998 e sue integrazioni e modifiche, e nei programmi di esercizio in atto alla data del 31.12.2005.
2) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2/bis – Nella prima fase, al fine di consentire una corretta e omogenea applicazione sull’intero territorio regionale del processo di liberalizzazione dei servizi di cui alla Legge n. 422/97 e L.R. 22/98 sono istituite, di concerto con le Province di Potenza e Matera, commissioni valutatrici, distinte per Provincia, degli atti di gara relativi ai bandi di competenza dei medesimi Enti, costituite da un componente designato dalla Giunta Regionale in qualità di Presidente e da un componente di ciascuna delle due province designati dalle rispettive Giunte Provinciali”.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla L.R. n. 22/1998)
1. All’art. 19 della L.R. n. 22/1998 (Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422) sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1 la percentuale “10%” è sostituita con la percentuale “20%”;
2) Al comma 1, dopo le parole “al D.Lgs. n. 158/1995” sono aggiunte le parole “e nell’osservanza della Legge Regionale n. 22/1998, nonché della Legge Regionale n. 9/2004” e successive modificazioni.
ARTICOLO 4
(Abrogazione)
1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 20 giugno 2006
DE FILIPPO