NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44
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Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 29)
1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente: “1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all’articolo 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d’impresa. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge: a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati; b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta; c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.”. 2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: “d bis) Istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell’impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 31)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 6/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della l. 376/2000, ai titolari dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’articolo 29 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della l. 376/2000, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell’autorizzazione da parte del Comune che l’ha rilasciata.”.
ARTICOLO 3 (Deroga in materia di direttore responsabile di impianto per l’esercizio di attività motorio-ricreative)
1. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all’articolo 29 della l.r. 6/2002 i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che superino, con esito positivo, appositi corsi, istituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 1 della l.r. 6/2002. 2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l’attività i direttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.
ARTICOLO 4 (Proroga del termine di cui all’articolo 30 comma 1 della l.r. 6/2002)
1. Il termine previsto al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002, già prorogato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005) al 31 dicembre 2006, è prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno adecorrere da tale data. 2. La proroga deve essere richiesta dall’interessato, entro il 31 dicembre 2006, al Comune competente a rilasciare l’autorizzazione di cui all’articolo 29 della l.r. 6/2002 e può essere concessa una sola volta.
ARTICOLO 5 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservarecome legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 20 dicembre 2006 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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