Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
Art. 1
1. All’art. 59 della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5 bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all’art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell’art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla Legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall’art. 5, comma 1, della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1».
Art. 2
1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 20 aprile 2005
Loiero