Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
(Modificazione dell’articolo 2) (1)
Art. 2
(Modificazione dell’articolo 5) (2)
Art. 3
(Inserimento dell'articolo 5bis) (3)
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 6) (4)
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 7) (5)
Art. 6
(Modificazione dell'articolo 11) (6)
Art. 7
(Inserimento dell'articolo 11bis) (7)
Art. 8
(Modificazione dell'articolo 13)
1. (8)
2. (9)
Art. 9
(Modificazione dell’articolo 18) (10)
Art. 10
(Modificazione dell’articolo 20) (11)
Art. 11
(Sostituzione dell’articolo 26) (12)
Art. 12
(Disposizione transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, possono attribuire le indennità di funzione di cui alla presente legge, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.
(1) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(2) Modifica il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(3) Inserisce l’art. 5bis alla L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(4) Sostituisce l’art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(5) Sostituisce l’art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(6) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(7) Inserisce l’art. 11bis alla L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(8) Sostituisce il comma 2 dell’art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(9) Sostituisce il comma 4 dell’art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(10) Sostituisce il comma 2 dell’art. 18 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(11) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 20 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
(12) Sostituisce l’art. 26 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.