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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
(Finalita’ e principi generali)


1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita’ e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’ e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarieta’ e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
ARTICOLO 2
(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni)


1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall’1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all’articolo 38. A tal fine a far data dall’1 gennaio 2008 e’ disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l’esercizio delle funzioni conferite.
ARTICOLO 3
(Potere sostitutivo)


1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattivita’ nell’esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
TITOLO II
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
Finalita’ e disposizioni generali


ARTICOLO 4
(Finalita’)


1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi: a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilita’ assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche; b) attuare l’integrazione modale e, in particolare, l’integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l’integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative; c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l’incentivazione del trasporto pubblico e l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi; d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilita’ sia nelle citta’ che nelle zone a domanda debole; e) perseguire la razionalizzazione e l’efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell’offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l’equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarieta’ per assicurare omogeneita’ nelle prestazioni anche nelle aree piu’ svantaggiate e a domanda debole.
ARTICOLO 5
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l’insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l’integrazione dei diversi sistemi di mobilita’, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all’articolo 13; c) rete di trasporto: l’articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in piu’ livelli come specificati dall’articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all’interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con localita’ della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra piu’ Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell’ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l’ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all’articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o piu’ localita’ del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonche’ alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unita’ territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall’affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualita’ dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
ARTICOLO 6
(Integrazione modale e tariffaria)


1. La Regione persegue l’obiettivo dell’integrazione modale del trasporto pubblico, dell’integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l’affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L’Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 7
(Qualita’ dei servizi)


1. La Regione assicura l’adozione di misure finalizzate alla tutela dell’utenza al fine di garantire la qualita’ e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all’utenza, pena la revoca dell’affidamento;
b) la previsione che il permanere dell’affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l’esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell’affidatario secondo modalita’ prefissate idonee a garantirne l’obiettivita’;
c) la previsione di forme di vigilanza sull’adozione, idoneita’ e rispetto della carta dei servizi e sull’effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l’attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilita’, sicurezza, continuita’, qualita’ e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell’affidatario.


ARTICOLO 8
(Sistema del trasporto pubblico)


1. Il sistema del trasporto pubblico e’ composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Capo II
Ripartizione delle funzioni


ARTICOLO 9
(Funzioni della Regione)


1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all’articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all’organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarita’ dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull’attivita’ delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all’articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell’articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all’articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonche’ dall’articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.
ARTICOLO 10
(Funzioni delle Province)


1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13;
b) affidare l’esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all’articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all’articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall’affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all’articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l’acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 11
(Delega alle Province)


1. Le Province, nell’ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarita’ e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell’affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull’applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, con possibilita’ di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale.
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l’istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell’articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all’articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l’interferenza con i servizi affidati ai sensi dell’articolo 17 dei servizi di cui all’articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.
ARTICOLO 12
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13;
b) attivita’ consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l’istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all’articolo 16, e’ svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13.
3. Al Comune e’, altresi’, delegata l’attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalita’ del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell’articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.


Capo III
Attivita’ pianificatoria
ARTICOLO 13
(Piano regionale del trasporto pubblico locale)


1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilita’ sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all’interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative piu’ idonee a garantire l’integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio finanziario, coperto per almeno il 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualita’ e quantita’ dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all’attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonche’ dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilita’ delle persone diversamente abili attraverso l’articolazione di specifici servizi e di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l’inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunita’ regionale.


ARTICOLO 14


(Articolazione del Piano)


1. Il PRTPL e’ articolato come segue:
a) relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalita’ e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualita’ del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell’esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilita’;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.


ARTICOLO 15


(Formazione e approvazione)


1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo e’ sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL e’ approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL puo’ essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.


ARTICOLO 16


(Pianificazione complementare)


1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilita’ per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non puo’ diventare esecutiva prima dell’approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale di cui all’articolo 10;
b) piani del traffico per la viabilita’ extraurbana, di cui all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche; c) piani urbani della mobilita’, di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarieta’ e in conformita’ a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici.
4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro il 31 dicembre 2010. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalita’ determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.


Capo IV
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico


ARTICOLO 17


(Procedure di affidamento)


1. L’Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilita’, capacita’ finanziaria e idoneita’ professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all’articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L’Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l’affidatario deve assumere per tutta la durata dell’affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d’impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilita’ a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell’ambito del territorio regionale.
5. L’affidatario e’ tenuto a iniziare l’esercizio del servizio nel termine indicato negli atti di gara che comunque non puo’ essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione.
6. Il bando puo’ stabilire le modalita’ di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e puo’ individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantira’ che le comunicazioni dell’affidatario con l’utenza avvengano anche attraverso l’uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d’asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 43, nonche’ quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, confluiscono in un fondo che l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantita’ e qualita’ dei servizi di trasporto pubblico.


ARTICOLO 18


(Contratto di servizio)


1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico e’ regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l’impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 17. 2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalita’ di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonche’ modalita’ di loro eventuale modifica e implementazione nell’ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalita’ di trasferimento del personale, modalita’ di trasferimento dei beni e dell’esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire cosi’ come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalita’ e limiti per l’affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l’effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuita’ nella quantita’ di servizi richiesti nel periodo di validita’ del contratto di servizio;
i) tempi e modalita’ di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualita’ e quantita’ dei servizi prestati.


ARTICOLO 19


(Durata)


1. Il contratto di servizio ha una durata massima di nove anni, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti e da diverse disposizioni comunitarie.
2. La Regione puo’ risolvere il rapporto contrattuale qualora, decorsi i due terzi della durata contrattuale, accerti il mancato raggiungimento dei livelli minimi di qualita’ e quantita’ del servizio da parte dell’affidatario indicati nel contratto di servizio. La risoluzione ha efficacia a far data dall’operativita’ del nuovo affidamento del servizio. La prima verifica per gli effetti di cui al presente comma viene effettuata trascorso un triennio dall’inizio del rapporto contrattuale.
3. La durata del contratto puo’ essere prorogata entro i limiti massimi di legge qualora, sulla base delle verifiche effettuate, la Regione accerti il raggiungimento da parte dell’affidatario dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio indicati nel contratto.


ARTICOLO 20


(Corrispettivo)


1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalita’ previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo ne’ dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell’affidatario.


ARTICOLO 21


(Modifica dei servizi)


1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d’interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 43, secondo le modalita’ contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia e’ delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all’utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.


ARTICOLO 22


(Servizi aggiuntivi)


1. L’affidatario e’ obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli gia’ esistenti.
2. La Provincia puo’ attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purche’ non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l’attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l’attivazione alla Regione.


ARTICOLO 23


(Obblighi dell’affidatario)


1. L’affidatario del servizio e’ tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all’ articolo 18. In particolare l’affidatario e’ tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualita’, la regolarita’ e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualita’ del servizio e una adeguata informazione all’utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonche’ consentire l’accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall’affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell’esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attivita’ del comparto dei trasporti svolta nell’ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per cio’ che attiene a retribuzione, anzianita’ e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.


ARTICOLO 24


(Carta dei servizi)


1. La Regione, ai fini di quanto previsto all’articolo 7, approva lo schema- tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalita’ di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell’utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalita’ di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell’affidatario, nonche’ le modalita’ della sua diffusione.


ARTICOLO 25


(Revoca)


1. La Regione revoca l’affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi: a) modifica o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell’affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell’utenza, per estensione o intensita’;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente. 2. In caso di revoca e’ riconosciuto all’affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.


ARTICOLO 26


(Decadenza)


1. La Regione puo’ pronunciare la decadenza dell’affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilita’, capacita’ finanziaria e idoneita’ professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall’affidamento;
c) gravi irregolarita’ o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarita’ specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall’ente incaricato dell’attivita’ di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarita’ sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall’aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall’affidamento e’ escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L’Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all’affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L’affidatario puo’ presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall’affidatario, al fine dell’adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.


ARTICOLO 27


(Subaffidamento dei servizi)


1. L’affidatario puo’ subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attivita’ correlate, previa autorizzazione regionale ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l’efficienza dei servizi.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell’impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilita’, capacita’ finanziaria e idoneita’ professionale necessari per l’esercizio del servizio subaffidato, nonche’ rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall’affidatario, come individuati dall’articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell’affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l’attivita’ di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L’affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per cio’ che attiene a retribuzione, anzianita’ e profili professionali;
e) impegno dell’affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all’impresa subaffidataria. 3. L’affidatario e l’impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell’affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall’impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell’articolo 28, comma 2.


ARTICOLO 28


(Cessazione e subentro dell’affidatario)


1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all’affidatario non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore dell’affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all’affidatario subentrante e’ effettuato in coerenza alle indicazioni dell’articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell’affidamento l’affidatario non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti e’ posta a carico dell’affidatario subentrante secondo i principi e le modalita’ di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 29


(Sanzioni amministrative per l’affidatario)


1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all’affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all’affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).


Capo V
Infrastrutture e programmi di investimento


ARTICOLO 30


(Centri di interscambio)


1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l’esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L’approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita’.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.
ARTICOLO 31


(Capacita’ dell’infrastruttura ferroviaria)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell’affidatario per i servizi ferroviari la capacita’ specifica dell’infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l’espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.


ARTICOLO 32


(Disponibilita’ delle infrastrutture)


1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuita’ e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall’Amministrazione regionale, secondo le modalita’ previste dagli atti di gara.


Capo VI
Norme speciali


ARTICOLO 33


(Monitoraggio e controllo)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l’evoluzione della mobilita’ e del sistema di trasporto pubblico nonche’ a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione e’ continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarita’ del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalita’ del servizio.
3. L’affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell’Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.


ARTICOLO 34


(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)


1. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria in divisa o dotati di apposito contrassegno di riconoscimento che ne facciano richiesta all’affidatario. Le caratteristiche del contrassegno sono validate dalla Regione e comunicate all’affidatario del servizio;
b) il personale regionale e provinciale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza;
c) i minori di eta’ che non superino il metro di altezza.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonche’ i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonche’ i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennita’ di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennita’ di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennita’ di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennita’ di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidita’ non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 puo’ essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 35


(Sanzioni amministrative per gli utenti)


1. Il mancato rispetto da parte dell’utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 10 euro ad un massimo di 52 euro.
2. L’uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 16 euro ad un massimo di 42 euro con la possibilita’ di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a meta’.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento, presentino all’affidatario l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento.
4. Il controllo e l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 competono all’affidatario, nell’ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L’affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a cio’ espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, nonche’ tutte le altre attivita’ istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attivita’ di prevenzione e accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione e’ prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalita’ di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
7. La violazione e’ contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All’atto della contestazione e’ ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell’agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l’immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l’agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all’ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all’interessato copia del medesimo. In tale caso, l’obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell’ente. L’emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 11 della legge regionale 1/1984 e’ di competenza del direttore dell’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell’ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalita’ e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonche’ per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13. Le somme riscosse per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 3 sono devolute all’affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.


Capo VII
Altre norme sul trasporto pubblico


ARTICOLO 36
(Incentivi delle Province)


1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l’acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) titolari di licenza di taxi per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresi’, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l’acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell’obbligo.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all’interscambio della mobilita’ delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l’acquisizione delle aree necessarie, nonche’ per l’acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.



ARTICOLO 37


(Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)


1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalita’ e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell’autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 29 nei confronti dell’affidatario, con l’esclusione dell’infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.


Capo VIII
Norme finali e transitorie


ARTICOLO 38


(Norme transitorie)


1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell’adozione del PRTPL di cui all’articolo 13, i protocolli d’intesa stipulati con gli Enti locali necessari all’adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unita’ di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall’1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all’attuale contratto di servizio a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall’imposizione dell’obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l’acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all’automezzo l’apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.


ARTICOLO 39


(Servizi ferroviari metropolitani)


1. La Regione sostiene l’organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra piu’ Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresi’ l’istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell’ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l’obbligo per l’affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico gia’ assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico – economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.


ARTICOLO 40


(Servizi ferroviari regionali)


1. A far data dall’1 gennaio 2008, la Regione e’ competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell’articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi efficacia fino alla data dell’effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalita’ stabilite dalla presente legge.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell’articolo 33.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare intese per concordare con il gestore della rete infrastrutturale ferroviaria la migliore definizione ed esecuzione dei servizi.


ARTICOLO 41


(Servizi ferroviari interregionali)


1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali cosi’ come individuati dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell’intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell’attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.


ARTICOLO 42


(Modifica di norme)


1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27/1996 e’ sostituito dal seguente: <<1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli e’ costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.>>.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), e’ sostituito dal seguente: <<3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all’autorizzazione di cui all’articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’).>>.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22/2005 le parole <<legge regionale 20/1997>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 20 agosto 2007, n. 23.>>.
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 24/2006 e’ sostituita dalla seguente: <<a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;>>.
5. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 24/2006 e’ sostituita dalla seguente: <<b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;>>.


ARTICOLO 43


(Norma finanziaria)


1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l’anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004. E’ conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualita’ corrispondenti alla durata del contratto di servizio.


ARTICOLO 44


(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l’articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche’ modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita’ economiche e produttive, sanita’ e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa’ finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
e) l’articolo 5, comma 54, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
g) l’articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
h) l’articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000- 2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
i) l’articolo 5, commi 144 e 152, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
j) l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonche’ disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
k) l’articolo 4, commi 29 e 30, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
l) l’articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell’articolo 10;
n) l’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l’articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005- 2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l’articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport).


TITOLO III
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI,
MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA


ARTICOLO 45


(Finalita’)


1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada da parte della Regione e delle Province in attuazione degli articoli 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 111/2004.


ARTICOLO 46


(Funzioni della Regione)


1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l’utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalita’ di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneita’ professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalita’ ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell’organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all’esame di idoneita’ professionale alla direzione di attivita’ di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE dell’1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche’ il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della liberta’ di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
b) definisce criteri, modalita’ e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell’organizzazione e nello svolgimento dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attivita’ di revisione dei veicoli previsti dall’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
c) definisce criteri, modalita’ e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell’organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
d) monitora l’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l’istituzione del Comitato di cui all’articolo 47.


ARTICOLO 47


(Comitato di monitoraggio e coordinamento)


1. E’ istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell’Amministrazione regionale.
2. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
3. Il Comitato e’ composto da: a) il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato; b) un rappresentante per ciascuna Provincia; c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime; d) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.


ARTICOLO 48


(Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)


1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) rilasciare il titolo abilitativo per l’esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all’articolo 32 della legge 298/1974;
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell’idoneita’ professionale per la direzione di attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell’idoneita’ professionale relativa all’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell’idoneita’ professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell’autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l’autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.


ARTICOLO 49


(Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)


1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonche’ rilascio dei relativi titoli;
b) gestione e organizzazione degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
c) autorizzazione e vigilanza sull’attivita’ delle autoscuole, ai sensi dell’articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;
d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull’attivita’ di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonche’ dell’articolo 50;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell’automobilista;
i) attivita’ tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unita’ di navigazione;
k) aggiornamento dell’archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l’abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l’abilitazione all’uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonche’ dell’abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.


ARTICOLO 50


(Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)


1. L’autorizzazione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), e’ rilasciata al titolare dell’impresa individuale o al responsabile tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, da svolgersi in sede di prima attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2008.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell’autorizzazione all’impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell’impresa.



ARTICOLO 51


(Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)


1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all’esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attivita’ ispettiva:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), per l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attivita’ di autoriparazione);
b) l’esercizio effettivo delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;
c) il possesso di adeguata capacita’ finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
e) il possesso in capo al titolare dell’impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all’articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992. 3. L’esercizio della vigilanza amministrativa e’ svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all’articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992. 4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.


ARTICOLO 52


(Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)


1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonche’ dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull’attivita’ svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attivita’ sanzionatoria.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalita’ definiti convenzionalmente tra le stesse.
ARTICOLO 53


(Scuole nautiche)


1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalita’ degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attivita’ non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attivita’, riportano gli estremi dell’autorizzazione conseguita.


ARTICOLO 54


(Vigilanza su scuole nautiche)


1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ) e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro: a) chi esercita l’attivita’ di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all’articolo 53, comma 3.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall’articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi piu’ gravi, la sospensione dell’autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell’autorizzazione.


ARTICOLO 55


(Gestione coordinata)


1. Le Province nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l’organizzazione unitaria del servizio e l’impiego piu’ razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;
b) possono determinare i diritti a carico dell’utenza correlati al costo per l’effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all’articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l’operativita’ del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonche’ l’ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell’ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l’artigianato per la gestione delle funzioni conferite.


ARTICOLO 56


(Trasferimento di risorse)


1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilita’ degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalita’ di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprieta’ alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l’Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarita’ alla data dell’1 gennaio 2008, da’ in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprieta’ degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell’1 gennaio 2008 non abbia la titolarita’ dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, e’ autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l’utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuita’ nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, e’ trasferito alle Province, con la medesima decorrenza dell’assegnazione alla Regione, nel numero complessivo di 152 unita’; non compete, in tal caso, l’indennita’ di trasferimento per mobilita’ collettiva prevista dalla vigente disciplina contrattuale del comparto unico; la contrattazione collettiva definira’ i modi della mobilita’ del personale di cui al presente comma verso le Province.
5. Il personale di cui al comma 4 e’ inquadrato presso le Province secondo le equiparazioni e con il trattamento giuridico ed economico da definirsi con le procedure di cui all’articolo 6, comma 27, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonche’ ulteriori disposizioni in materia di personale); con le medesime procedure e’ definita la ripartizione del personale tra le singole Province, nonche’ sono individuate, in relazione all’esercizio delle funzioni in modo coordinato ai sensi dell’articolo 55, sede e modalita’ della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale finalizzata a salvaguardare e raccordare gli istituti contrattuali, correlati alle peculiari funzioni assegnate, in godimento presso l’amministrazione di provenienza con la disciplina contrattuale vigente per il personale delle Province.
6. I proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.
7. In sede di prima attuazione alle Province vengono trasferite risorse economiche cosi’ come individuate dal piano di riparto per il 2008 di cui alla tabella A), allegata alla presente legge, per confluire negli anni successivi nell’ambito dei trasferimenti ordinari agli enti locali secondo le modalita’ che saranno successivamente individuate. Le risorse economiche cosi’ attribuite garantiscono l’equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti per i servizi resi, quali risultano dalla medesima tabella.


ARTICOLO 57


(Disposizioni comuni)


1. Ai fini dell’attivita’ di indirizzo di cui all’articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all’articolo 55 le Province sono tenute all’invio e allo scambio di informazione e dati correlati all’esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l’adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all’accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potesta’ regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la semplificazione delle procedure anche attraverso l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l’utenza.


ARTICOLO 58


(Norma transitoria)


1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all’1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.
3. Al fine di promuovere la diffusione dell’utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare intese con l’amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.



TITOLO IV
RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITA’


ARTICOLO 59


(Finalita’)


1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilita’ in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilita’ e trasporti).


ARTICOLO 60


(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilita’:
a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio);
b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) gestione del catasto delle strade di cui alle tabelle A) e B) del decreto legislativo 111/2004; d) classificazione delle strade regionali;
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992;
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale);
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Province e Comuni.


ARTICOLO 61


(Funzioni degli Enti locali)


1. Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilita’ comunale e vicinale.
3. Le Province e i Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull’esercizio delle funzioni delegate.


ARTICOLO 62


(Classificazione delle strade)


1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono cosi’ classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c) strade provinciali;
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
2. Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.


ARTICOLO 63


(Societa’ regionale)


1. La societa’ di cui all’articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) e’ a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilita’ di competenza dei soci, ed e’ costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d’uso di demanio stradale.
2. I beni patrimoniali disponibili gia’ di pertinenza dell’Ente Nazionale per le Strade/ANAS S.p.A., Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti alla societa’ per lo svolgimento dello scopo sociale.
3. I beni demaniali di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004 sono conferiti alla societa’ in regime di concessione d’uso. 4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale la Regione e’ autorizzata a finanziare annualmente la societa’ per un importo almeno pari alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004 con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilita’.


ARTICOLO 64


(Condizioni per la costituzione societaria)


1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla societa’ di cui all’articolo 63 e’ subordinata alla previsione nell’atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l’intera durata della societa’:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla societa’ in qualita’ di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d’uso di demanio stradale;
c) la facolta’ di nominare l’amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la societa’ operi per lo svolgimento di attivita’ strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara.


ARTICOLO 65


(Conferimento di funzioni)


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 63, la Giunta regionale puo’ conferire alla societa’ ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilita’ di interesse regionale mediante l’istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione delle opere di viabilita’ realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all’introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992.



ARTICOLO 66


(Finanza di progetto)


1. La Regione, anche tramite la societa’ regionale, puo’ promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto puo’ trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacita’ di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilita’ alla spesa dei fruitori dell’opera e in un periodo massimo trentennale, la redditivita’ dell’investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l’importo dell’investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell’opera con soli investimenti dell’imprenditore, e’ facolta’ della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell’opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell’obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dell’intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione puo’ prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell’opera e la redditivita’ attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l’opera torna nella disponibilita’ dell’ente concedente in buono stato di conservazione.


ARTICOLO 67


(Garanzie a favore della societa’)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla societa’.


ARTICOLO 68


(Personale della societa’)


1. Al fine di favorire il processo di devoluzione gia’ previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, e’ trasferito alla societa’ a decorrere dall’1 gennaio 2008 e ne costituisce l’organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 e’ riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell’assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalita’ e termini di applicazione della norma. E’ in facolta’ del personale trasferito alla societa’ regionale di cui all’articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all’atto del trasferimento.


ARTICOLO 69


(Abrogazioni)


1. A decorrere dall’1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonche’ per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilita’), con esclusione degli articoli 8 e 21;
c) l’articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale 22/1985;
d) l’articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addi’ 20 agosto 2007.
Note:
AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che nel BUR n. 38 del 19/09/2007 a pag. 87 è stato pubblicato l’avviso di rettifica (vedi allegato) riguardante il comma 1, articolo 69 della L.R. 23/2007.
Testo del BUR:
"Si rende noto che nel I Supplemento ordinario n. 23 del 22 agosto 2007 al BUR n. 34 del 22 agosto 2007, nel testo della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 alla pagina 156, all’articolo 69, comma 1, lettere c) e d) le parole “22/2005” devono correttamente leggersi “22/1985”


ALLEGATO 1


Tabella A
(Riferita all'articolo 56)
TABELLA A Riparto fondi alle Province pertrasferimento funzioni in materia di Motorizzazione Spese Diritti Trieste € 1.966.000,00
Trieste € 850.000,00
Udine € 1.877.000,00
Udine € 1.600.000,00
Pordenone € 1.080.000,00
Pordenone € 1.107.000,00
Gorizia € 905.000,00
Gorizia € 1.160.000,00
Totale € 5.828.000,00
Totale € 4.717.000,00


Trieste Pordenone spese € 1.966.000,00
spese € 1.107.000,00 diritti -€ 850.000,00
diritti -€ 1.000.000,00 totale € 1.116.000,00
totale € 107.000,00 tot. da trasferire €
1.116.000,00 tot. da trasferire € 107.000,00
Udine Gorizia spese € 1.877.000,00
spese € 905.000,00 diritti -€ 1.600.000,00
diritti -€ 1.160.000,00 totale € 277.000,00
totale -€ 255.000,00 tot. da trasferire €
277.000,00 tot. da trasferire € 0,00



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