Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:
a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;
b) promuove e attua una politica di informazione e di partecipazione;
c) assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche;
d) agevola l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
e) studia le evoluzioni professionali, l’avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l’istituzione di un osservatorio permanente;
f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.
ARTICOLO 2
Istituzione del Comitato Consultivo
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo1, istituisce il “Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali”, di seguito denominato Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.
ARTICOLO 3
Compiti attribuiti
1. I compiti attribuiti al Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono:
a) approfondire i problemi della difesa e tutela delle professioni;
b) formulare proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
c) esprimere, su richiesta, pareri su questioni attinenti lo sviluppo socio economico della Regione;
d) suggerire azioni circa un facilitato inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
e) studiare le evoluzioni delle attività professionali, proponendo l’avvio e la istituzione di nuove figure professionali.
2. Il Comitato Consultivo redige una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettersi agli organi istituzionali della Regione.
ARTICOLO 4
Criteri di ammissione delle rappresentanze professionali
1. Sono ammessi al Comitato Consultivo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti, che ne facciano richiesta.
2. Gli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali provvedono a presentare alla Regione idonea documentazione comprovante l’avvenuta costituzione.
3. Per la formazione del primo Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali operanti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Composizione del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni
1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;
b) un rappresentante designato da ciascun Ordine, Collegio e Associazione Professionale provinciale presente in Regione;
c) due rappresentanti designati uno dall’Università degli Studi di Basilicata ed uno dalla Direzione Regionale degli Studi;
d) due rappresentanti designati da Istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;
e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni del mondo imprenditoriale;
f) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Regionale secondo la normativa vigente.
2. Il Comitato si intende validamente costituito anche senza la designazione di tutti i componenti.
3. Esplica le funzioni di Segretario del Comitato Consultivo un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta.
4. Alle sedute possono partecipare i dirigenti o funzionari regionali o altre professionalità appositamente convocati dal presidente del Comitato.
ARTICOLO 6
Funzionamento del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni
1. Il Comitato Consultivo è nominato all’inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la sua durata e i suoi componenti possono essere riconfermati, per una sola volta.
2. Il Comitato Consultivo predispone ed approva il regolamento, riguardante il proprio funzionamento, entro due mesi dal suo insediamento.
ARTICOLO 7
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 1 marzo 2005
BUBBICO