Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al fine di valorizzare i vini prodotti in Basilicata, con particolare riguardo ai “vini di qualità”, la Regione istituisce l’Enoteca Regionale Lucana.
2. L’Enoteca Regionale Lucana, per il perseguimento delle proprie finalità, può aderire ad Enoteche nazionali.
3. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana esercita funzioni di indirizzo,coordinamento e controllo sull’attività dell’Enoteca Regionale Lucana.
ARTICOLO 2
Funzioni e competenze
1. L’Enoteca Regionale Lucana persegue i seguenti scopi:a) valorizzare e promuovere l’immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Basilicata sviluppando iniziative autonome e/o concordate anche con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;
b) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
c) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale;
d) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della regione;
e) creare le sinergie opportune nella presentazione dell’immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione;
f) favorire i contatti fra le aziende vitivinicole e gli operatori commerciali del settore fornendo specifiche informazioni ed indicazioni;
g) realizzare iniziative di informazione ed educazione alimentare per la prevenzione dell’alcolismo e per favorire un corretto rapporto con le bevande alcoliche.
ARTICOLO 3
Funzionamento e partecipazione
1. Le modalità per la costituzione ed il funzionamento dell’Enoteca Regionale Lucana, nonché l’individuazione della sede, saranno determinate dalla Giunta Regionale con propria delibera da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge d’intesa con le organizzazioni dei produttori, e sentita la competente Commissione Consiliare;
2. L’Enoteca Regionale può realizzare e gestire anche strutture espositive esterne alla propria sede, in altre aree del territorio regionale.
3. Possono aderire all’Enoteca i produttori vitivinicoli singoli ed associati, i Consorzi di Tutela nonché tutte le altre istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l’anno 2008 in Euro 100.000,00 si farà fronte mediante i fondi stanziati sulla UPB 421.19.
2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2008 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.
ARTICOLO 5
Pubblicazione e dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
1. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 01.07.2008
DE FILIPPO