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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 1 giugno 2010 n. 16
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA


ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)


1. Il presente titolo disciplina l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in conformità alla normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di favorirne l’organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto all’informazione e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità.
2. Il sistema di vendita nel territorio regionale della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 5.


ARTICOLO 2
(Punti vendita esclusivi)


1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell’esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l’esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita. E’ inoltre consentita la vendita di prodotti da banco preconfezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti previsti per il commercio di generi alimentari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata in un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.


ARTICOLO 3
(Punti vendita non esclusivi)


1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali per le seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) medie strutture di vendita di grande dimensione;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.
3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all’attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento
nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.


ARTICOLO 4
(Requisiti morali)


1. Non possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere
b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti
di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).


ARTICOLO 5
(Dichiarazione di inizio attività)


1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di un esercizio di
vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il Comune competente per territorio. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli di cui all’articolo 4.
2. Il Comune competente per territorio può adottare provvedimenti di programmazione per l’apertura di nuovi esercizi, il trasferimento e l’ampliamento di quelli esistenti volti a:
a) favorire l’accesso all’informazione e garantire la fruizione del
servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale.
3. Per l’adozione dei provvedimenti di programmazione di cui al comma 2, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi.
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose,
sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni
distaccate dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti
vendita di cui al presente titolo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive,
ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o
private, l’accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.
5. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l’esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all’interessato.
6. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 senza che
l’interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell’attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
7. L’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e
periodica senza aver presentato la DIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 3.000.
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione
della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


ARTICOLO 6
(Disposizioni finali)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all’adeguamento dei piani comunali, adottati ai sensi della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali), ai principi di cui al presente titolo. Decorso tale termine, tali piani perdono efficacia.
2. Sono abrogate:
a) la l. r. 46/1984;
b) la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.


TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI


CAPO I
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ESTETISTA


ARTICOLO 7
(Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell’attività di estetista nella regione Valle d’Aosta), è aggiunto il seguente:
“1bis. Qualora l’attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata, per le finalità di cui al comma 1, proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato.”.


ARTICOLO 8
(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 63/1993)


1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 63/1993, le parole: “e la
commissione di cui all’articolo 7” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 63/1993, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) le superfici minime dei locali destinati all’esercizio dell’attività
di estetista, tenuto conto degli addetti occupati;”;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) le modalità per la presentazione della dichiarazione di inizio
attività per l’avvio e per il trasferimento dell’esercizio in altra sede;”;
c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
“fbis) le procedure e i termini per la sospensione e per la cessazione dell’attività.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 63/1993, le
parole: “l’autorizzazione deve essere revocata” sono sostituite dalle
seguenti: “l’attività non può essere proseguita”.


ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 63/1993)


1. L’articolo 6 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Dichiarazione di inizio attività)
1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla dichiarazione
di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune competente per territorio. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. La DIA è corredata dalla documentazione relativa agli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico utilizzati e da una dichiarazione attestante che l’impresa è diretta da persona avente la qualificazione professionale richiesta, nonché il possesso delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all’articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità
dichiarati nella DIA è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio.”.


ARTICOLO 10
(Inserimento dell’articolo 6bis nella l.r. 63/1993)


1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 63/1993, come sostituito dall’articolo 9,
è inserito il seguente:
“Art. 6bis (Sospensione e cessazione dell’attività)
1. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende
l’esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida
all’interessato ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale di cui all’articolo 5.
2. Qualora al termine del periodo previsto dal regolamento comunale l’interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.”.


ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 63/1993)


1. L’articolo 8 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Esercizio dell’attività)
1. L’attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto
della normativa vigente in materia. L’estetista che intende esercitare l’attività deve risultare iscritta all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. Lo svolgimento dell’attività di estetista, ovunque tale attività sia
esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della
qualificazione professionale di cui all’articolo 3. I dipendenti, i
collaboratori e, nel caso di esercizio dell’attività in forma di cooperativa o societaria, i soci che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso di tale qualificazione. La maggioranza assoluta dei soci deve inoltre esercitare l’attività manuale di estetista.
3. Per ogni sede dell’impresa ove è esercitata l’attività di estetista
deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.”.


ARTICOLO 12
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 63/1993)


1. L’articolo 12 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Sanzioni amministrative)
1. L’esercizio dell’attività di estetista senza il possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 3 o senza aver presentato la DIA di cui all’articolo 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione
delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.


ARTICOLO 13
(Abrogazioni)


1. Gli articoli 7 e 9 della l.r. 63/1993 sono abrogati.


CAPO II
ARTIGIANATO


ARTICOLO 14
(Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)


1. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), le parole: “Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 13, di seguito denominata Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre”.


ARTICOLO 15
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 6 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Tenuta dell’Albo regionale delle imprese artigiane)
1. La Chambre provvede alla tenuta dell’Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le
formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese, le imprese
artigiane con sede operativa nel territorio della regione.
2. L’Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello
stesso.
3. L’iscrizione all’Albo è costitutiva della qualifica artigiana e
condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.”.


ARTICOLO 16
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 7 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo)
1. Ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo,
l’interessato presenta alla Chambre, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica, per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La ComUnica, predisposta sull’apposita modulistica e corredata dei modelli di iscrizione, modificazione e cancellazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni richiesti dalla legge, vale quale adempimento che consente l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione all’Albo o alla separata sezione per i consorzi e le società consortili, e l’avvio immediato dell’attività, nonché la registrazione di modificazioni o cancellazioni, comprese quelle relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
3. La Chambre rilascia contestualmente la ricevuta dell’avvenuta
presentazione della ComUnica e dà notizia alle amministrazioni competenti e alla Commissione di cui all’articolo 13 della presentazione della stessa, provvedendo ad eseguire le conseguenti annotazioni nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modificazione e della
cancellazione dall’Albo o dalla separata sezione per i consorzi e le società consortili, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della ComUnica.
5. E’ fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti
dell’iscrizione, modificazione o cancellazione negli elenchi invalidità,
vecchiaia e superstiti.
6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sull’iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.”.


ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d’ufficio)
1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere alla Chambre, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, la ComUnica in ordine alle variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l’impresa medesima che possono comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.
2. La Chambre, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
legge e nei casi in cui abbia notizia di omissioni degli obblighi di cui al comma 1, dispone accertamenti d’ufficio. Qualora la Chambre ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda ovvero di integrare la documentazione, invita l’impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale adotta nell’Albo i conseguenti provvedimenti d’ufficio.
3. La Commissione di cui all’articolo 13, qualora abbia acquisito
elementi da cui si desuma l’insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’iscrizione, può richiedere alla Chambre, al fine di verificare l’effettiva sussistenza o la modificazione di tali requisiti, l’invio della documentazione presentata in sede di ComUnica. La Commissione può inoltre richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d’ufficio, a carico delle imprese iscritte all’Albo, in ordine alla sussistenza o modificazione dei predetti requisiti.
4. La Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell’esercizio delle loro funzioni, riscontrino l’inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all’Albo, possono richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d’ufficio in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
5. La procedura di accertamento d’ufficio può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4. I competenti uffici della Chambre provvedono a comunicare alle imprese interessate l’avvio del procedimento, affinché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. La Chambre decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4 e trasmette nei successivi
cinque giorni la decisione all’impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l’accertamento, affinché provvedano agli adempimenti di competenza.
6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l’iscrizione all’Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L’esercizio dell’attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell’impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all’esercizio dell’attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.
7. Alle imprese artigiane iscritte all’Albo non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o in locali ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.
8. Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se essa non è iscritta all’Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell’Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.”.


ARTICOLO 18
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 10 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Revisione dell’Albo)
1. La Chambre dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell’Albo.
2. I criteri e le modalità per la revisione dell’Albo sono stabiliti
dalla Chambre, sentita la Commissione di cui all’articolo 13.”.


ARTICOLO 19
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 13 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Commissione regionale per l’artigianato)
1. La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo di tutela e
rappresentanza dell’artigianato e ha sede presso la Chambre.
2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 4,
comma 5, 9, comma 3, e 10, comma 2:
a) coopera all’elaborazione della programmazione regionale per
l’artigianato, svolgendo, anche su incarico della Giunta regionale o della Chambre, specifici studi ed indagini;
b) esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;
c) attiva le azioni necessarie al fine di contrastare l’esercizio abusivo
delle attività artigiane, anche attraverso le azioni di cui all’articolo 16;
d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale
concernente l’attività svolta.”.


ARTICOLO 20
(Modificazioni all’articolo 14 della l.r. 34/2001)


1. Il comma “2. Fanno parte della Commissione:
a) cinque titolari di imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione, designati dalle organizzazioni regionali dell’artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell’artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti, accertato in relazione al numero degli associati relativi all’anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell’organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione che provvede a darne comunicazione all’assessorato regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;
b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali
dell’artigianato;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più
rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale;
d) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di artigianato.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 34/2001, le parole: “della
struttura regionale competente in materia di artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “della Chambre”.


ARTICOLO 21
(Modificazioni all’articolo 15 della l.r. 34/2001)


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 34/2001, le
parole: “un terzo dei” sono sostituite dalle seguenti: “almeno tre”.
2. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 34/2001 è sostituito dal
seguente:
“5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento. La Commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.”.


ARTICOLO 22
(Modificazioni all’articolo 16 della l.r. 34/2001)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 34/2001, dopo le parole: “darne immediata comunicazione” sono inserite le seguenti: “alla
Chambre, per le finalità di cui all’articolo 17, comma 3,”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 34/2001 è sostituito dal
seguente:
“2. La Chambre, i Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione informano la Commissione dell’esito dei controlli effettuati.”.


ARTICOLO 23
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 34/2001)


1. L’articolo 17 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Sanzioni amministrative)
1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della ComUnica ai fini dell’iscrizione, modificazione o cancellazione dall’Albo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 600.
2. Le imprese non iscritte all’Albo che si avvalgono di una ditta o
ragione sociale, di un’insegna o di un marchio con riferimento ad un’attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1.500.
3. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione
delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dalla Chambre o dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.


ARTICOLO 24
(Modificazione all’articolo 18 della l.r. 34/2001)


1. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 34/2001 è sostituito dal
seguente:
“4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all’articolo 7, comma 6,
sono introitati dalla Chambre. Eventuali altri proventi dei diritti di
segreteria connessi alla gestione di registri, albi e ruoli sono introitati al capitolo 8200 (Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.”.


ARTICOLO 25
(Disposizioni finali)


1. La Commissione di cui all’articolo 13 della l.r. 34/2001, in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione nella composizione prevista dall’articolo 20 della presente legge. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 34/2001:
a) gli articoli 8 e 12;
b) il comma 4 dell’articolo 15;
c) il comma 5 dell’articolo 18.


CAPO III
TURISMO
SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE


ARTICOLO 26
(Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)


1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:
“5. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 3bis.”.


ARTICOLO 27
(Inserimento dell’articolo 3bis alla l.r. 33/1984)


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 33/1984, come modificato dall’articolo
26, è inserito il seguente:
“Art. 3bis (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire un’azienda alberghiera di cui all’articolo 2 presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’interessato deve
essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
prevenzione incendi, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa
vigente;
d) del provvedimento di classificazione dell’azienda alberghiera,
adottato ai sensi dell’articolo 9.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità,
indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo
verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all’articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.”.


ARTICOLO 28
(Inserimento dell’articolo 3ter alla l.r. 33/1984)


1. Dopo l’articolo 3bis della l.r. 33/1984, introdotto dall’articolo 27,
è inserito il seguente:
“Art. 3ter (Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all’Office régional.”.


ARTICOLO 29
(Inserimento dell’articolo 3quater alla l.r. 33/1984)


1. Dopo l’articolo 3ter della l.r. 33/1984, introdotto dall’articolo 28,
è inserito il seguente:
“Art. 3quater (Cessazione e sospensione dell’attività)
1. L’esercizio di un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all’articolo 12, la cessazione dell’attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il Comune competente per
territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l’attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il
Comune competente per territorio dispone la cessazione dell’attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.”.


ARTICOLO 30
(Modificazioni all’articolo 8 della l.r. 33/1984)


1. All’articolo 8 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al suo compimento, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell’esercizio interessato
richiede una nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnato, il titolare dell’esercizio interessato è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive per l’adozione del provvedimento di revisione della classificazione. In mancanza della richiesta o della comunicazione, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive provvede d’ufficio alla revisione della classificazione.”;
b) al comma 5, le parole: “della licenza d’esercizio” sono sostituite
dalle seguenti: “dell’esercizio”.


ARTICOLO 31
(Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 33/1984)


1. All’articolo 9 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: “denuncia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla
seguente: “dichiarazione”;
b) la parola: “denunciati”, ovunque ricorra, è sostituita dalla
seguente: “dichiarati”;
c) al comma 1, le parole: “decreto dell’Assessore regionale al turismo” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”;
d) al comma 4, le parole: “I titolari della licenza di azienda
alberghiera” sono sostituite dalle seguenti: “I titolari di aziende
alberghiere”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Alla dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto interessato deve
allegare il progetto edilizio, una relazione descrittiva dell’intervento e il titolo abilitativo sanitario del fabbricato.”;
f) al comma 9, le parole: “il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “, il provvedimento di cui al comma 1,”.


ARTICOLO 32
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 33/1984)


1. L’articolo 12 della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. La violazione di quanto disposto dall’articolo 9, commi 4 e 5,
comporta la mancata classificazione dell’azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l’assenza del provvedimento di classificazione al Comune competente per territorio per i conseguenti adempimenti.
4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:
a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di
posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di
classificazione.
5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi
forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle
disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate.
7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni
qualora all’applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.”.


ARTICOLO 33
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 33/1984:


a) i commi 7 e 8 dell’articolo 9;
b) gli articoli 10, 11 e 13.


SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE


ARTICOLO 34
(Modificazione all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è aggiunto il seguente:
“1bis. L’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera è consentito
esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai
requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:
a) all’iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per
le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e ebis);
b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia di pubblica sicurezza, nonché all’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.”.


ARTICOLO 35
(Modificazione all’articolo 2 della l.r. 11/1996)


1. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 11/1996 è sostituito dal
seguente:
“3. Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l’uso della struttura. Può essere esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.”.


ARTICOLO 36
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 4 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune
competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 3,
nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione dell’arredo e della tipologia di servizi forniti in
rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
d) il periodo di esercizio dell’attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.”.


ARTICOLO 37
(Modificazione all’articolo 5 della l.r. 11/1996)


1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/1996 è sostituito dal
seguente:
“2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la
prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di
strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l’uso della struttura. Può essere esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.”.


ARTICOLO 38
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 7 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 7(Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al
Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 6,
nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) la descrizione dell’arredo e della tipologia di servizi forniti in
rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
d) il periodo di esercizio dell’attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.”.


ARTICOLO 39
(Modificazione all’articolo 9 della l.r. 11/1996)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/1996, è inserito il
seguente:
“1bis. I rifugi alpini possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti
dalla normativa vigente.”.


ARTICOLO 40
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 10( Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di
presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 9,
nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell’attività ed i servizi prestati;
d) gli estremi dell’attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo
elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;
e) gli estremi dell’attestato di idoneità psicofisica all’esercizio della
professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della DIA;
f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio,
l’altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o
mulattiere.”.


ARTICOLO 41
(Modificazione all’articolo 11 della l.r. 11/1996)


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 11/1996, le parole: “, per
periodi non superiori alle quarantotto ore, ” sono soppresse.


ARTICOLO 42
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 13 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al
Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 12,
nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell’attività ed i servizi prestati.”.


ARTICOLO 43
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 16 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire l’attività di affittacamere presenta al
Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 15,
nonché il numero e l’ubicazione delle camere destinate all’attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a
disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell’attività;
d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
e) gli estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.”.


ARTICOLO 44
(Modificazione all’articolo 16bis della l.r. 11/1996)


1. Il comma 3 dell’articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal
seguente:
“3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast - chambre et petit
déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l’attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l’attività è esercitata.”.


ARTICOLO 45
(Sostituzione dell’articolo 16quater della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 16quater della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 16quater (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter,
nonché il numero e l’ubicazione delle camere destinate all’attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell’attività ed i servizi prestati;
d) gli estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.”.


ARTICOLO 46
(Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 19 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all’articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell’immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 18,
nonché il numero, l’ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all’attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
c) il periodo di esercizio dell’attività;
d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
e) gli estremi dell’atto di approvazione dell’assemblea dei condomini, qualora l’attività sia esercitata in unità condominiali.”.


ARTICOLO 47
(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 20 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità,
indicati nella DIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo
verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 48
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 22 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 22 (Cessazione e sospensione dell’attività)
1. L’esercizio di un’attività ricettiva extralberghiera senza aver
presentato la DIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 28, la cessazione dell’attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l’attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell’attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.”.


ARTICOLO 49
(Modificazione all’articolo 23 della l.r. 11/1996)


1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 11/1996, le parole: “del
rilascio delle autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “della
presentazione della DIA”.


ARTICOLO 50
(Modificazioni all’articolo 24 della l.r. 11/1996)


1. All’articolo 24 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: “titolare dell’autorizzazione
all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “titolare dell’attività
ricettiva extralberghiera”;
b) al comma 4, le parole: “dall’ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di presentazione della DIA”.


ARTICOLO 51
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 11/1996)


1. L’articolo 28 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:


“Art. 28
(Sanzioni amministrative)


1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere
disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere
disciplinate dalla presente legge in violazione dell’articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:
a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo,
un’attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;
b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di
posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.
4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi
forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini
stabiliti dall’articolo 24 e l’omessa esposizione di tabelle e cartellini
prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.
7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate.
8. All’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e
all’applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.”.


ARTICOLO 52
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1996:
a) l’articolo 16quinquies;
b) l’articolo 21;
c) l’articolo 29;
d) il comma 2 dell’articolo 30.


SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO


ARTICOLO 53
(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)


1. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), le parole: “titolare dell’autorizzazione all’esercizio”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “titolare del complesso ricettivo all’aperto”.


ARTICOLO 54
(Modificazione all’articolo 5 della l.r. 8/2002)


1. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 8/2002, dopo le parole: “ha
durata quinquennale” sono aggiunte le seguenti: “; tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda del soggetto interessato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine, la struttura competente può richiedere agli
interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.


ARTICOLO 55
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 8/2002)


1. L’articolo 6 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all’aperto di cui all’articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo
predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’interessato deve
essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
prevenzione incendi, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi, previsti dalla normativa
vigente;
d) del provvedimento di classificazione del complesso ricettivo, adottato ai sensi dell’articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità,
indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo
verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all’articolo 6bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.”.


ARTICOLO 56
(Inserimento dell’articolo 6bis alla l.r. 8/2002)


1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 8/2002, come sostituito dall’articolo 55,
è inserito il seguente:
“Art. 6bis (Adempimenti dei Comuni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all’Office régional.”.


ARTICOLO 57
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 8/2002)


1. L’articolo 9 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Cessazione e sospensione dell’attività)
1. L’esercizio di un complesso ricettivo all’aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14, la cessazione dell’attività medesima, con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l’attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, il Comune
competente per territorio dispone la sospensione dell’attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle
condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell’attività.
5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.”.


ARTICOLO 58
(Modificazione all’articolo 12 della l.r. 8/2002)


1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 8/2002, le parole: “dall’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di presentazione della DIA”.


ARTICOLO 59
(Modificazioni all’articolo 14 della l.r. 8/2002)


1. All’articolo 14 della l.r. 8/2002, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all’aperto senza aver
presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.”;
b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il
seguente:
“1bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all’aperto in violazione dell’articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000.”.


ARTICOLO 60
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 8/2002:
a) il comma 2 dell’articolo 13;
b) la lettera b) del comma 4 dell’articolo 14.


SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE


ARTICOLO 61
(Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4)


1. All’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo
ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.
2. Il comma 7 dell’articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.


CAPO IV
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ E SILENZIO ASSENSO


ARTICOLO 62
(Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)


1. L’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:
“Art. 22 (Dichiarazione di inizio attività)
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione di quelli rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione competente, anche corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla dichiarazione, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l’amministrazione competente può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
3. L’attività oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l’inizio
dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente articolo.”.


ARTICOLO 63
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 19/2007)


1. L’articolo 23 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Silenzio assenso)
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 22, nei procedimenti a
domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo VI, sezione II, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della l. 241/1990.
4. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 16.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti
e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale.”.


ARTICOLO 64
(Inserimento dell’articolo 23bis nella l.r. 19/2007)


1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 19/2007, come sostituito dall’articolo
63, è inserito il seguente:
“Art. 23bis(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 22 e 23,
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Le sanzioni previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza
dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente in materia.”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 1° giugno 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN



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