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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,foreste, pesca e sviluppo rurale)
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole “organizzazioni professionali agricole” sono aggiunte le parole “e le organizzazioni cooperative agricole:”; b) al comma 3 dell’articolo 19 le parole “produzioni assicurate” sono sostituite dalle parole “produzioni assicurabili in forma agevolata.”; c) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica dell’articolo 24 è sostituita dalla seguente: “Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna e in alta pianura”; 2) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente: “i bis) promozione e sostegno del patrimonio zootecnico regionale e relative azioni connesse.”; 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi altresì in aree, definite con provvedimento della Giunta regionale, che presentano particolari condizioni socio-economiche e che necessitano di interventi a supporto dell’attività agricola. Nella determinazione di tali aree la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indici: a) sensibile riduzione del numero di aziende agricole in rapporto all’andamento medio regionale; b) sensibile riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU) in rapporto all’andamento medio regionale.”; 4) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente: “d bis) le associazioni degli allevatori di livello provinciale e regionale.”; 5) al comma 3, dopo la parola “montagna” sono aggiunte le seguenti: “e delle aree di cui al comma 1 bis”; 6) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le comunità montane e i comuni classificati montani, nonché le province e i comuni il cui territorio comprende le aree di cui al comma 1 bis, possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l’esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio.”; 7) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle comunità montane. Nelle aree di cui al comma 1 bis le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle province.”; d) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: “Art. 24 bis (Tutela del patrimonio equino in ambito montano) 1. La Regione promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio equino nelle zone montane, sviluppando iniziative finalizzate a: a) individuare le razze, possibilmente autoctone, per produzioni di qualità con caratteristiche di rusticità e maggiormente adatte al pascolo; b) garantire il consumatore sull’origine della carne acquistata, promuovendo il riconoscimento di un marchio di qualità lombarda; c) tutelare la biodiversità, con particolare attenzione alle razze equine a ridotta consistenza; d) creare le condizioni per fornire supporto tecnico alle aziende agricole singole ed associate; e) collaborare con le autorità competenti per mantenere costantemente aggiornata l’anagrafe equina.”; e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 35 è soppressa; f) dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 43 è aggiunta la seguente: “e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall’agenzia del territorio.”; g) dopo il comma 6 dell’articolo 50 è aggiunto il seguente: «6 bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.”; h) al comma 9 dell’articolo 54 è aggiunto in fine il seguente periodo:“Il regolamento individua, nell’ambito degli interventi da realizzarsi in amministrazione diretta, quei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono onfigurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti con i limiti di importo fissati da apposito regolamento.”; i) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 59 sono così sostituiti: “7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall’articolo 50, comma 7, da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato. 8. I soggetti assentiti all’installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell’impianto. 9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.”; j) i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell’articolo 61 sono così sostituiti: “5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell’autorizzazione, di cui all’articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 158,91 euro. Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro se la denuncia di inizio attività o l’autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici. 6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro. 8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all’allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all’invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all’articolo 50, comma 5, lettera d).”; “11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all’articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell’utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.”; k) al comma 1 dell’articolo 98 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a) le parole “di Armillaria mellea” sono sostituite dalle parole “cespitosi quali le Armillaria spp”; 2) la lettera b) è così sostituita: “il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;”; 3) alla lettera e), dopo la parola “contenitori” è aggiunta la parola “rigidi,”; l) il comma 1 dell’articolo 101 è sostituito dal seguente: “1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.”; m) dopo il comma 1 dell’articolo 102 è aggiunto il seguente: “1 bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell’agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.”; n) il comma 1 dell’articolo 105 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL).”; o) All’articolo 106 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 dell’articolo 106 dopo la parola “spontanei” sono aggiunte le parole “allo stato sfuso”; 2) la lettera d) è così sostituita: “d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell’avvenuto controllo da parte dell’ASL, con l’applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l’ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale dell’ispettore micologo e il timbro dell’ispettorato micologico dell’ASL.”; 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all’articolo 2 del d.m. 686/1996 in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l’applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l’ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell’impresa alimentare.”; p) all’articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente: “h bis) distruzione dei carpofori.”; 2) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola “freschi” è aggiunta la parola “sfusi” ; 3) dopo la lettera a) del comma 5 è inserita la seguente: “a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;”; 4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.”; q) all’articolo 116 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.”; 2) alla lettera a) del comma 4, dopo la parola “immaturi” sono aggiunte le seguenti: “e di quelli non compresi nell’elenco delle specie ammesse al commercio;”; r) dopo l’articolo 116 è aggiunto il seguente: “Art. 116 bis (Raccolta per scopi diversi dall’alimentazione) 1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002. 2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio. 3. L’utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall’alimentazione è soggetta al possesso dell’apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti.”; s) all’articolo 121 il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le commissioni d’esame sono composte da: a) il dirigente provinciale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un esperto di micologia designato dalla direzione generale regionale competente in materia; c) tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, nominati dalla provincia.”; t) al comma 6 dell’articolo 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso di tartufaia controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto.”; u) dopo il titolo VIII è introdotto il TITOLO VIII bis: “TITOLO VIII bis Disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo CAPO I Disposizioni sanzionatorie Art. 130 bis (Ambito di applicazione) 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, il presente titolo disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate abusivamente. Art. 130 ter (Impianti abusivi e obbligo di estirpazione) 1. Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il produttore ha l’obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L’estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto e le relative superfici non sono ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. 2. Ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate abusivamente possono avere una delle destinazioni di seguito tassativamente elencate: a) messa in circolazione solo a fini di distillazione a spese del produttore; b) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro; c) vendemmia verde di cui all’articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a spese del produttore. 3. Il produttore, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui al comma 1, comunica ogni anno alla provincia competente territorialmente l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni definite dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Art. 130 quater (Sanzioni per gli impianti abusivi) 1. Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva. 2. Per gli impianti abusivi esistenti alla data del 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta a partire dal 1 gennaio 2009. Per gli impianti abusivi realizzati successivamente al 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui sopra, fino a che il produttore non provveda all’obbligo di estirpazione. Art. 130 quinquies (Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve) 1. Ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 555/2008, la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate abusivamente è sanzionato. 2. Le sanzioni sono imposte al produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettaro, nei seguenti casi: a) se non presenta il contratto di distillazione alla provincia entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti o presenta un contratto che non copra l’intera produzione del vigneto abusivo; b) se non informa la provincia dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde, oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa, ovvero non riduce a zero la resa della relativa superficie entro la data stabilita per la presentazione delle domande di vendemmia verde. 3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti. 4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera b), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano dal 1 settembre dell’anno civile considerato. 5. Le province competenti per territorio svolgono la vigilanza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo. Alle province competono l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito dei relativi proventi. Art. 130 sexies (Disposizioni di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente titolo, con proprio provvedimento, determina: a) le modalità procedurali di attuazione dell’articolo 130 ter; b) i termini e le modalità applicative per le procedure sanzionatorie di cui all’articolo 130 quinquies.”. v) al comma 2 dell’articolo 141 le parole “regolamento regionale” sono sostituite dalle parole “provvedimento della Giunta regionale”; w) al comma 2 dell’articolo 142 la parola “annualmente” è soppressa; x) all’articolo 180, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1 bis. Alle spese per gli interventi a sostegno delle aree di cui al comma 1 bis dell’articolo 24 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.3.3.39 “Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi. 1 ter. Alle spese per la tutela del patrimonio equino in ambito montano di cui all’articolo 24 bis si fa fronte con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi. 1 quater. Alle spese per i corsi di formazione previsti all’articolo 102, comma 1 bis, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.2.34 “Governance, sistemi agricoli e rurali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi. 1 quinquies. Al fine di erogare agli agricoltori della Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell’Unione Europea è autorizzata per l’anno 2010 l’incremento di entrata e di spesa di 250.000.000,00 euro per le anticipazioni finanziarie all’Organismo Pagatore Regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e alla presente legge. 1 sexies. In relazione a quanto disposto al comma 1 quinquies allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: - al titolo 4 categoria 4.2 “Entrate derivanti da rimborso di crediti” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.18 “Rimborso da Regione, Province e Comuni per interventi in capitale” è incrementata per l’esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro; STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: - alla funzione obiettivo 3.7 “Sistema agroalimentare e sistema forestale” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.1.3.35 “Sistemi agricoli e filiere agroalimentari” è incrementata per l’esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro.”. ARTICOLO 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 1 febbraio 2010 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/955 del 26 gennaio 2010)


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