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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3
"Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania"
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Articolo 1
Finalità


1. In attuazione dei principi di tutela sanciti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 34 e della legge 27 dicembre 2002, n.292, a conferma dell’esecutività e dell’attuazione dei piani provinciali di cui alle delibere di Giunta regionale del 16 maggio 2003, n.1788 e n.1789, per il controllo e l’ eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell’Unione europea, con delibera di Giunta regionale procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento.
2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della Comunità europea n.92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n° 54.
3. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall’abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali è previsto l’obbligo dell’abbattimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’indennizzo integrativo regionale è determinato per l’importo necessario al raggiungimento dell’effettivo valore di mercato dei capi abbattuti, subordinando l’erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti.
4. I capi bufalini destinati all’abbattimento viaggiano in vincolo sanitario e con automezzi piombati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
5. L’identificazione dei capi bufalini allevati in Campania è effettuata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mediante l’implementazione di boli ruminali contenenti microchips elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori.
6. Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati all’adozione, ai termini dell’articolo 88 - ex articolo 93 - del trattato CE della decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione dell’Unione europea è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono abrogati il comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il comma 5, lettera a), art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 3 si fa fronte con i fondi e secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 6/99 e dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34.


Articolo 2
Controlli


1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico – fisici e microbiologici, durante la fasi di produzione e Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 2 / 5 commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n.15/02, articolo 34.


Articolo 3
Finanziamento


1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale delle associazioni regionali allevatori della Campania – ARAC – e delle associazioni provinciali allevatori – APA – i contributi annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n.42, articoli 46 e 47, sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie previste dalla normativa vigente, per i primi otto mesi di ogni anno e derogati entro il 30 gennaio senza acquisizione di garanzia fideiussoria.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo.
3. I contributi previsti dalla legge regionale 15/02, art.34, comma 7, sono utilizzati per il quinquennio 2002 – 2006 al fine di potenziare la selezione genetica del bestiame attraverso i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici e di incentivare l’iscrizione al libro genealogico ed ai controlli funzionali stessi.


Articolo 4
Abrogazione di norme


1. All’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2003, n.30.


Articolo 5
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarate urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
1 Febbraio 2005
Bassolino


Nota all’art. 1
La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che detta norme in materia di: “Legge Finanziaria regionale per l’anno 2002” All’art.34 così recita:
“1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi particolare patrimonio zootecnico della Regione Campania. Le caratteristiche genetiche di tale animale vanno tutelate dall’immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi.
2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta regionale, entro 40 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.
3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l’iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di categoria di ogni Provincia, predispone piani provinciali di profilassi per la prevenzione, il controllo mediante l’utilizzo di ogni tecnica scientifica utile e l’eradicazione delle malattie a carattere diffusivo del bestiame, a salvaguardia della zootecnia campana e del consumatore.
5. La legge regionale 5 agosto 1999, n. 6, per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania è così modificata:
a) l’articolo 1, comma 2, è così modificato “per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall’abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l’obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall’1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per manza;
nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l’implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all’abbattimento viaggiano in camion piombati”.
b) l’articolo 2 è così modificato:
“all’onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 4.15.40 del Bilancio regionale per l’anno 2002, per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio
6. L’Associazione regionale Allevatori della Campania, di cui alla legge regionale n. 42/82, per la selezione genetica del bestiame, gestisce l’attività dei libri genealogici di concerto con l’Associazione Italiana Allevatori -A.I.A.-, le Associazioni Nazionali di Razza e le Associazioni Provinciali Allevatori - APA-,
effettua i controlli funzionali del bestiame, predispone annualmente, di concerto con le A.P.A., un programma unico regionale che riguardi i controlli funzionali, svolti dalle stesse Associazioni Provinciali Allevatori della Campania, per ogni specie, razza o tipo genetico;
7. I contributi annuali previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 42/82, sono aumentati del venti per cento; per l’anno 2002 si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 2.76.182, mentre per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio.
8. La Giunta regionale, nei casi diversi da quelli previsti dal comma 5, concede agli allevatori che smaltiscono carcasse del bestiame allevato, un contributo pari al sessanta per cento del costo dello smaltimento. L’onere relativo previsto in euro 300.000,00 è stanziato sulla U.P.B. 14.15.40. In alternativa allo smaltimento presso impianti di pretrattamento, senza alcun contributo, è possibile ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali allevati secondo le procedure previste dal regolamento statale di Polizia Sanitaria Veterinaria.”
La legge 27 dicembre 2002, n. 292 è la seguente: “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea” Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 4 / 5
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 è il seguente: “Etichettatura del latte alimentare” La legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 detta norme in materia di: “Eradicazione della brucellosibufalina in Campania”
La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che detta norme in materia di: “Legge Finanziaria regionale per l’anno 2002” All’art. 34, comma 5, lettera a) così recita: “5. La legge regionale 5 agosto 1999, n. 6, per
l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania è così modificata:
l’articolo 1, comma 2, è così modificato “per far fronte alle esigenze di mercato derivanti
dall’abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l’obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall’1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per
manza;
nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l’implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all’abbattimento viaggiano in camion piombati.”
Nota all’art. 3
La legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, che detta norme in tema di: “Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale, all’art. 46, così recita:
(Libri genealogici - Controlli funzionali del bestiame)
Alle Associazioni provinciali degli Allevatori possono essere concessi, a titolo di anticipazione del contributo statale, contributi sulla spesa per la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali del bestiame.
I contributi sono commisurati fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, da determinarsi tenendo conto, compatibilmente con i criteri fissati dallo Stato:
- del numero dei soggetti iscritti;
- del numero dei soggetti controllati;
- dell’estensione del territorio in cui viene esplicata l’attività di controllo;
- della dimensione media degli allevamenti controllati.
Qualora i contributi calcolati come indicato al II comma superino per entità l’importo della contribuzione erogata nell’anno precedente, la Regione corrisponde le anticipazioni nei limiti di quest’ultima salvo a provvedere alla relativa integrazione se l’entità dell’assegnazione statale lo consente.
All’Associazione regionale cui aderiscono le Associazioni provinciali degli allevatori può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento sulla spesa ammissibile relativa allo svolgimento di attività di servizio centralizzate connesse con la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali. All’art.47 così recita: “Azioni promozionali per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.”
Alle Associazioni provinciali degli Allevatori ed alla loro Associazione regionale possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell’80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per l’ attuazione di programmi annuali di iniziative volte al miglioramento e alla selezione genetica del patrimonio zootecnico, ivi compresa la diffusione della fecondazione artificiale.”
Il comma 7 dell’art. 34 della citata legge regionale n. 15/2002 così recita: “I contributi annuale previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 42/82 sono aumentati del 20% si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 2.76.182, mentre per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.”
Nota all’art. 4
La legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30 è la seguente: “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.”
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 5 / 5
Nota all’art. 5
L’art.43 dello Statuto Regionale è il seguente: “Procedura di approvazione “Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
L’art.45 dello Statuto Regionale è il seguente: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”……omissis….. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.



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