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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 40
Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) sono soppresse le parole “dei servizi elicotteristici e dei servizi di cabotaggio”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31/1998 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 del d.lgs. 422/1997 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione subdelega l’individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici e di cabotaggio rispettivamente alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza per i servizi elicotteristici e alla Provincia nella quale ha luogo lo svolgimento del servizio di cabotaggio per i servizi marittimi.
2 ter. In caso di ritardo o di omissione nell’emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all’ente delegato nell’emanazione degli atti stessi.
2 quater. In caso di persistente inattività dell’ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può disporre la revoca della subdelega.”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 7)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 31/1998 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ambientale, opera il “car sharing”, di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente del 20 dicembre 2000, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi.
2 ter. I Comuni disciplinano le modalità di utilizzo del servizio e possono consentire, per il servizio stesso, l’utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.“.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 8)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 31/1998 le parole “per un periodo massimo di sette anni dal 1° gennaio 1999” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2006” e le parole “Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2 bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all’entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell’articolo 5” sono soppresse.
2. Il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
“2 bis. Il termine di cui al comma 2 è prorogato di due anni in favore dei soggetti che entro il 31 dicembre 2006 soddisfino una delle condizioni previste dall’articolo 18, comma 3 ter lettere a) e b) del d.lgs. 422/1997.”.
3. Il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nell’attesa dell’approvazione del Piano regionale dei trasporti, dal 1° gennaio 2009 i bacini di traffico del trasporto su gomma sono definiti, in riferimento ai comprensori individuati dalla legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali), fatte salve le normative e le condizioni contrattuali attualmente vigenti per il personale dipendente delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, come segue:
a) Bacino I: comprensorio F
b) Bacino S: comprensorio A e S
c) Bacino GU: Comune di Genova
d) Bacino L: comprensorio L.Mentre per quanto riguarda i comprensori G (escluso il Comune di Genova) e T, viene individuato il Bacino TG a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 9)

1. All’articolo 9, comma 4, lettera a) della l.r. 31/1998, dopo le parole ‘Polizia municipale’ sono inserite le parole ‘, della Polizia Penitenziaria’.
2. All’articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis . La Regione autorizza la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali agli Agenti ed Ufficiali di P.S. appartenenti ai corpi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato ed altre forze di polizia attraverso intese con i rispettivi Comandi, che dovranno essere recepite nei contratti di servizio.”.

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 17)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 31/1998 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla svalutazione monetaria ed agli ulteriori oneri venuti ad incidere sulla gestione dei servizi, può disporre integrazioni di risorse per gli oneri dei corrispettivi di cui al comma 2.”.

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 18 bis)

1. L’articolo 18 bis della l.r. 31/1998 è sostituito dal seguente:
“Articolo 18 bis (Servizio di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 d.lgs. 422/1997. Proroga del periodo transitorio)
1. Il periodo transitorio di affidamento, da parte della Regione, della gestione dei servizi di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2006 secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3 bis del medesimo decreto legislativo.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due anni qualora i soggetti affidatari del servizio, entro il 31 dicembre 2006, assolvano una delle condizioni previste dall’articolo 18, comma 3 ter lettere a) e b) del d.lgs. 422/1997.”.

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 19)

1. L’articolo 19 della l.r. 31/1998 è sostituito dal seguente: “Articolo 19 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti alle Unità Previsionali di Base:
- 6.101 “Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale”;
- 6.190 “Spese connesse alla mobilità e trasporti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti alla Unità Previsionale di Base 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti locali”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 1° dicembre 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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