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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 1 aprile 2003, n. 6
"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi".
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Per consentire l'accesso e l'agibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n.13; decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503).

Art. 2
(Definizione di barriera architettonica)

1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3
(Obiettivi e soggetti beneficiari)

1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (d.m. Lavori pubblici 236/89, articolo 4.2.3).

Art. 4
(Ambiti di intervento)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condominii degli edifici di uso abitativo privato.

Art. 5
(Disciplina dei parcheggi)

1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci, posti auto di larghezza non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d'accesso per disabili all'edificio.
2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura (capo IV, articolo 8.2.3, d.m. lavori pubblici 236/89)

Art. 6
(Specifiche funzionali e dimensionali)

1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
a) l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo deve essere affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a metri 1 e centimetri 30;
b) lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.
2. Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea a un autoveicolo che viene usato o che trasporta un disabile devono essere le seguenti:
a) larghezza minima: metri 3 e centimetri 20;
b) lunghezza minima: metri 5.
3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere superati con scivoli aventi pendenza non superiore all'8 per cento per un dislivello compreso tra centimetri 2,5 e centimetri 15.
4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono riportate, in forma scrittografica, nell'allegato alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 Aprile 2003
RAFFAELE FITTO
NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.
Nota all'art. 1
La Legge regionale 9 gennaio 1989, 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 21 del 26 gennaio 1989.
Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989 n. 145, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 4.2.3. e 8.2.3.
4.2.3.
Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad asse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
8.2.3.
Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" é pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996 n. 227, S.O.
Si rammenta che con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'Interno: Circ. 27 maggio 1999 n. 7/99:
- Ministero delle Finanze: Circ. 4 dicembre 1996 n. 281/T;
- Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: Circ. 19 dicembre 1996 n. 162.


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