Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

Indietro
Legge regionale 1 agosto 2008, n. 8
Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Istituzione)


1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dall’1 gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano,
con capoluogo a Campolongo al Torre.
2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.


ARTICOLO 2
(Elezione degli organi)


1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell’anno 2009, nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all’articolo 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l’indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Entro sei mesi dall’elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano è approvato lo statuto comunale.


ARTICOLO 3
(Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)


1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano.


ARTICOLO 4
(Oneri di primo impianto)


1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2. L’assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell’anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.


ARTICOLO 5
(Disposizioni transitorie)


1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.
2. Restano in vigore, sino all’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dall’1 gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell’altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuità della gestione di servizi del Comune di Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.
5. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.


ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui di cui all’articolo 4, previsti in 150.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
2. All’onere complessivo di 150.000 euro per l’anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall’unità di bilancio 9.6.1.5038 “Fondo globale autonomie locali – spese correnti” - partita 57- di cui alla tabella B, riferita all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 1 agosto 2008.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
     Tutti i LIBRI >