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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 1 agosto 2008, n. 29
Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 "Organizzazione turistica regionale"
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. L’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 4 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province)
1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull’andamento delle funzioni stesse.
2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell’esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell’esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell’ambito delle risorse di cui al comma 6.
5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.
6. Per l’esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall’articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all’espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007. I finanziamenti vengono, comunque, adeguati ai costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto.
7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l. r. 28/2006 è inserito il seguente comma:
“2 bis. E’ altresì abrogata la legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali).”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 1° agosto 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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