Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe”)
1. All’articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
“5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta
derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all’articolo 7-bis.”.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”)
1. All’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell’organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).”.
2. All’articolo 5 della legge regionale 3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all’Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del
presente comma, in particolare per l’attribuzione delle entrate a ciascun fondo e per la
corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell’attività di
riscossione.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 concernente “Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale”)
1. All’articolo 5, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, le parole “di cui agli articoli 1, 2 e 4” sono sostituite dalle parole “di cui agli articoli 2 e 4” con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
ARTICOLO 4
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, la disposizione di cui all’articolo 1 si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.
2. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 28 febbraio 1993, n. 3, 21 settembre 2005, n. 7 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 19 settembre 2008
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI