Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge persegue l’obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
ARTICOLO 2
(Disposizioni generali)
1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all’accertamento delle violazioni e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 64/1974, nella legge 1086/1971 e successivi DD.MM., ed in particolare nel D.M. 1401/2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni».
ARTICOLO 3
(Autorizzazione sismica)
1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del DPR 380/2001, è tenuto farne denuncia allo Sportello Unico per l’Edilizia, trasmettendo in triplice copia il progetto esecutivo delle opere in oggetto firmato dal progettista, dal Direttore dei lavori e dagli altri tecnici redattori del progetto.
Nei casi in cui le Amministrazioni comunali non abbiano ancora costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia, come previsto dall’art. 5 del DPR 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell’autorizzazione, va trasmessa direttamente al competente Servizio Tecnico regionale e per conoscenza all’Amministrazione comunale, secondo quanto meglio definito nel Regolamento regionale di attuazione.
2. Le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunzie dei lavori e le relative autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell’articolo 103, del DPR 380/2001. Le Amministrazioni comunali che non hanno ancora costituito lo Sportello Unico dell’Edilizia, di cui all’articolo 5 del DPR 380/2001, devono provvedere alla loro costituzione entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al presente comma sempreché non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è previsto il preventivo rilascio del permesso di costruire e sempreché la realizzazione dell’opera non è oggetto di concessione di costruzione e gestione, o di affidamento unitario a Contraente Generale.
4. I principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica», dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» Parte II «Normativa tecnica per l’edilizia» - Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal D.M. 14 Gennaio 2008, dal D.lgs 163/06, dal DPR 554/99, e s.m.i.
5. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008.
ARTICOLO 4
(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)
1. La denuncia dei lavori e la trasmissione dei progetto, di cui al comma 1 del precedente articolo, devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
3. Il Servizio Tecnico regionale, attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo.
Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel Regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all’autorizzazione ad eseguire l’opera, allo stesso Sportello Unico per l’Edilizia.
4. L’autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico regionale, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o all’articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fermo restando l’obbligo dell’ottenimento del titolo abilitativo all’intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
5. Lo Sportello Unico per l’Edilizia trattiene una copia completa del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, e dell’autorizzazione di cui al precedente comma 4, ai fini dei provvedimenti previsti dall’articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o dall’articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e provvede a consegnare l’altra copia completa al committente.
6. Il titolare del progetto o il R.U.P. ed il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare, per iscritto al competente Servizio Tecnico regionale, la data di inizio dei lavori che forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della presente legge.
7. Il progetto con gli allegati muniti dell’autorizzazione ad eseguire l’opera, o una loro copia recante attestazione di conformità agli originali, devono essere custoditi in cantiere per le verifiche di legge.
8. L’autorizzazione ad eseguire l’opera decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.
ARTICOLO 5
(Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del DPR 380/2001, vengono effettuati presso i Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, con le modalità previste dal Regolamento regionale di attuazione.
ARTICOLO 6
(Progetto ed allegati)
1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero dell’articolo 93 del DPR 380/2001 e delle altre norme statali in materia (D.lgs 163/06, DPR 554/1999, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dalle NTC08, nonché disposto dalle leggi regionali (articolo 22, legge regionale n. 7/2006), secondo quanto riportato negli allegati del Regolamento regionale.
2. Qualora l’intervento sia relativo ad opere di sopraelevazione di cui all’articolo 90 comma 1 del DPR 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato redatto dal progettista per come stabilito dal Regolamento regionale. La predetta certificazione sostituisce quella prevista dall’articolo 90 comma 2 del DPR 380/2001.
3. La denuncia deve contenere una dichiarazione di responsabilità nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (D.lgs 163/06, DPR 554/99, DD.MM. normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo all’intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell’effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell’opera, come previsto dal Regolamento regionale.
ARTICOLO 7
(Verifiche)
1. Il Servizio Tecnico regionale competente per territorio esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001 e dei relativi DD.MM.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con l’utilizzo delle procedure informatizzate previste.
3. Il Servizio Tecnico regionale esegue, per tutte le opere classificate dal Regolamento come a) edifici e b) ponti, verifiche preliminari di conformità dei progetti. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal Regolamento stesso.
4. Il Servizio Tecnico regionale provvede ad una verifica sostanziale dei progetti afferenti alle classi d’uso III e IV (per come specificato dal Regolamento), nonché per tutte le opere per le quali non è implementata la verifica preliminare di conformità.
5. Nel caso di verifica sostanziale, il Servizio Tecnico regionale provvede all’istruttoria degli atti progettuali.
6. Per le opere relative alle classi d’uso I e II le verifiche sostanziali sono effettuate sulla base delle verifiche preliminari di conformità di cui al precedente comma 3, secondo quanto specificato dal Regolamento.
7. Il rilascio dell’atto autorizzativo avviene a seguito dell’esito della verifica preliminare di conformità e/o dell’esito della verifica sostanziale per come disciplinato dal Regolamento.
8. I progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica sostanziale secondo le modalità previste dal Regolamento.
ARTICOLO 8
(Collaudo statico)
1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dal D.M. 14/01/2008.
2. I Certificati di Collaudo di tutte le opere, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere depositati al Servizio Tecnico regionale.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal Regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.
ARTICOLO 9
(Certificato di idoneità statica)
1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii.
2. Lo stesso certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi e dai successivi DD.MM. e firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.
ARTICOLO 10
(Responsabilità)
1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l’opera sia realizzata in conformità al progetto depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo di cui all’articolo 8 della presente legge, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.
4. Per le opere non soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per le opere in cemento armato» o alla Parte II Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il direttore dei lavori, entro dieci giorni dall’ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore, comunicazione dell’avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.
ARTICOLO 11
(Repressione delle violazioni)
1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell’articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nell’articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001, appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico regionale competente per territorio.
2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del D.P.R. n. 380/2001.
ARTICOLO 12
(Utilizzazione degli edifici)
1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, è condizionato alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all’articolo 8 della presente legge, integrato con l’attestazione, da parte del collaudatore, della rispondenza dell’opera collaudata alla normativa antisismica, per come previsto dall’articolo 62 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, nonché al progetto depositato presso il Servizio Tecnico regionale.
2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell’attestato di avvenuto deposito.
ARTICOLO 13
(Vigilanza)
1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
ARTICOLO 14
(Sistema sanzionatorio)
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.
3. Le funzioni circa l’ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 99 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 24 della legge 02/02/1974 n. 64) sono demandate agli Enti territoriali.
4. La Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
ARTICOLO 15
(Parere sugli strumenti urbanistici)
1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale come definiti dall’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria» e delle eventuali varianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono richiedere al Servizio Tecnico regionale competente per territorio, il parere ai sensi dell’articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (art. 87 del DPR 380/2001) ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla legge regionale 19/02 e s.m.i., ovvero prima dell’adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione, altrimenti prima della loro approvazione in base anche a quanto stabilito successivamente dal Regolamento regionale di
attuazione.
3. I Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed elaborati nel rispetto di quanto dettato dalle Linee Guida della pianificazione regionale approvate con DCR n. 106/06 e successivamente nel rispetto del Quadro Territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani Strutturali, il Servizio Tecnico regionale competente per territorio, esprime parere nei termini e modalità fissati dalla legge regionale n. 16 aprile 2002, n. 19, per come successivamente specificato nel Regolamento regionale.
ARTICOLO 16
(Attuazione procedure)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il Regolamento d’attuazione ed i relativi allegati tecnici.
2. Il Settore Tecnico regionale, attraverso i Servizi Tecnici regionali, attua le procedure per la denuncia, la verifica, l’autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all’articolo 3 della presente legge, attraverso le procedure informatiche (SI-ERC, Sistema Informatico-Edilizia Regione Calabria, e SI-TERC, Sistema lnformatico-Territoriale Regione
Calabria) predisposte in attuazione della D.G.R. n. 73 del 18 gennaio 2008, che saranno integrate con il Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SI.T.O) della Regione.
3. Al fine di potenziare i Servizi Tecnici regionali dislocati nelle province calabresi in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, il Dipartimento LL.PP., in questa prima fase, è autorizzato a stipulare ulteriori protocolli d’intesa con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici dotati di specifiche e comprovata competenza in materia.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 3 si fa fronte con le risorse provenienti dall’applicazione del comma 3, dell’articolo 22 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.
ARTICOLO 17
(Disposizioni transitorie)
1. Fermo restante quanto previsto all’articolo 1, per le opere di cui all’articolo 3 che risultano acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria per come stabilito dalla legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 «Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell’art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741» e dal Regolamento n. 1 del 1994 fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo. Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l’attestato di deposito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge.
ARTICOLO 18
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 27 aprile 1998 n. 7, ad eccezione dell’articolo 12;
b) l’articolo 30 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;
c) il Regolamento n. 1 del 12 novembre 1994.
ARTICOLO 19
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal
Regolamento regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
ARTICOLO 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero