Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
CAPO I
Oggetto, Finalità e Definizioni
ARTICOLO 1
(Oggetto e Finalità)
1. La Regione Calabria, con la presente legge che ha per oggetto «Disposizioni in materia di inquinamento acustico», dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto disposto dal D.lgs 19 Agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinate Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustica e di promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
2. Le presenti norme riordinano, inoltre, le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti:
-Tecnico competente in acustica ambientale:
a norma della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è definito «Tecnico competente» in acustica ambientale «la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo». Può svolgere l’attività di Tecnico competente la persona fisica cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-Classificazione o zonizzazione acustica:
la classificazione acustica del territorio comunale definisce aree
acusticamente omogenee ed integra gli strumenti urbanistici vigenti; con essi deve essere coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio. La zonizzazione
acustica costituisce il primo strumento per l’attività di verifica e controllo del territorio dall’inquinamento acustico.
-Impatto acustico:
per impatto acustico si intendono gli effetti indotti, sulle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dall’inserimento in essa di nuove infrastrutture, opere, impianti o attività.
-Clima acustico:
per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, considerate al fine di verificare la compatibilità acustica dell’area nei confronti delle tipologie di insediamento che si intendono realizzare nella stessa.
-Area Acusticamente Inquinata:
si definisce area acusticamente inquinata una porzione del territorio comunale individuata nell’ambito dello strumento urbanistico vigente qualora il comune preposto, a seguito di monitoraggio acustico di durata annuale, accerti il superamento dei limiti individuati nell’articolo n. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di oltre il 10 per cento del tempo di misura.
CAPO II
Funzioni e attività
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla legge quadro n. 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione provvede a:
a) impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;
b) predisporre ed adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;
c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell’inquinamento acustico. Nelle more dell’individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida dell’ANPA (oggi I.S.P.R.A.);
d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l’attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;
e) promuovere ed incentivare, anche con concessione di contributi
economici, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito Ambientale;
f) approvare, nell’ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;
g) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell’ambiente;
h) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all’aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM I° marzo 1991;
i) vigilare affinché i comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio. In caso di prolungata inadempienza, si procederà secondo quanto previsto all’articolo 4 lettera d);
j) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale di determinate attività.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed f) sono esercitate dal Consiglio, le restanti sono esercitate dalla Giunta.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con proprio atto, disposizioni relative a:
a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all’articolo 6. Nelle more si fa riferimento alle linee guida sulla classificazione acustica redatte dall’APAT;
b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’articolo 13;
c) criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 16 presente legge) e di valutazione previsionale di clima acustico (articolo 17 presente legge) di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività;
d) criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico comunali di cui all’articolo 12;
e) criteri per l’individuazione delle aree acusticamente inquinate (A.I.A.);
f) elementi minimi di valutazione ai fini dell’approvazione dei piani di risanamento acustico da parte delle imprese, di cui all’articolo 19;
g) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base dei Piani regionali ed all’interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
h) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
i) criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio.
ARTICOLO 4
(Funzioni delle Province)
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli le Province provvedono a:
a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria), sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico del territorio, promuovere l’esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l’analisi dei dati raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni interessati;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;
c) attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza;
d) favorire la composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
e) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti; se entro sei mesi dalla data di scadenza concessa ai comuni per la redazione della zonizzazione acustica, anche la Provincia risultasse inadempiente per le sue competenze, la Regione, su proposta documentata dell’Assessore all’Ambiente, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;
f) approvare, nell’ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali d’intesa con i Comuni interessati;
g) individuare, nell’ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovracomunali, d’intesa con i Comuni interessati;
h) approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette a autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;
i) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell’inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento;
j) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più Comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale di determinate attività.
ARTICOLO 5
(Funzioni dei comuni)
1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) della presente legge, tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui al successivo articolo 8.
3. Ancora prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.
4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i Comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.
5. Nell’ambito della propria competenza territoriale i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.
6. Nell’ambito della propria competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all’articolo 20.
ARTICOLO 6
(Classificazione acustica del territorio)
1. I Comuni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge approvano, con le procedure previste dall’articolo 8, la classificazione del proprio territorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione, di immissione e dei valori di attenzidella legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e di seguito riportate:
a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II):
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali (classe V): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;
f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
ARTICOLO 7
(Criteri per la classificazione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica deve:
a) comprendere l’intero territorio comunale;
b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare la frammentazione in microaree;
c) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore;
d) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. La localizzazione e l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l’attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, in particolare sui recettori sensibili (abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, ecc..);
e) considerare l’evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
f) attenersi alle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a);
g) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) l’interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all’interno degli strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia;
b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI;
c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell’anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;
e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo;
f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: «Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».
3. Il provvedimento di classificazione acustica dispone misure atte ad evitare che le immissioni sonore provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.
4. All’interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, non possono prevedersi aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostino tra loro in misura superiore a 5,0 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico».
5. Nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d’uso, non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui al comma 4, il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, un piano di risanamento acustico relativamente alle aree individuate.
6. Non possono essere classificate in classe I le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell’intorno aeroportuale.
7. Non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all’interno delle zone di rispetto B dell’intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione.
8. Non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.
9. Ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici.
10. Ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.
11. Per le aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale.
12. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi e/o intese con lo Stato.
13. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente convoca la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 14, legge n. 241/90 o dell’articolo 24, legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» e, in caso di mancato accordo, adotta le necessarie e opportune determinazioni vincolanti per i Comuni. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d’intesa fra le Regioni interessate.
ARTICOLO 8
(Procedura di approvazione della classificazione acustica)
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria della direttiva di cui all’articolo 2.
2. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica e ne dà notizia con annuncio sul BUR Calabria. Trasmette all’A.R.P.A.CAL., alla Provincia e ai Comuni limitrofi per i rispettivi pareri, gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà
avviso tramite affissione all’Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi con l’indicazione che la proposta può essere esaminata in un ufficio comunale accessibile al pubblico. Entro i successivi 30 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.
3. Entro 60 giorni dalla richiesta, l’A.R.P.A.CAL., la Provincia e i Comuni limitrofi devono rendere i rispettivi pareri; nel caso di infruttuosa scadenza di tali termini, si può prescindere dai pareri.
4. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall’ARPACAL, dalla Provincia e dai Comuni confinanti, approva la classificazione acustica allegando i pareri, se pervenuti, e motivando anche le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e nei successivi trenta giorni procede alla pubblicazione sul BUR Calabria ed alla trasmissione degli atti definitivi alla Provincia ed alla Regione.
5. I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge secondo il procedimento di cui al presente articolo.
6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con analoga procedura.
ARTICOLO 9
(Potere sostitutivo)
1. In caso di persistente inattività degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2006 fermi rimanendo i poteri sostitutivi della Provincia di cui all’articolo 4, comma 1 lettera e).
ARTICOLO 10
(Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici)
1. I Comuni verificano la coerenza ed assicurano il coordinamento delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria».
2. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d’uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all’articolo 6, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.
3. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo 30 della presente legge.
ARTICOLO 11
(Adeguamento dei Regolamenti edilizi e d’igiene)
1. I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa.
ARTICOLO 12
(Piani comunali di risanamento acustico)
1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all’articolo 7, comma 4, cosi come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i Comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico, tenendo conto, secondo la normativa vigente:
a) del Piano Urbano del Traffico di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli ulteriori piani adottati o previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotto da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strade.
2. I piani, redatti da un ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo e tecnico competente in acustica ambientale ed adottati in conformità all’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall’inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.
3. I piani comunali di risanamento acustico devono essere adottati contestualmente alla classificazione acustica del territorio nel caso di cui all’articolo 7, comma 5, ovvero entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia, o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l’adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.
4. Il piano di risanamento acustico pub essere altresì adottato nel caso in cui il Comune intenda perseguire i valori di qualità.
5. Entro trenta giorni dall’adozione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia ed alla Regione.
6. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, Linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del Comune, previste dall’articolo 7 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La relazione biennale sullo stato acustico, obbligatoria per i comuni con oltre 30.000 abitanti e per quelli in cui si sia registrato il superamento dei valori di attenzione, deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico:
a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;
b) da attività generatrici di inquinamento acustico;
c) diretto od indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell’inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità ed i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC (Piano di Risanamento Acustico Comunale), la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13
(Attività all’aperto e temporanee)
1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all’aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h) e non possono essere svolte al di fuori dell’intervallo orario 8,00 - 24.00.
3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Per le attività di cui ai corrimi 2 e 3, le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell’edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
5. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
6. Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.
7. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata.
Nel rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima
popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso ed al deflusso del pubblico ed alla variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
Nell’autorizzazione il Comune può stabilire:
1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
3. l’obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 14
(Piano regionale triennale di bonifica acustica)
1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni provinciali sullo stato acustico del territorio e dei piani di risanamento comunali, predispone, sentite le Province, una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi, le risorse finanziarie ed i criteri e le modalità di finanziamento.
2. Il Consiglio regionale approva ed aggiorna il piano con l’indicazione degli obiettivi delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.
3. Compatibilmente con le risorse finanziarie rese effettivamente
disponibili in sede di approvazione del bilancio, sulla base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il Programma degli interventi di risanamento dall’inquinamento acustico.
4. La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il Programma è aggiornato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 15
(Risanamento infrastrutture di trasporto)
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e in conformità al Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 recante «Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore» la Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l’individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e per l’individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.
4. La Regione, in sede di definizione dei termini per gli adempimenti previsti dal citato Decreto Ministeriale, determina le sanzioni in caso di inadempienza.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell’attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione ed al Comune.
6. La Regione, per l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A.CAL.
ARTICOLO 16
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3, dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.
3. Ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:
a) di permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione richiesta, definita dai criteri stabiliti dalla Regione, deve essere presentata al Comune e copia deve essere tenuta dal titolare dell’attività che deve presentarla a richiesta dell’autorità competente al controllo.
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.
7. I Comuni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.
ARTICOLO 17
(Clima acustico)
1. La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), é obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire o del provvedimento comunale che abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attività.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell’emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti di eventuali piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti anche strutturali e logistici sul ricettore.
ARTICOLO 18
(Organizzazione dei servizi di controllo)
1. I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza,
esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i Dipartimenti provinciali dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 agosto 1999, n.
20 «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.», sia avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale esterni coordinati dall’A.R.P.A.CAL..
2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate in un sistema, finalizzato alla prevenzione, alla programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità.
3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla Provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall’A.R.P.A.CAL.
4. Nei casi di attività all’aperto di cui all’articolo 13 i relativi controlli devono essere eseguiti entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività di cui si, tratta.
ARTICOLO 19
(Piano di risanamento delle imprese)
1. Le imprese, a norma dell’articolo 15, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Il Piano di risanamento acustico dell’impresa, deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano,
verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i criteri del comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni successive.
4. Il Piano di risanamento dell’impresa è attuato entro il termine
massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell’avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell’intervento il Sindaco può, su richiesta dell’impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi.
5. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il Piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
ARTICOLO 20
(Nuove attività imprenditoriali)
1. Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, l’impresa deve presentare al Comune apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.
ARTICOLO 21
(Prevenzione dell’inquinamento acustico da traffico veicolare)
1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione ed ampliamento di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell’esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.
Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:
a) il Piano Urbano del Traffico redatto ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs 285/1992 che deve comprendere:
1) l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati agli usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
2) l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;
3) le modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità.
b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 28511992 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
d) il Piano di risanamento comunale.
ARTICOLO 22
(Prevenzione dell’inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)
1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell’Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.
ARTICOLO 23
(Traffico aereo)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati ed agli interventi per la minimizzazione dell’impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.
ARTICOLO 24
(Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici)
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di
impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore.
Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
5. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
6. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione
acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
7. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
ARTICOLO 25
(Controlli e verifiche)
1. Il Comune, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di propria fiducia procede al controllo dell’osservanza delle norme di cui all’articolo 24, comma 6, della presente legge anche in corso d’opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal soggetto destinatario del titolo di costruzione.
2. In caso di accertamento di gravi difformità in corso d’opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori ed intima al destinatario del titolo di costruzione di apportare le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dalla presente legge.
3. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza dei termine comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 28.
ARTICOLO 26
(Tecnici Competenti in Acustica Ambientale)
1. Il Tecnico Competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del Diploma Universitario ad indirizzo scientifico ovvero del Diploma di Laurea ad indirizzo Scientifico.
2. Su domanda degli interessati, corredata dalla documentazione prevista dalla Regione, l’Assessorato regionale all’Ambiente provvede, tramite apposita Commissione, alla valutazione della documentazione ed al riconoscimento della figura di «tecnico competente» in acustica ambientale di cui all’articolo 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i dipendenti delle strutture pubbliche territoriali, all’interno delle stesse, non possono svolgere attività proprie del tecnico competente se non già in possesso del riconoscimento regionale.
4. La Regione potrà stabilire criteri e requisiti per il riconoscimento del periodo di «attività non occasionale» svolta nel campo dell’acustica utile ai fini del conseguimento delle competenze da sottoporre a valutazione della Commissione per la deliberazione di Tecnico Competente.
ARTICOLO 27
(Controlli)
1. Le Province, avvalendosi dell’A.R.P.A.CAL., esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni per l’attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all’articolo 14, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 avvalendosi dell’A.R.P.A.CAL. o di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale iscritti in appositi elenchi comunali.
3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 28.
ARTICOLO 28
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10329,14 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più
violazioni della medesima specie, commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all’esercizio dell’attività, laddove previsto.
3. All’accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.
CAPO III
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
ARTICOLO 29
(Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, a norma dell’articolo 13 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può concedere a Comuni e Province contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, attingendo alle risorse del proprio bilancio ovvero, sussistendone i presupposti, a finanziamenti statali e/o comunitari.
ARTICOLO 30
(Norme transitorie)
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi
dell’articolo 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale vigente ed in particolare dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell’articolo 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all’approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della presente legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG ovvero al PSC di cui all’articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, sono approvate in conformità alla stessa.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero