Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici definisce un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l’edilizia residenziale pubblica» in coerenza con le finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali».
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009.
3. L’erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 avviene sulla base degli stati di avanzamento e/o del rendiconto finale per i lavori già eseguiti, previa acquisizione e verifica della documentazione concernente ciascun intervento e tenendo conto di eventuali contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero