Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Nell’ambito delle attività previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: «Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga», ricercando soluzioni occupazionali stabili di tutti i lavoratori appartenenti al bacino individuato dalla stessa, allo scopo di dare piena attuazione all’istituzione dei presidi idraulici di cui alle DGR 10.06.2002 n. 477, 14.12.2004 n. 996 e 21.09.2009 n. 644, il Dipartimento LL.PP. e l’Autorità del bacino regionale sono autorizzati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a stipulare appositi protocolli d’intesa con le Amministrazioni pubbliche per la definizione di:
-entità e modalità delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici;
-organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato;
-organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico forestali.
ARTICOLO 2
1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà
individuato nell’ambito dei personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini
LSU e LPU.
ARTICOLO 3
1. Al fine di garantire la continuità del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale l’AFOR e autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale già utilizzato per lo stesso servizio dalla società affidataria dell’appalto di cui al bando di gara del 30.01.2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all’assunzione, a decorrere dall’1 gennaio 2010 a tempo indeterminato del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici, necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 presso le competenti sedi decentrate per l’impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno ricadenti nei singoli presidi idraulici.
ARTICOLO 4
1. La copertura finanziaria per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo precedente è assicurata, relativamente al mantenimento del servizio per mesi due, pari ad € 800.000,00 mediante anticipazione da parte dell’AFOR nel bilancio 2009. La somma di cui sopra sarà accredita all’AFOR nell’ambito del bilancio 2010. Negli esercizi Finanziari successivi, a decorrere dal 2010, sarà garantita la copertura finanziaria del costo del personale assunto a tempo indeterminato.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero