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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 19 giugno 2009 n. 2
Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. Il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di seguito denominato Bollettino Ufficiale, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.


ARTICOLO 2
(Validità degli atti pubblicati)


1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell’Amministrazione regionale.
2. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con modalità idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacità di divulgazione.
3. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale si presume conforme all’originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l’inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.
4. L’unico testo definitivo è quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo digitale.


ARTICOLO 3
(Articolazione del Bollettino Ufficiale)


1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in quattro parti:
a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
b) parte seconda: atti statali e comunitari;
c) parte terza: avvisi legali;
d) parte quarta: concorsi ed esami.


ARTICOLO 4
(Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali)


1. Nella parte prima sono pubblicati:
a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
d) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della regione;
e) gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui pubblicazione sia stabilita con legge regionale;
f) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi regionali o provinciali;
g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della Regione, nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o tra le Province autonome.


ARTICOLO 5
(Parte seconda: atti statali e comunitari)


1. Nella parte seconda sono pubblicati:
a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;
c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze ed i comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;
d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell’Unione europea che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;
e) le sentenze, le ordinanze ed i comunicati attinenti a leggi o ad atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale;
f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali.
2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti giudiziari.


ARTICOLO 6
(Parte terza: avvisi legali)


1. Nella parte terza sono pubblicati i provvedimenti della Regione, delle Province autonome e degli
altri enti pubblici, non destinati alla generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli
avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.


ARTICOLO 7
(Parte quarta: concorsi ed esami)


1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.


ARTICOLO 8
(Procedure concorsuali e selettive riservate)


1. Con regolamento vengono definite le modalità di pubblicazione di atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale dipendente dalla Regione.


ARTICOLO 9
(Uso delle lingue tedesca e ladina)


1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli articoli 4 e 5 vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea, concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.
2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell’articolo 5, qualora interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri stabiliti nel comma 3. 3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al territorio della provincia autonoma di Bolzano.
4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.
5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma
di legge o gli atti interessino la generalità dei cittadini.
6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle amministrazioni che richiedono la pubblicazione.
7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda, ai sensi degli articoli 4 e 5, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli uffici dell’ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti nel medesimo articolo 5, di atti provenienti dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed amministrativi della Unione europea.
8. Nella parte terza l’atto oggetto di avviso legale è pubblicato nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l’avviso o l’atto riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l’avviso o l’atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.
9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.
10. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla commissione paritetica prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.


ARTICOLO 10
(Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali)


1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.


ARTICOLO 11
(Diffusione del Bollettino Ufficiale)


1. La diffusione del Bollettino Ufficiale avviene secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è permanente, libera e gratuita.


ARTICOLO 12
(Periodicità di comunicazione)


1. Le prime tre parti del Bollettino Ufficiale sono edite settimanalmente, a giorno fisso.
2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria in un giorno diverso da quello fisso.
3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.


ARTICOLO 13
(Richieste di pubblicazione)


1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura degli enti, uffici o delle persone interessate, all’Ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel testo pervenuto all’ufficio competente, con le modalità definite dall’Amministrazione regionale.


ARTICOLO 14
(Correzione di errori ed omissioni)


1. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d’ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.


ARTICOLO 15
(Inserzioni gratuite e a pagamento)


1. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:
a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle unioni di comuni, dalle comunità montane, dalle comunità di valle della regione e dai comprensori;
c) le pubblicazioni degli statuti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), nonché l’estratto degli avvisi di selezione e di formazione di graduatorie di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;
d) la pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da amministrazioni comunali della regione.
2. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita, è subordinata al pagamento dell’importo dovuto in base alle tariffe vigenti.
3. I testi da pubblicare a pagamento nella parte terza sono soggetti all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.


ARTICOLO 16
(Tariffe)


1. La Giunta regionale fissa le tariffe per le inserzioni e le altre pubblicazioni per le quali è richiesto il pagamento.


ARTICOLO 17
(Costi di redazione e di pubblicazione)


1. I costi per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale sono a carico della Regione.


ARTICOLO 18
(Decorrenza)


1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° luglio 2009.


ARTICOLO 19
(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 (Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione);
b) l’articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)).


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 19 giugno 2009
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER



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