Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Modificazione dell’art. 15)
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogato.
ARTICOLO 2
(Modificazione dell’art. 19)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 14/2002, è abrogata.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 19 giugno 2007
LORENZETTI
Note:
Nota al titolo della legge:
- La legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 21 luglio 2004, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 4 agosto 2004, n. 32) e 23 dicembre 2004, n. 31 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57).
Nota all’art. 1:
- Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: Art. 15 Raccolta differenziata.
1. La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati è la raccolta differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari.
2. I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere conseguiti in ogni singolo ATO, nonché in ciascuno dei comuni che ne fanno parte.
3. Abrogato.».
Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 19 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 19 Norme finali e transitorie.
1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima delle parole "Le Amministrazioni pubbliche" sono inserite le seguenti parole "Le province, i comuni e le comunità montane, nonché".
2. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) la Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 14 è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva l’amministrazione Provinciale ai sensi dell’articolo 11 commi 6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede all’elezione del presidente;
b) il Consiglio regionale procede all’approvazione a stralcio del piano di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a). [Soppresso];
c) Abrogato;
d) le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione istituzionale di cui all’articolo 6, lettere a) si considera assolta con l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
3. Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del D.Lgs. n. 22/1997, di inizio attività e le attività stesse non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all’individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lettera d) del comma 2.
4. Con apposito atto la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisporrà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per l’autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sino all’emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.».