Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 2)
1. All’articolo 2 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo la lettera d, è inserita la seguente:
«d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata;»
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale;»
c) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale;»
ARTICOLO 2
(Integrazione dell’articolo 15)
1. All’articolo 15 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo le parole «50 membri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».
ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 27)
1. Il comma 2 dell’articolo 27 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è sostituito dal seguente:
«2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti».
ARTICOLO 4
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 35)
1. All’articolo 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma n. 4, la frase: «Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità» è sostituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità».
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale».
c) Al termine dell’articolo è aggiunto il seguente comma:
«10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.»
ARTICOLO 5
(Integrazione dell’articolo 46)
1. All’articolo 46 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.»
ARTICOLO 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 19 gennaio 2010 - Loiero