NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1
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Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale).
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove: a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell’ambito della ristorazione collettiva, dell’attività agrituristica e del turismo rurale, in un’ottica di riduzione degli impatti ambientali;b) l’incremento dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell’ambito del territorio regionale; c) l’informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali; d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell’offerta; e) l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli; f) il consumo di alimenti privi di organismi geneticamente modificati (OGM). ARTICOLO 2 Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva - forniture e loro aggiudicazione 1. La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all’interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati. 2. Ai sensi della presente legge, s’intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione. 3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1. 4. La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti privati in regime di convenzione e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i fruitori dei pasti in genere. 5. In conformità a quanto disposto dall’articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni, quando procedono all’acquisto di derrate alimentari per i servizi di ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, subordinano l’economicità a criteri di qualità, nonché alla tutela della salute e difesa dell’ambiente, ad esigenze sciali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, con l’introduzione dei prodotti di cui al comma 1. Predispongono, inoltre, menù che tengano conto della stagionalità delle produzioni. 6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato. ARTICOLO 3 Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale) 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 è così sostituita: “b) somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all’elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne”. 2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2 sono così sostituite: “c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera b); d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.” 3. All’articolo 6, comma 3, le parole “80 coperti per pasto” sono sostituite con le seguenti: “1800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all’albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna”. 4. All’articolo 10, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: “g bis) approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.”. 5. Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: “Art. 10 bis (Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche) 1. Al fine di completare l’offerta dei prodotti non disponibili nell’azienda agrituristica, è istituito l’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l’interesse a fornire tali prodotti. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalità di istituzione e tenuta del suddetto elenco.”. 6. L’articolo 12 è così sostituito: “Art. 12 (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie) 1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti. 2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all’articolo 4, utilizzando illegittimamente i termini “agriturismo” o “agrituristico” o similari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000. 3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell’apposito titolo autorizzatorio di cui all’articolo 1, commi dal 16 al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell’esercizio illegalmente aperto, e l’attività non può essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di chiusura. 4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell’articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 300 a euro 3.000. 5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei seguenti casi: a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti; b) mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio, dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe praticate; c) violazioni dell’articolo 2, comma 2, lettera b).”. 7. Dopo l’articolo 12 è inserito: “Art. 12 bis (Controlli sull’attività agrituristica) 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il controllo è effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a regime è previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale delle aziende iscritte all’elenco suddetto. 3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione che provvede all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 per le violazioni accertate nell’attuazione del piano. 4. L’Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.”. ARTICOLO 4 Interventi di educazione alimentare 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l’agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna. ARTICOLO 5 Interventi riservati all’esercizio della vendita diretta 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato), e del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell’art. 1, comma 1065 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori all’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore dei comuni. 2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dell’intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli. 3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale. 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000. ARTICOLO 6 Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali 1. È istituito, presso l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l’Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali. 2. Nell’Elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell’anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agroalimentari di origine regionale. 3. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l’istruttoria delle domande, provvede all’iscrizione nell’elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione. 4. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 5. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all’elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell’impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell’iscrizione in caso di accertata violazione. 6. Le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna. ARTICOLO 7 Promozione dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale 1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di origine regionale, è riconosciuto un incremento del 30 per cento della superficie massima di vendita di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). 2. L’Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per cento della spesa per l’acquisto o la locazione di appositi spazi commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5 del 2006, che esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la percentuale di spesa relativa all’acquisto di prodotti di origine regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di origine regionale. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce i criteri di selezione delle richieste e le modalità di accesso al finanziamento da parte dei comuni. 3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1.000.000. 4. L’Amministrazione regionale concede un contributo fino alla misura massima delle spese sostenute dagli esercizi commerciali che adottino opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi. 5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 500.000. 6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito. ARTICOLO 8 Promozione della libertà dell’offerta 1. É istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Osservatorio regionale della concorrenza. 2. L’Osservatorio regionale della concorrenza è costituito da un unico componente nominato dal Presidente della Regione tra i magistrati in quiescenza. 3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza della Regione. 4. L’Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all’interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4. 6. Il componente dell’Osservatorio è soggetto alle seguenti incompatibilità: a) componente del Parlamento europeo o nazionale del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco; b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali. 7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 6 non hanno effetto se l’interessato provvede, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione dell’elezione, a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità. ARTICOLO 9 Entrata in vigore del comma 4 dell’articolo 3 1. Il comma 4 dell’articolo 3 entra in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. ARTICOLO 10 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 2.500.000 annui a decorrere dall’anno 2010. 2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione UPB S08.01.002 FNOL parte corrente 2010 euro 2.500.000 2011 euro 2.500.000 2012 euro 2.500.000 2013 euro 2.500.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) in aumento UPB S01.06.002 Trasferimenti agli enti locali - Investimenti 2010 euro 2.000.000 2011 euro 2.000.000 2012 euro 2.000.000 2013 euro 2.000.000 in aumento UPB S06.03.009 Sostegno alle attività commerciali - Spese correnti 2010 euro 500.000 2011 euro 500.000 2012 euro 500.000 2013 euro 500.000 3. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 19 gennaio 2010 Cappellacci
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