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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 19 gennaio 2009. n. 2
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Bilancio Annuale


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro
3.203.811.000,00, e in euro 28.551.671.877,47 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate
della Regione per l’anno finanziario 2009.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in
euro 18.341.253.273,06 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro
3.203.811.000,00, e in euro 26.942.088.628,32 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di
competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2009.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli
esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata “ Spese generali, legali,
amministrative e diverse” della somma di euro 50.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualità 2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 232.000.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.


ARTICOLO 2
Quadro generale riassuntivo


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2009 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle
entrate ed i totali delle spese.


ARTICOLO 3
Bilancio Pluriennale


1. E’approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2010-2011.


ARTICOLO 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali


1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è
precostituita dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002,
n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2009, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti
nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a
complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è
consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre
il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.


ARTICOLO 5
Ricorso al mercato finanziario


1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2009, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per
la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui
al comma 1 è di euro 376.550.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1 ottobre 2009.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e
successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in
uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.


ARTICOLO 6
Fondi di riserva


1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale
della spesa per l’anno finanziario 2009, ciascuno in distinta unità previsionale di base di
parte corrente:
a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 7.655.000,00 per la competenza ed a euro
7.655.000,00 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 5.973.255,60 per la competenza e ad euro 5.973.255,60 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro
2.000.000.000,00 .


ARTICOLO 7
Approvazione degli schemi di bilancio


1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro
ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.


ARTICOLO 8
Approvazione elenco spese obbligatorie


1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato D.


ARTICOLO 9
Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse


1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell’elenco allegato sotto la lettera E.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti
unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell’ambito del
medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.


ARTICOLO 10
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania


1. E’ allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 sotto la lettera F il
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n.133.


ARTICOLO 11
Allegati


1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009 i documenti previsti
dall’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n.7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n.7/2002, articolo
13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo
50 della legge regionale n. 7/2002.


ARTICOLO 12
Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata
urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
19 gennaio 2009
Bassolino


ALLEGATO 1
ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO2009 E BILANCIO
PLURIENNALE 2009-2011.
(L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)



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