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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 19 gennaio 2009 n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2009
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro


1. E’ istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l’erogazione di borse di studio
a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la
individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.


ARTICOLO 2
Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità


1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentita la commissione consiliare competente, un programma di azioni volto a sostenere ed incentivare la qualificazione del tempo scuola, l’implementazione di azioni di supporto per i minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione scolastica, l’educazione alla legalità e la valorizzazione della storia e della memoria delle comunità locali. Il centro di documentazione contro la camorra dell’assessorato all’istruzione prevede nell’anno 2009 un programma di iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero della devianza minorile e della educazione alla legalità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro 15.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 a valere sul bilancio
pluriennale 2009-2011 in quote annuali.
3. All’onere derivante dall’attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse
della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale n.13/2004 alle commissioni consiliari competenti.
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo destinato all’alta formazione nelle tecniche di restauro dell’arte sacra a valere sulla UPB 3.13.115.
6. E’ istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione del “Monumento Nazionale dell’antica area del comune di San Pietro Infine (CE)”, teatro nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e macroscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della Memoria, così come dichiarato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, a valere sulle risorse correnti per euro 150.000,00 della UPB 6.23.237.
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all’assessorato al lavoro, d’intesa con l’assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di interventi destinati a minori o giovani dai diciotto ai venticinque anni già sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla detenzione, finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo attraverso l’esercizio di mestieri artigiani e dei servizi, a valere sull’UPB 3.13.115.
8. All’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, dopo il comma 1- bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale dell’Albo di cui all’articolo 7, comma 1”.
9. E’ istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli per organizzare nella Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi Napoletani, al fine di promuovere le attività culturali della Campania, a valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse regionale. La
Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per l’acquisizione ovvero l’uso per finalità pubbliche del predetto bene.


ARTICOLO 3
Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo


1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 2, comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per contribuire con la propria organizzazione alle azioni tese al monitoraggio e al contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo nel territorio regionale. La Giunta regionale provvede, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ad una campagna di informazione sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori ortofrutticoli volte a disciplinare l’istituzione nei comuni della Campania di banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.
3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici
e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l’istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei centri commerciali naturali.
5. Alle risorse occorrenti per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo si
provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).


ARTICOLO 4
Interventi nell’area del disagio sociale


1. Il reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, è prorogato per un anno a decorrere dal termine del triennio di sperimentazione, inteso quale primo triennio di erogazione effettiva dell’indennità.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n.2/2004, dopo le parole “per nucleo
familiare”, le parole “e in” sono sostituite con “correlata ed in funzione di”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004, dopo le parole “indirizzati alla” è aggiunta la parola “istruzione,”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.2/2004 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le misure di cui alle lettere e) e g) sono prioritarie nella progettazione degli interventi. La mancata partecipazione alle misure di cui alla lettera e) da parte di almeno un componente del nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio del reddito di
cittadinanza”.
5. La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo delle seguenti risorse:
euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 38 delle legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse previste per il 2008 dell’UPB 4.16.41, euro 12.000.000,00 a valere sulla competenza dell’esercizio 2009 dell’UPB 4.16.41; per il 2009 l’importo del sussidio è fissato in euro 350,00 mensili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 3 e 4, del regolamento 4 giugno 2004, n. 1, attuativo della legge regionale n. 2/2004.
6. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 1/2007 è abrogato.
7. Ai fini degli specifici interventi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale
n.2/2004, inerenti al contrasto, alla dispersione scolastica e all’inserimento formativo e
lavorativo dei singoli componenti del nucleo familiare (cosiddette misure di accompagnamento),
si provvede, oltre che con le risorse ordinarie di bilancio, con le risorse del Programma
operativo regionale (POR) Campania Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione della sperimentazione del reddito di cittadinanza.
9. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), dopo le parole “portatori di handicap”, sostituire le parole “famiglie mononucleo con prole” con le seguenti “famiglie monoparentali con prole”.
10. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n.1/2008 sono aggiunte le seguenti
parole: “Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell’alloggio, indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni dell’amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione.”
11. L’articolo 70 della legge regionale n.1/2008 è abrogato.


ARTICOLO 5
Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata


1. Per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale, ai minori e per le attività socio- educative domiciliari di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, sono appostate ulteriori risorse pari ad euro 23.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.41.
2. Al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale, in conformità dell’articolo 20 della legge regionale 11/2007, adotta il piano per gli interventi in materia di assistenza integrata e per attività socio-educative domiciliari ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale ed ai minori. Nell’attuazione dei servizi il
predetto piano può prevedere attività di esperienze lavorative e di specializzazione per
operatori socio-sanitari il cui finanziamento può avvalersi, oltre che delle risorse
ordinarie, anche dei fondi previsti nel POR Campania 2007/2013.
3. In ottemperanza dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, come sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n.67, per l’assistenza didattica domiciliare post scolastica ai disabili sensoriali (Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75) riconosciuti ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.138, è istituito un fondo annuale di 2,5 milioni di euro da ripartire tra le province della Campania.


ARTICOLO 6
Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici, fondazioni e
teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali


1. I residenti in Campania di età compresa fra i quindici ed i ventiquattro anni o
ultrasessantacinquenni accedono gratuitamente ai musei ed alle pinacoteche regionali nonché alle mostre organizzate con l’ausilio di contributi o finanziamenti regionali in base a criteri oggettivi che sono definiti con delibera della Giunta regionale, con particolare riferimento alle scuole.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è condizione per la concessione dei
contributi o per l’erogazione dei finanziamenti regionali.
3. Gli enti teatrali e lirici, le fondazioni e i teatri stabili ai quali la Regione, a qualunque titolo, concede finanziamenti o eroga contributi, riservano, ad ogni manifestazione o rappresentazione, il cinque per cento dei posti in vendita all’ingresso gratuito di residenti in Campania di età compresa fra i quattordici e i ventuno anni.
4. La distribuzione dei biglietti gratuiti avviene mediante i normali circuiti di vendita dei
biglietti a pagamento negli stessi orari e con le medesime modalità, ma in modo che il
biglietto risulti nominativo, fatti salvi gli oneri derivanti dai diritti spettanti alla
Società italiana autori ed editori (SIAE).
5. Le modalità di attuazione e l’erogazione di importi dovuti a qualunque titolo dalla Regione alle strutture di cui al comma 1 sono disciplinate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale.
6. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), sono soppresse le parole da “per tutta la durata” a “obiettivo 1”.
7. La Regione Campania finanzia la realizzazione di attività teatrali nel comune di Ischia.
8.Gli oneri di cui ai commi precedenti gravano sulla UPB 3.11.31 che è incrementata di euro 300.000,00.
9. Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli, di riaprire al
pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di valorizzazione delle collezioni d’arte ivi presenti, a valere sulla UPB 3.11.30.


ARTICOLO 7
Fondo regionale per l’edilizia pubblica


1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2009 è
destinata, per euro 10.000.000,00 annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l’edilizia pubblica, ridotte dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.
2. I programmi finanziati per i quali non si è pervenuti all’inizio dei lavori nei termini
previsti per problemi tecnico-legali e amministrativi non imputabili al soggetto attuatore,
non decadono dal finanziamento, a condizione che l’inizio dei lavori abbia luogo entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo rotativo di credito e garanzia, di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 (legge finanziaria regionale 2008), prevede forme di garanzia per l’intero importo mutuato a favore dei richiedenti il cui reddito derivi, da almeno un triennio, esclusivamente da contratti di lavoro atipici disciplinati dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, e relativi decreti attuativi.
4. E’ previsto un sostegno economico alle famiglie a basso reddito affittuarie attraverso l’utilizzo di strumenti quali il fondo sociale per l’affitto e l’edilizia agevolata e convenzionata finalizzata alla realizzazione di alloggi da immettere sul mercato dell’affitto a canoni calmierati in via temporanea o permanente.
5. E’ previsto un appostamento di fondi aggiuntivi per l’attuazione della delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2003, n.3863, e successive modifiche ed integrazioni relativa alle “Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione”.
6. Un adeguato stanziamento delle somme di cui al comma 1, per l’esercizio finanziario 2009, è destinato al completamento di uno stralcio funzionale relativo al programma di edilizia pubblica sostitutiva per gli alloggi in prefabbricazione pesante per i quartieri di Chiaiano (ambito rione 25/80 di via Nuova Toscanella), Scampia di Napoli (ambito rione 25/80 di Viale della Resistenza, lotto P), Pianura e Soccavo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore all’urbanistica dispone la ricognizione e la revoca di risorse non utilizzate nei tempi fissati dalle leggi vigenti da destinare al completamento del programma di cui al comma 6.
8. Le cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi da assegnare in uso, godimento o locazione ai propri soci possono chiedere al comune l’autorizzazione a cedere, in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che hanno già ottenuto l’assegnazione in uso, godimento o locazione.
9. L’autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata dal comune su istanza del legale rappresentante pro tempore della cooperativa, previa conforme delibera approvata a maggioranza dei due terzi dall’assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano apposito regolamento contenente modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 8.
11. Se gli alloggi sono stati realizzati con l’acquisizione del contributo della Regione o di altri enti pubblici, l’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta regionale o degli altri enti pubblici finanziatori, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179, anche in ordine al recupero dei contributi concessi.
12. Per consentire un supporto alle famiglie in condizioni di particolare disagio socio-economico, la Regione contribuisce ad integrare il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per un importo pari ad euro 2.000.000,00 da appostare nel bilancio 2009 sul capitolo 2440, UPB 1.3.10, mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.28.64.


ARTICOLO 8
Interventi a sostegno del Programma di sviluppo rurale Campania 2007 – 2013


1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, previo parere della commissione consiliare competente, un programma di sostegno per il settore agricolo e per la valorizzazione e tracciabilità della filiera agroalimentare, individuando le risorse per le attività da realizzare.
2. Il programma di cui al comma 1 è attuato adottando gli stessi criteri e le stesse procedure previste dal programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. Per l’esercizio finanziario anno 2009, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per l’importo di euro 3.000.000,00, iscritti nella UPB 12.42.82 dell’entrata ed al correlato capitolo di spesa da istituire nell’ambito della UPB 22.84.245.
4. La Regione incentiva, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali, singoli o associati, a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita
diretta su aree pubbliche o private a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell’ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti. La Regione estende gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli, singoli o associati.
5. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli assessori competenti alla programmazione delle attività promozionali relative all’agricoltura, industria, commercio e turismo presentano alle commissioni consiliari competenti il Piano relativo alla programmazione degli interventi e programmi previsti per l’anno successivo. Per l’anno 2009 il termine è fissato al 31 marzo 2009. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il blocco delle attività promozionali da parte del settore competente. Le commissioni consiliari competenti si esprimono con parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende positivamente espresso.


ARTICOLO 9
Fondo di promozione economica e sociale in agricoltura


1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico del territorio della Campania impegnati nella realizzazione di interventi finanziati con le misure del “Programma di sviluppo rurale (PSR) Campania 2007-2013”, attraverso la concessione di agevolazioni integrative per la copertura delle spese non ammissibili a contributo da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698 e delle relative disposizioni attuative.
2. Al fine della corresponsione delle agevolazioni di cui al comma 1, è istituito, per gli anni 2009-2011, un fondo di premialità, denominato “Fondo di promozione economica e sociale” (FOPES)”, dell’entità di euro 9.000.000,00, tre per anno, destinato a favorire la realizzazione degli interventi pubblici nel campo dello sviluppo rurale.
3. Il Fondo, per non meno del cinquanta per cento della dotazione complessiva, è riservato ai comuni con un carico demografico inferiore ai cinquemila abitanti.
4. Accedono al Fondo, su domanda, gli enti già utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione a finanziamento nell’ambito del programma “PSR Campania 2007-2013”, a seguito di selezione effettuata, sulla base dei migliori risultati conseguiti dagli enti stessi nel campo dell’utilità sociale e della tutela dell’ambiente e del territorio, allo scadere di ciascuna fase di operatività individuata nei bandi di attuazione delle misure del PSR.
5. Le agevolazioni finanziarie sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale fino al cento per cento dell’ammontare complessivo delle spese non ammissibili a finanziamento da parte del FEASR, come risultanti dal quadro degli stati di avanzamento lavori approvati in conformità delle disposizioni previste per la realizzazione degli investimenti.
6. Il mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli investimenti finanziati con le misure del programma “PSR Campania 2007-2013” comporta la revoca anche delle agevolazioni concesse con la presente disposizione di legge ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.
7. La concessione delle agevolazioni è disciplinata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte, per l’anno 2009, con imputazione delle spese sulle risorse del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) (UPB 2.83.243). Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


ARTICOLO 10
Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese


1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2008), è sostituito dal seguente:
“1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all’estero. I consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della filiera vitivinicola, per l’adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008”.
2. La dotazione finanziaria iscritta nel bilancio 2008 per il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 69 della legge regionale n. 1/2008 è reiscritta nel bilancio regionale 2009.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all’espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l’attuazione degli interventi che restano subordinati all’adozione, ai termini dell’articolo 88 del Trattato CE, della decisione positiva da parte della Commissione Europea. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12.
4. E’ costituita presso l’assessorato all’agricoltura ed alle attività produttive la cabina di regia per il coordinamento delle attività di promozione del settore vitivinicolo denominata Campania Wines. Della cabina di regia fanno parte l’assessore all’agricoltura o suo delegato, l’assessore al turismo o suo delegato, il presidente della commissione consiliare all’agricoltura o suo delegato, un rappresentante designato da Unioncamere Campania, un rappresentante designato per ciascuno Consorzio di tutela e valorizzazione riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cinque membri in rappresentanza del settore vitivinicolo fortemente rappresentativi della produzione regionale, scelti uno per provincia su proposta della commissione consiliare competente, sentite le organizzazioni di settore. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva apposito disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento della cabina di regia.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, pone in essere misure per la promozione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per il tramite dei consorzi di tutela, di valorizzazione delle produzioni artigianali e dei consorzi export, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 28, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1.
Per la realizzazione del presente piano sono stanziati euro 800.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE, in quanto garantiscono l’applicabilità delle
condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12.”


ARTICOLO 11
Norme a sostegno del Servizio civile nazionale


1. La Regione Campania contribuisce al finanziamento del Servizio civile nazionale ed integra lo stanziamento annualmente stabilito dalla legge finanziaria dello Stato a favore e a sostegno degli enti di servizio civile. A tal fine stabilisce uno stanziamento annuale di euro 2.000.000,00, a valere sulla UPB 4.16.41, a favore degli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale che contribuiscono allo sviluppo delle politiche regionali con particolare riguardo all’ambito socio-assistenziale e ad integrazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
2. L’ erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 avviene ai sensi della normativa nazionale in materia di bandi di servizio civile, previo accordo con il competente ufficio nazionale per il servizio civile sulle modalità di co-finanziamento del fondo nazionale e di emanazione di bandi straordinari. Per detti bandi gli indirizzi sono definiti esclusivamente dalla Regione Campania nel rispetto delle priorità di intervento territoriale di cui alla legge regionale n.11/2007.
3. Gli indirizzi e le procedure dei bandi straordinari per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono definiti dal competente assessorato alle politiche sociali in raccordo con l’ufficio nazionale per il servizio civile, sentite le commissioni consiliari competenti.
4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.


ARTICOLO 12
Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale


1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza;
b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza.
2. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ai soggetti di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5, di attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti in Regione Campania, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive;
b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza.


ARTICOLO 13
Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI


1. La Regione Campania favorisce sul proprio territorio i processi di aggregazione di imprese ad alta competitività, mediante il riconoscimento dei distretti industriali, tecnologici, agroalimentari e aerospaziali La Giunta regionale adotta i provvedimenti di individuazione e costituzione dei suindicati distretti e li trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta i provvedimenti si intendono approvati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale con apposito disegno di legge le forme di gestione unitaria delle aree industriali in riforma della legge regionale 13 agosto 1998, n.16, nel rispetto della legislazione statale vigente.
3. I consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, producono una relazione di monitoraggio dei lotti assegnati, verificando l’adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai contratti e dalla normativa vigente. Negli stessi termini i consorzi sono tenuti a trasmettere copia della relazione alla commissione consiliare competente.
4. Per le aree assegnate ma non utilizzate da più di ventiquattro mesi, i consorzi ASI avviano il procedimento di revoca entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I provvedimenti di revoca, adottati in esecuzione del disposto di cui al comma 4, costituiscono provvedimenti amministrativi immediatamente esecutivi per ragioni di pubblica utilità. Le aree revocate sono immediatamente assegnate agli aventi diritto.
6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si procede al
commissariamento dei consozi ASI inadempienti.
7. E’ istituito il Fondo di garanzia della Regione Campania per il sostegno alle Piccole e medie imprese (PMI) campane operanti nel comparto aerospaziale e delle alte tecnologie e per attrarne altre nuove. Tale Fondo favorisce l’ accesso facilitato al credito per nuove attività industriali di elevato livello tecnologico, con l’intento di favorire una ricaduta occupazionale per gli studenti degli istituti tecnici della Regione e per i laureati delle università della Campania.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un disciplinare per l’esecuzione di quanto stabilito al comma 7. Il disciplinare è sottoposto al parere della commissione consiliare competente ed è
definitivamente adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è assicurato per l’importo di euro 5.000.000,00 sulla UPB 2.83.243.


ARTICOLO 14
Sostegno al capitale circolante delle imprese


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 settembre 2008, n.10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), dopo le parole “garanzie mutualistiche” sono inserite le seguenti: “finalizzate prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l’onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al
miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti,“; dopo le parole “a favore di imprese campane.” sono aggiunte le seguenti parole: “Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE in quanto garantiscono l’applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12”.
2. Gli stanziamenti iscritti nella UPB 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’ agricoltura”, nell’ambito 2 – Sviluppo economico -, Funzione obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, assicurano l’attuazione degli interventi di contribuzione e dei regimi di aiuto regionali, previsti dalla presente legge e destinati tramite il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 (legge finanziaria regionale 2006), per un importo di euro 10.000.000,00 milioni per il triennio 2009-2011.


ARTICOLO 15
Interventi per il trasporto locale


1. In attuazione dell’articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e a valere sui fondi previsti dallo stesso, al fine di realizzare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e fino al 2018, alle società ferroviarie trasferite ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, sono assicurati trasferimenti aggiuntivi ai corrispettivi dei contratti di servizio, pari a euro 10.000.000,00 annui incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), dopo le parole “i cui costi sono a carico del bilancio della Regione” sono aggiunte le seguenti “entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale”.
3. La Giunta regionale, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, individua l’entità delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi di competenza delle province e dei comuni capoluogo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), si applicano anche agli esercizi finanziari relativi al triennio 2009-2011.
5. La Regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera ferrotranviaria attraverso l’Ente autonomo Volturno (EAV), società totalmente partecipata della Regione Campania per la realizzazione del suo Piano dei trasporti. L’EAV, anche attraverso le sue controllate, assicura la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali e di materiale rotabile e l’attività industriale di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e rotabili ferroviari. La Regione sostiene la crescita professionale delle risorse umane impegnate nel comparto e nell’intera filiera delle forniture per assicurare il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nella manutenzione di
rotabili ferroviari. La Regione promuove lo sviluppo di una cultura imprenditoriale nel segmento delle costruzioni e manutenzioni anche attraverso l’adozione di tecniche innovative e l’ingegnerizzazione dei processi. Le attività connesse agli obiettivi su indicati sono:
a) la riqualificazione del personale dipendente;
b) la qualificazione dei neo-assunti;
c) la promozione della cultura manageriale nella filiera delle forniture con particolare riguardo alla gestione dei progetti;
d) lo sviluppo delle competenze nella ingegneria della produzione e nel controllo di produzione.
6. La Regione Campania promuove, anche mediante l’utilizzo di fondi europei, lo sviluppo di materiale rotabile innovativo e tecnologicamente avanzato che sia in grado di migliorare sensibilmente il livello quantitativo e qualitativo del servizio di trasporto ferroviario regionale e suburbano, allo scopo di rispondere alla crescente domanda di mobilità dei pendolari, fornendo alla stesso tempo un contributo al superamento dei problemi ambientali e di congestione che caratterizzano i principali centri urbani.
7. In applicazione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato ed integrato dall’articolo 26 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, è istituita la Compagnia regionale marittima Spa (COREMA), per lo svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse regionale.
Scopo della COREMA, in ossequio alla normativa nazionale ed a quanto disposto dalla Unione europea attraverso il Trattato sull’Unione Europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, è quello di garantire regolari servizi verso porti che collegano comunità periferiche con la Regione stessa nonché assicurare rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo socio-economico della Campania, nel rispetto del principio della continuità territoriale.
8. La Giunta regionale della Campania definisce con proprio atto l’organizzazione, la partecipazione societaria e le modalità di funzionamento della COREMA.
9. Per la copertura degli oneri derivanti dalla fase di avvio della costituenda COREMA, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, si destina lo stanziamento della somma di euro 1.000.000,00 a valere sulla UPB 6.23.57.


ARTICOLO 16
Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata


1. La Giunta regionale, per l’attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale contro la camorra e la criminalità organizzata, nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania.


ARTICOLO 17
Attività socio-sanitarie


1. Le attività socio-sanitarie previste nelle linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, da porre in essere dai comuni e dalle Aziende sanitarie locali (ASL) con l’integrazione istituzionale, si realizzano nelle seguenti forme:
convenzioni, aziende di servizi alla persona, fondazioni, consorzi e accordi di programma.
2. L’articolo 10 (Albo Regionale) della legge regionale 15 marzo 1984, n.11, è abrogato.
Restano ferme, per la fattispecie di cui al comma 1 e al presente comma, le disposizioni sull’accreditamento istituzionale di cui ai regolamenti regionali 31 luglio 2006, n.3 e 22 giugno 2007, n.1, nonché dell’articolo 8, comma 1, lettera d), e dell’articolo 43 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11.
3. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extraregionale nel ricovero di pazienti affetti da gravi patologie oncologiche, tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito di alcune patologie neoplastiche rare da parte dell’Azienda universitaria policlinico (AUP) “Federico II” e per ottemperare alle necessità di assistenza ai pazienti affetti da rare patologie neoplastiche, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento del centro è istituito un fondo denominato “Centro riferimento neoplastico per le malattie rare presso l’AUP” con l’appostazione di euro 1.000.000,00.
4. E’ istituito un fondo di euro 250.000,00 per il potenziamento, l’ampliamento e il miglioramento del pronto soccorso dell’ospedale A. Cardarelli.
5. E’ istituito un fondo di euro 300.000,00 per l’ASL NA/2 per il completamento della camera iperbarica limitatamente al pronto soccorso iperbarico dell’ospedale Rizzoli di Ischia.
6. Le spese di cui ai commi 3, 4 e 5 gravano sulla UPB 4.15.39.
7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla fondazione “Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni (CE) la Regione Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi programmati per il 2009 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38.
8. La Regione, nel corso del primo triennio di attuazione del Piano sociale regionale, accompagna il processo di inserimento delle strutture di cui all’articolo 57 della legge regionale n.11/2007 nella programmazione dei Piani di zona degli Ambiti territoriali, finalizzando, a tale scopo, apposite risorse del Fondo sociale regionale previsto dall’articolo 50 della predetta legge n.11/2007.


ARTICOLO 18
Finanziamento dei progetti dei comuni


1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell’Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per l’ottantacinque per cento dell’importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell’ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all’area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta regionale.
3. I termini per l’utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sostituita dalle leggi regionali 27 febbraio 2007, n. 3, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985 n. 50, con i piani di riparto dell’annualità 2007, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti dalle leggi regionali 2 agosto 1982, n.42 e 3 agosto 1981, n.55, in relazione all’articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007) e all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica montana e di difesa del suolo. Le province, d’intesa con le comunità montane, possono accedere al fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all’assessorato regionale all’agricoltura e attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento l’approvazione delle proposte e l’erogazione delle risorse.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20, sono aggiunti i seguenti :
“5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune competente.
5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall’istanza, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta giorni.”
6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l’assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3, e successive modifiche, l’ammontare dei ratei che la Regione ha garantito di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza.
7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.


ARTICOLO 19
Norme in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti degli enti locali della Regione Campania


1. La Regione Campania affida alla società per azioni unipersonale di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, Società regionale per la sanità Spa (SORESA), la realizzazione di interventi di carattere patrimoniale, economico e finanziario finalizzati al migliore utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione a sostegno degli investimenti degli enti locali del proprio territorio, mediante una maggiore flessibilità gestionale delle risorse rese disponibili e dei risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono delegate alla SORESA le seguenti attività:
trasferimento ed erogazione dei contributi regionali in conto capitale concessi agli enti locali, ai sensi e con le procedure di cui al capo V della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria
regionale 2008), ivi compresi i contributi già utilizzati dagli enti medesimi per la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altri intermediari finanziari con
facoltà di perfezionare sul mercato finanziario, per conto della Regione e previa autorizzazione della Giunta regionale; operazioni di attualizzazione, rinegoziazione o
ristrutturazione del piano dei pagamenti di detti contributi.
3. Per l’attuazione del presente articolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli propedeutici alla modifica dell’oggetto sociale, da approvarsi previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare reso con le modalità prescritte dalla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, e l’eventuale incremento di capitale sociale della SORESA.
4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata al rilascio, nell’interesse della SORESA, di eventuali garanzie fideiussorie finalizzate al perfezionamento da parte di quest’ultima di operazioni finanziarie sul mercato dei capitali.
5. Nella UPB 1.82.227 è iscritta la somma di euro 130.000.000,00 a decorrere dall’anno 2009 destinata a fornire alla SORESA, anche attraverso l’aumento di capitale sociale, le risorse necessarie all’espletamento delle attività di cui al comma 1. Al relativo onere si fa fronte nell’ambito del complessivo equilibrio di bilancio.
6. Le somme di cui al comma 5 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali a favore della SORESA per il perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1.
7. Nell’espletamento delle proprie funzioni la SORESA opera nel pieno rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e della contrattazione collettiva nazionale.
8. Entro il 30 aprile di ciascun anno la SORESA presenta alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.


ARTICOLO 20
Incentivi ai comuni per i piani urbanistici


1. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei Piani urbanistici comunali (PUC) e dei Regolamenti urbanistici edilizi comunali (RUEC) di cui agli articoli 22 e 28 della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16, la Regione Campania concede ulteriori
contributi, pari complessivamente ad euro 1.000.000,00 da appostarsi sulla UPB 6.23.59. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina l’attribuzione dei suddetti contributi.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18 ( Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) è così modificato:
“5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata delle stessa. In deroga al comma 2 il Presidente, magistrato in pensione, può essere confermato nell’incarico per una ulteriore legislatura, per una sola volta, a sua domanda. La domanda deve pervenire alla Giunta regionale non oltre trenta giorni prima della fine della legislatura.”


ARTICOLO 21
Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni


1. Per una migliore attuazione dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale dei comuni, al fine di un efficace assolvimento dei compiti legati al federalismo fiscale e all’autonomia finanziaria, tributaria e impositiva degli enti, è istituito un fondo di euro 250.000,00.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, assegna il fondo a programmi formativi predisposti dalle associazioni regionali di cui all’articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche.
3. La relativa spesa grava, per l’esercizio finanziario 2009, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni”. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


ARTICOLO 22
Norme in materia di perdita di possesso degli autoveicoli


1. L’intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli della protezione civile.


ARTICOLO 23
Potenziamento degli uffici finanziari regionali


1. A decorrere dall’anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell’incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all’anno precedente, nell’ambito delle attività di accertamento dell’evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro.
3. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 1 si provvede attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57.


ARTICOLO 24
Adeguamenti in materia di acque pubbliche


1. Le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati
richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche prevista dall’articolo 11 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sono fissate in euro 500,00.
2. La cauzione a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche da depositare ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è determinata in una somma non inferiore ad un’annata del canone demaniale.
3. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), dopo le parole “direttore sanitario” eliminare la parola “non”.
4. Dopo il comma 14 dell’articolo 44 della legge regionale n.8/2008 è aggiunto il seguente :“15. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le procedure di attuazione della stessa sono assicurate dall’emanazione di uno o più decreti del dirigente del settore regionale competente, sentite le associazioni di categoria.”


ARTICOLO 25
Misure di contenimento della spesa sanitaria


1. L’articolo 1 della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 (Provvedimenti urgenti per la
copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l’anno 2001), è così sostituito:
“Art.1 (Adeguamento al Piano di rientro dal disavanzo sanitario)
1. Le risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle
aziende sanitarie regionali sono integralmente destinate a concorrere al ripiano di eventuali maggiori disavanzi del Servizio sanitario regionale, rispetto a quanto previsto dal Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario della Regione Campania 1 gennaio 2007–31 dicembre 2009, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007. 2.La Giunta regionale definisce con propri provvedimenti le procedure e le modalità più vantaggiose per l’alienazione degli immobili di cui al presente articolo.”
2. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), limitatamente alla durata dell’accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti.
3. Alla legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 (Rideterminazione dell’organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 30 e 31), all’allegato tabella H, ai profili professionali dell’8° livello, dopo il profilo professionale “funzionario veterinario” è inserito quello di “funzionario farmacista”.
4. La Regione Campania può stipulare convenzioni con istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo di utilità sociale (Onlus) che dispongono di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.


ARTICOLO 26
Determinazione del valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale


1. Il valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale, a partire dall’anno 2009, è così determinato:
a) per i fabbricati si fa riferimento al valore minimo desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari – Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio – relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l’immobile si fa riferimento alla media dei valori minimi dei comuni limitrofi;
b) per i terreni agricoli si fa riferimento ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
c) per i terreni con destinazione d’uso diverso dall’agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI).


ARTICOLO 27
Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della regione Campania


1. Il Bollettino ufficiale della Regione Campania, di seguito BURC, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati,
salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. La Regione Campania riconosce valore legale alla pubblicazione del BURC in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Campania procede alla pubblicazione del solo BURC digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, all’articolo 3, comma 1, punto 7, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43, sono soppresse le parole “e dell’ edizione del bollettino ufficiale della Regione”.
5. Resta ferma la competenza del Settore Provveditorato ed Economato in materia di adempimenti amministrativo fiscali inerenti le pubblicazioni di avvisi ed inserzioni, a pagamento, sul BURC digitale.
6. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto delle previsioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, la Giunta regionale della Campania procede alla riorganizzazione strutturale della telematica, delle tecnologie informatiche e della comunicazione nei rapporti con i privati e con gli enti pubblici nonché alla realizzazione dell’obiettivo della trasparenza, partecipazione e intervento semplificato dei cittadini ad ogni fase dei procedimenti amministrativi con l’uso della posta elettronica certificata almeno fino a coprire il sessanta per cento della corrispondenza attualmente inviata.
7. Nei procedimenti iniziati ad istanza informatica di parte, il responsabile del procedimento, ove sussistano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, può invitare l’istante, a mezzo posta elettronica certificata, alla presentazione della documentazione integrativa prevista dall’articolo 29, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale 2008).
8. Per i consumi telefonici la Regione Campania e gli enti strumentali sono tenuti, e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, ad utilizzare i servizi VOIP, Voce tramite protocollo internet.
9. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 8 comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del cinquanta per cento delle risorse stanziate
nell’anno in corso per spese di telefonia.


ARTICOLO 28
Scioglimento dell’EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali


1. La Società per azioni denominata Ente funzionale per l’innovazione e lo sviluppo regionale Spa (EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, è sciolta.
La Giunta regionale adotta tutti gli atti consequenziali.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione dell’Agenzia della Campania per il lavoro (ARLAV), dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), dell’Agenzia campana per la mobilità sostenibile (ACAM) e dei Consorzi di bonifica.
3. La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale.
4. La denominazione dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n.14, è modificata in “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola”.


ARTICOLO 29
Assistenza legale degli enti strumentali della Regione e delle società regionali


1. Nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l’espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione.
2. Per i fini di cui al comma 1 le singole società e gli enti strumentali sottoscrivono con la Giunta regionale una convenzione che regola le modalità attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale e che quantifica gli oneri a carico delle società e degli enti strumentali.
3. Le agenzie regionali, gli enti strumentali e le società il cui capitale è interamente o a maggioranza sottoscritto dalla Regione Campania non possono sostenere per l’acquisizione di consulenze spese superiori al sessanta per cento degli importi dalle stesse spesi nell’anno 2008.


ARTICOLO 30
Contenimento della spesa del Consiglio regionale


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’autovettura di rappresentanza è assegnata in uso esclusivo al presidente del Consiglio regionale. I componenti dell’ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari, i presidenti dei gruppi consiliari, il capo dell’opposizione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali non sono assegnatari di autovetture di rappresentanza. Essi possono richiedere l’utilizzo dell’autovettura esclusivamente per motivi istituzionali e di servizio.
2. Il comma 2 dell’’articolo 29 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), è abrogato. L’ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, una nuova disciplina sui temi di cui al comma 1 e del presente comma, che comporti una riduzione di spesa di almeno il trenta per cento.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica diconsigliere regionale della Campania) è abrogato.
4. Per l’anno 2009 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale devono essere inferiori del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nell’esercizio 2007, così come risultanti dal bilancio consuntivo.


ARTICOLO 31
Oratori


1. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e la realizzazione di oratori, quali luoghi di promozione di attività culturali, sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente con le modalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n.17, individua, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della legge 30 aprile 2002, n.7, ad adottare ogni idonea variazione di bilancio per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.


ARTICOLO 32
Modifiche legislative


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 24 luglio 2007, n.8 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati), è inserito il seguente :
“1-bis. Le guardie giurate, ambientali volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.”
2. Il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania) è sostituito dal seguente:
“8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall’andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.”


ARTICOLO 33
Interventi di recupero urbano


1. Al fine di favorire l’utilizzo di nuove risorse finanziarie e strumenti di finanza innovativa che consentono un idoneo finanziamento degli interventi di recupero urbano, e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (legge finanziaria regionale 2008), la Giunta regionale, su proposta dell’ assessore competente per il governo del territorio, di concerto con l’assessore al bilancio, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per:a) l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326;
b) la partecipazione a fondi immobiliari anche attraverso l’istituzione di fondazioni.


ARTICOLO 34
Proroga termini


1. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n.2, e successive modifiche, sono prorogati al 31 marzo 2009.


ARTICOLO 35
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
19 gennaio 2009
Bassolino



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