Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Bilancio annuale
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in euro 15.256.313.100,00 in termini di competenza, di cui per partite di giro in euro 1.406.935.729,65, e in euro 20.784.463.693,67 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2007.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in euro 15.256.313.100,00 in termini di competenza, di cui per partite di giro in euro 1.406.935.729,65, e in euro 18.744.167.861,76 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2007, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2007.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2007. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 150.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 - piano decennale - annualità 2007. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 75.210.154,00 per interventi di interesse sociale e per spese di investimento, in applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.
9. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 44.339.997,19 per compensazioni di cui all’art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota
parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
ARTICOLO 2
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2007 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i
residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.
ARTICOLO 3
Bilancio pluriennale
1. E’approvato il bilancio pluriennale, sia a legislazione vigente che programmatico, per gli esercizi 2008-2009.
ARTICOLO 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato A, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all’art. 27 della legge regionale n. 7/02.
2. Nel bilancio annuale 2007, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 7/02, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.
ARTICOLO 5
Ricorso al mercato finanziario
1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 4 e 5, e dell’art. 9 della legge regionale n. 7/02, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale - allegato B.
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 749.444.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/02, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore all’1 ottobre 2007.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 448/01 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, se le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.
ARTICOLO 6
Fondi di riserva
1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l’anno finanziario 2007, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:
a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 5.000.000,00 per la competenza e ad euro 5.000.000,00 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 1.560.000,00 per la competenza e ad euro 1.560.000,00 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.470.000.000,00.
ARTICOLO 7
Approvazione degli schemi di bilancio
1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge regionale n. 7/02.
ARTICOLO 8
Approvazione elenco spese obbligatorie
1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 7/02 - allegato C.
ARTICOLO 9
Allegati
1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2007 i documenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/02.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/02, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 50 della legge regionale n. 7/02.
ARTICOLO 10
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n. 7/02, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Napoli, 19 gennaio
BASSOLINO