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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 19 gennaio 2005, n. 3
“Promozione della cittadinanza solidale”
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Natura e finalità dell’intervento


1. La Regione Basilicata realizza interventi e servizi di cittadinanza solidale quali misure universali e selettive di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone appartenenti a nuclei familiari esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano azioni di politica attiva e comprendono sussidi monetari di integrazione del reddito e programmi di intervento, strettamente correlati all’obiettivo di perseguimento dell’integrazione sociale e dell’autonomia economica delle persone destinatarie e dei relativi nuclei familiari.
3. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie appositamente destinate e coordinate.


ARTICOLO 2
Durata e obiettivi del programma


1. Il programma di interventi, di cui al precedente art.1, riveste carattere sperimentale ed ha una durata non superiore a due anni.
2. Le finalità della sperimentazione sono:
a ) verificare l’efficacia del programma in termini di accompagnamento della platea dei beneficiari verso un processo di riduzione del bisogno e fuoriuscita dalla marginalità, utilizzando strumenti differenziati;
b ) verificare l’efficacia e la qualità dei progetti di inserimento, tenendo conto anche della capacità di mobilitazione delle risorse a livello locale e della capacità di integrazione degli strumenti messi in atto.
3. La sperimentazione sarà oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali di cui al successivo comma, con il supporto tecnico del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici.
4. L’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali è istituito e disciplinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa, previa consultazione delle rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato.
5. Alla scadenza della sperimentazione e sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente comma 3, la Giunta Regionale può deliberare, previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, la proroga del programma di interventi di cui alla presente legge per un periodo non superiore a due anni.


ARTICOLO 3
Requisiti di accesso


1. Gli interventi e i servizi di cui alla presente legge sono destinati alle persone appartenenti a nuclei familiari in particolare stato di difficoltà ed esposti al rischio di marginalità economica e sociale. I componenti maggiorenni, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, dei nuclei familiari richiedenti il beneficio devono risultare, alla data della pubblicazione della presente legge, residenti in un comune della Regione Basilicata da non meno di 24 mesi. Ai fini dell’accesso ai benefici del presente provvedimento, i cittadini italiani emigrati all’estero per motivi di lavoro iscritti all’Anagrafe e Censimento degli Italiani all’estero (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, devono risultare ivi residenti alla data di pubblicazione della presente legge. Si considerano altresì residenti le persone senza fissa dimora domiciliate da almeno 24 mesi, alla data di pubblicazione della presente legge, in uno dei Comuni della Regione Basilicata o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d’Italia, nate in uno dei Comuni della Regione e per i quali l’abitualità della dimora sia attestata dal Sindaco del Comune competente. Il requisito della residenza nel territorio regionale deve permanere per tutta la durata della sperimentazione, pena la decadenza dai
benefici della presente legge.
2. Ha titolo ad avanzare richiesta di intervento uno dei componenti maggiorenni dei nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica (ISE), di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni e integrazioni, che, sulla base dei parametri di equivalenza di cui alla tabella allegata alla presente legge, risulti non superiore alle soglie ivi stabilite e congruente con un indicatore presuntivo del reddito basato sui consumi, la cui formula verrà definitiva nel bando di cui al successivo art. 6 comma 1.
3. I richiedenti l’accesso ai benefici della presente legge devono appartenere a nuclei familiari definiti secondo i criteri previsti dal D. Lgs. N.109/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Sono esclusi dall’ammissibilità alle opportunità previste dal presente provvedimento i componenti dei nuclei familiari in cui, a partire dai tre mesi precedenti alla data di pubblicazione della presente legge, siano intervenute variazioni nella famiglia anagrafica per ragioni diverse dalla nascita, matrimonio, separazione, divorzio o morte dei componenti.
4. Ai soggetti beneficiari e agli altri componenti il nucleo familiare è richiesta, pena l’esclusione da tutti i benefici, la disponibilità immediata a partecipare ai programmi di inclusione sociale previsti dall’art. 5 comma 2, qualora ricorrano i requisiti soggettivi previsti, nonché, per i soggetti inoccupati ed in età e capacità lavorativa, a partecipare ai programmi di inserimento formativo e lavorativo, previsti dall’art. 5, comma 2 lett. b) e la disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative. Tale disponibilità immediata non è richiesta nei seguenti casi:
a ) per coloro che sono già impegnati in un programma di recupero scolastico o di formazione professionale, fino alla fine di detto programma;
b ) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
c ) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l’attività lavorativa.
I soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare apposita documentazione che certifichi l’esistenza di detti requisiti e la data in cui prevedibilmente cesseranno.


ARTICOLO 4
Criteri di determinazione e modalità di erogazione


1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati per un periodo non superiore a 2 anni, a condizione che nel corso di tale periodo permangano i requisiti soggettivi per l’accesso alla misura, fatta salva l’evenienza di cui al successivo comma 3
2. Il contributo monetario integrativo mensile viene calcolato come differenza fra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al precedente
art.3 comma 2, e la soglia di cui alla tabella allegata alla presente legge, cui il richiedente viene rapportato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, divisa per 12, avendo riguardo alle maggiorazioni per le situazioni di particolare disagio esplicitate nella tabella medesima. Al fine di evitare duplicazioni di contributi e sperequazioni sociali, tali maggiorazioni verranno applicate solo se il nucleo familiare del richiedente non percepisca altri sussidi monetari di natura assistenziale, richiamati nel bando e finalizzati a compensare tali situazioni di disagio socio-familiare. Il contributo monetario integrativo viene rideterminato in relazione alle eventuali variazioni derivanti dalla mutate condizioni di reddito e di patrimonio o dalla mutata composizione familiare. Le indennità e le provvidenze per la partecipazione a percorsi di inserimento scolastici, formativi ed occupazionali previsti all’art.5 comma 2 lett. b), e i sussidi monetari percepiti per compensare una situazione di disagio economico, come identificati nel bando di cui all’art. 6 comma 1, concorrono alla determinazione del contributo monetario integrativo.
3. Nell’ipotesi in cui, nel periodo di accesso ai benefici della presente legge, si verifichi un incremento del reddito familiare a seguito di un percorso lavorativo intrapreso dal soggetto richiedente il beneficio o da un componente del suo nucleo familiare, esso continuerà a percepire per i successivi sei mesi il sussidio monetario fino a quel momento erogato, incrementato del dieci per cento a titolo premiale. Analoga premialità incentivante viene riconosciuta, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal momento di avvio dell’attività, a coloro che intraprendono un’attività lavorativa autonoma attraverso lo strumento del microcredito di cui al successivo art. 5 comma 2 lett. b).
4. Il contributo monetario integrativo non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è equiparato ai fini fiscali alla pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge n.153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.


ARTICOLO 5
Interventi di inserimento


1. Gli interventi di inserimento previsti dalla presente legge hanno lo scopo di favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e dei nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell’autonomia economica delle persone.
2. Il contratto di inserimento, di cui al successivo art.8, potrà prevedere le seguenti misure miranti all’integrazione sociale, scolastica, formativa, occupazionale del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare:
a ) accesso gratuito ad interventi orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, previsti o appositamente programmati nei Piani Sociali di Zona o nel Piano Sanitario Regionale, quali:
- interventi a favore dei minori;
- programmi di integrazione socio-relazionale;
- programmi di sostegno alla cura e alle reti familiari, compresa l’Assistenza Domiciliare Integrata;
- interventi a favore dei disabili;
- percorsi riabilitativi e terapeutici;
b ) interventi di inserimento educativo, formativo ed occupazionale, concernenti:
- azioni volte a prevenire la dispersione scolastica;
- attività di recupero scolastico e formazione permanente;
- servizi di orientamento e formazione professionale, associati ad esperienze lavorative;
- borse di inserimento lavorativo;
- voucher di conciliazione, ai fini di conciliare l’attività di lavoro e l’attività di cura familiare;
- interventi tesi a promuovere l’autoimpiego e l’emersione del lavoro irregolare, attraverso azioni mirate di accompagnamento e tutoraggio nella fase di avvio dell’attività e mediante il ricorso allo strumento del microcredito.
3. Gli interventi di inserimento educativo, formativo e occupazionale, di cui al comma precedente lett. b), sono previsti o appositamente programmati dalla Regione, d’intesa con le Amministrazioni Provinciali e la Direzione scolastica regionale e previo confronto con le organizzazioni sindacali più
rappresentative, nell’ambito della programmazione di riferimento. Una espressa riserva di risorse destinate all’uopo può essere stabilita nell’attuazione dei programmi ordinari.
4. I contratti di inserimento determinano a favore dei beneficiari una condizione di priorità nelle erogazioni dei contributi a valere sul fondo per il sostegno degli affitti, di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431, e nelle erogazioni dei contributi per l’acquisto dei libri di testo previsti per la scolarità della fascia dell’obbligo.
5. Gli interventi di inserimento lavorativo non possono essere svolti presso pubbliche amministrazioni e loro emanazioni.


ARTICOLO 6
Presentazione e selezione delle istanze


1. Il programma di interventi di cui alla presente legge viene attuato attraverso la pubblicazione di un bando unico emanato dalla Regione Basilicata, in cui sono specificate le modalità ed il termine ultimo di presentazione delle domande. I soggetti aventi i requisiti specificati nell’art.3 della presente legge possono inoltrare al Comune di residenza la domanda di ammissione secondo le modalità specificate nel bando. I soggetti senza fissa dimora, di cui al precedente art.3 comma 1, possono inoltrare la domanda al Comune di domicilio.
2. I richiedenti dichiarano altresì di avere conoscenza che, nel caso di ammissione ai benefici della presente legge, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica, ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, sia a quella familiare. Il Comune di residenza provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. I Comuni attraverso sportelli aperti al pubblico, allocati possibilmente presso i servizi sociali o servizi di segretariato sociale, effettuano la raccolta delle domande e forniscono tutte le informazioni utili. I Comuni prevedono che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo. I Centri autorizzati di Assistenza Fiscale previsti dalla legge n.413/1991 possono assistere i candidati nella compilazione delle domande, rilasciando una certificazione ai sensi del D.Lgs. n.109/1998.
4. Ciascun Comune effettua la selezione di ammissibilità delle domande mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti. L’elenco delle domande viene sottoposto all’esame dei Comitati Locali di Garanzia Sociale, composti da rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni sociali e produttive, dell’associazionismo e del volontariato, e successivamente approvato dagli organi municipali. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, ciascun Comune invia l’elenco delle domande ritenute ammissibili alla Regione Basilicata.
5. Entro trenta giorni, la Regione Basilicata procede alla definizione di un’unica graduatoria regionale provvisoria, che verrà ordinata in base al reddito ed ai coefficienti di equivalenza di cui alla tabella allegata alla presente legge, e provvede a comunicare l’accettazione dell’istanza agli interessati, per il tramite dei Comuni competenti. Gli interventi sono finanziati nell’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
Eventuali ricorsi possono essere indirizzati alla Regione Basilicata entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La Regione esamina i ricorsi e redige, entro quarantacinque giorni dal termine ultimo per la presentazione dei ricorsi, la graduatoria unica definitiva.
In caso di rinunce o revoche, è ammesso lo scorrimento della graduatoria.


ARTICOLO 7
Attuazione del programma


1. L’organizzazione e la gestione del programma è affidata ai singoli Comuni e, per le funzioni di coordinamento e integrazione degli interventi, ai Comuni Capofila dei Piani Sociali di Zona di cui alla L.R. 19 maggio 1997 n.25 ed alla legge 8 novembre 2000 n.328, previa intesa con le Amministrazioni Provinciali per quanto di competenza, anche in attuazione del precedente art.5 comma 2.
2. Ai singoli Comuni compete:
a ) l’individuazione del responsabile dei contratti di inserimento di cui al successivo art.8;
b ) la stipula del contratto di inserimento con il beneficiario;
c ) la gestione amministrativa della misura e l’erogazione del sussidio monetario di integrazione del reddito;
d ) la costituzione dei Comitati Locali di Garanzia Sociale, di cui al precedente art.6 comma 6, ed il più efficace supporto agli stessi al fine di consentire loro di:
- partecipare all’attività di orientamento e progettazione del contratto di inserimento;
- svolgere le attività correlate all’accompagnamento del contratto di inserimento;
- procedere al controllo e verifica dell’attuazione del contratto, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale e lavorativa;
- individuare, se opportuno o necessario, i Garanti dei contratti, secondo le modalità di cui al successivo art.9.
Le attività dei componenti i Comitati Locali di Garanzia Sociale sono svolte a titolo gratuito.
3. Ai Comuni capofila dei Piani Sociali di Zona compete di;
a ) stabilire rapporti di collaborazione diretta con le Amministrazioni Provinciali, nonché con le istituzioni operanti nel settore socio-sanitario e scolastico (ASL, scuole, ecc.), sottoscrivendo a tale scopo specifici accordi di programma, in cui sono indicate le funzioni che le varie parti firmatarie si impegnano a svolgere per attuare gli interventi di inserimento previsti nell’articolo 5 per le parti di rispettiva competenza;
b ) coordinare l’attività di orientamento e progettazione del contratto di inserimento in stretta collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di residenza o di domicilio del beneficiario, il relativo Comitato Locale di Garanzia, le Amministrazioni Provinciali e gli altri soggetti sottoscrittori dei Protocolli di Intesa di cui alla precedente lett. a) ed, ove necessario, il Garante del soggetto beneficiario di cui al successivo art.9. Con tale attività, il soggetto beneficiario viene assistito nell’individuazione degli interventi e delle opportunità e orientato, in funzione di una analisi dei suoi fabbisogni e di un colloquio personalizzato, verso i servizi di inserimento sociale e lavorativo maggiormente idonei fra quelli previsti al precedente art.5 della presente legge, definendo quindi il contratto di inserimento di cui al successivo art,8;
c ) trasmettere alla Regione informazioni dettagliate sull’andamento della sperimentazione a livello di zona, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, ai risultati conseguiti, ai costi legati all’attuazione, secondo le modalità previste all’art.11 comma 1 lett. e);
d ) fornire tutte le informazioni necessarie per gli accertamenti e le verifiche di cui all’art.12 della presente legge;
e ) proporre alla Regione gli atti sostitutivi eventualmente necessari a fronte di inadempienze di singoli Comuni ricadenti nel Piano Sociale di Zona.
4. Nell’ipotesi di inerzia o mancato adempimento delle funzioni previste ai precedenti commi 2 e 3 da parte dei singoli Comuni o del Comune capofila, la Regione pone in essere i procedimenti amministrativi sostitutivi stabiliti dalla normativa vigente.


ARTICOLO 8
Contratti di inserimento


1. L’accesso ai benefici di cui alla presente legge viene regolato attraverso un contratto di inserimento tra il beneficiario e, ove necessario, gli altri
componenti maggiorenni del nucleo familiare ed il Comune di residenza in cui sono definiti:
a ) i bisogni del nucleo familiare;
b ) il progetto di inserimento del beneficiario (e eventualmente dei componenti del nucleo familiare), con l’indicazione degli interventi di cui all’art.5
della presente legge a cui è correlato il sussidio monetario integrativo del reddito;
c ) gli impegni rispetto al progetto di inserimento, con cadenza delle verifiche e con l’ipotesi di revoca in caso di inadempimenti;
d ) la durata del contratto.
2. Il sostegno monetario integrativo viene erogato sotto forma di assegno mensile non trasferibile intestato al beneficiario, oppure, dietro richiesta per iscritto da parte di quest’ultimo, sotto forma di bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale. La liquidazione avverrà ogni mese, per le dodici mensilità di ogni anno, a far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione. Nel definire il contratto di inserimento, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o inabilità o inaffidabilità nella gestione monetaria accertate dai servizi sociali del Comune o eventualmente dal Garante del contratto, la prestazione può essere erogata a persona appartenente al nucleo familiare diversa dal beneficiario che, sentiti tutti gli altri componenti del nucleo familiare e a giudizio dei servizi sociali del Comune o eventualmente del Garante del contratto, maggiormente garantisca l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
3. I soggetti ammessi ai benefici hanno l’obbligo di:
a ) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse;
b ) rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del progetto di inserimento;
c ) per i soggetti inoccupati ed in età e capacità lavorativa, fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 3, comma 4, accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela di lavoro.
4. Il contratto di inserimento deve essere formalizzato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto nel Bollettino Ufficiale Regionale. Se entro tale termine il contratto di inserimento non viene definito per motivi ingiustificati riconducibili al comportamento del beneficiario, l’erogazione del sussidio monetario viene sospesa fino alla data di definizione del contratto. Ove la mancata definizione del contratto sia imputabile all’amministrazione comunale, si darà luogo agli interventi sostitutivi di cui al precedente art.7 comma 4.
5. Il Comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, il sussidio monetario integrativo sulla base della gravità della violazione degli obblighi, anche a seguito di motivata relazione da parte dell’organismo garante del contratto, tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma 3, lettera b) e c), comporta la revoca del sussidio monetario integrativo. In ogni caso il Comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori e dei disabili.


ARTICOLO 9
Garanti dei contratti


1. Possono svolgere la funzione di Garanti dei contratti di inserimento le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, nonché le cooperative sociali considerate ONLUS di diritto ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, le Fondazioni con personalità giuridica e gli enti ecclesiastici riconosciuti come enti morali appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi ed intese. Ai fini del riconoscimento della funzione di Garante dette organizzazioni devono:
a ) svolgere attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione;
b ) avere sede legale in Basilicata, o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Basilicata;
c ) aver realizzato negli ultimi 2 anni sul territorio della Regione Basilicata interventi o progetti nei settori di attività di cui alla precedente lett. a),
documentabili mediante bilanci o rendiconti ufficiali.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i Comuni promuovono mediante avviso pubblico le manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni interessate a svolgere funzioni di Garanti dei contratti. Esse possono presentare domande per più ambiti territoriali.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande di cui al comma 2 del presente articolo, i Comuni verificano la presenza dei requisiti ai fini dell’accoglimento della domanda relativa e ne comunicano l’esito alla Regione Basilicata.
4. I soggetti abilitati alla funzione di Garanti dei contratti di inserimento di cui alla presente legge:
a ) promuovono l’animazione del territorio in merito alle opportunità fornite dalla presente legge;
b ) prestano assistenza ai soggetti nella progettazione degli interventi di inserimento sociale e lavorativo da includere nei contratti di inserimento, accompagnando i soggetti in tutto l’iter amministrativo ed attuativo del contratto di inserimento e collaborando con il Comune nell’attività di verifica dell’attuazione, con riferimento agli obblighi dei beneficiari;c ) segnalano tempestivamente fatti ed eventi che modifichino la situazione di bisogno espressa dal soggetto beneficiario;
d ) assicurano l’effettivo adempimento, da parte del beneficiario, dei compiti assegnatigli tramite il contratto di inserimento stipulato.
5. Per ogni contratto di inserimento gestito, il soggetto garante del contratto percepisce un contributo di rimborso spese pari a cento euro. Ciascuna organizzazione impegnata quale garante dei contratti di cui al presente articolo non potrà cumulare contributi complessivamente superiori a duemilacinquecento euro. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4, l’organizzazione decade da detto beneficio, con l’obbligo di restituire le somme eventualmente percepite.


ARTICOLO 10
Compiti delle Amministrazioni Provinciali


1. Le Amministrazioni Provinciali partecipano alla programmazione regionale degli interventi nelle materie di propria competenza e curano l’organizzazione e la gestione degli interventi di inserimento educativo, formativo e occupazionale dei nuclei familiari beneficiari di cui al precedente articolo 5, comma 2, lett. b), avvalendosi dei Centri per l’Impiego nonché delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego di cui all’art.16 della L.R. 11 dicembre 2003 n.33.
2. Ai fini dello svolgimento degli interventi di cui al precedente comma 1, i Comuni Capofila dei Piani Sociali di Zona sottoscrivono con le Amministrazioni Provinciali un Accordo di Programma, in cui si specificano le modalità di collaborazione per la progettazione del contratto di
inserimento di cui all’art.8, per l’attuazione degli interventi e per la condivisione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari.


ARTICOLO 11
Funzioni della Regione


1. La Regione adotta tutte le misure utili alla regolare e proficua attuazione della presente legge, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali e predisponendo adeguati strumenti di conoscenza e di controllo.
A tal fine essa predispone un sistema informativo per il monitoraggio della sperimentazione, collegato all’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali, di cui al precedente art.2, ed al sistema informativo integrato del settore.
2. La Regione assicura ai Comuni il supporto, l’assistenza tecnica e l’accompagnamento nella fase di sperimentazione della misura, con particolare riguardo alla formazione del personale, all’attività di progettazione, tutoraggio e verifica dei contratti di inserimento, nonché al monitoraggio della sperimentazione. Analoga attività di accompagnamento è assicurata anche ai Servizi per l’Impiego delle Amministrazioni Provinciali per la progettazione degli interventi di inserimento lavorativo.
3. Sulla base dei risultati del monitoraggio, la Giunta Regionale, previo parere delle Commissioni Consiliari Competenti, può impartire direttive ai Comuni per migliorare l’attuazione del Programma.


ARTICOLO 12
Accertamenti e verifiche


1. La Regione Basilicata effettua i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica sia a quella anagrafica dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, avvalendosi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici fiscali. A tal fine la Regione Basilicata provvederà, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad estendere il Protocollo di Intesa già sottoscritto con il Comando Regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni relative alla effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari degli interventi della presente legge.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze di natura penale o civile, i beneficiari che, a seguito dei controlli, risulteranno privi dei requisiti stabiliti dall’art.3 decadranno dal beneficio ed incorreranno nell’obbligo di restituire le somme eventualmente già percepite, con la maggiorazione degli interessi legali. Può comportare l’esonero da tale obbligo soltanto la stipula di un contratto di emersione dal lavoro irregolare.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvederà con le risorse individuate nelle leggi di approvazione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2005 e 2006.


ARTICOLO 14
Norma finale


1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 19 gen. 05
BUBBICO


ALLEGATO 1:
Tabella A
ARTICOLO 1
Individuazione delle soglie per l’accesso ai benefici della presente legge e per la determinazione del sussidio monetario integrativo di reddito annuo al netto del prelievo fiscale.
Composizione del Coefficiente di Valore - Soglia
Nucleo familiare Equivalenza in Euro
1 componente 1,00 3.961,00
2 componenti 1,57 6.219,00
3 componenti 2,04 8.080,00
4 componenti 2,46 9.744,00
5 componenti 2,85 11.289,00
6 componenti 3,20 12.675,00
Per ogni componente eccedente le 6 unità, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,35.
Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 oppure con invalidità superiore al 66%, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,5.
Nel caso di nucleo familiare composto da figli minori e da un solo genitore, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2. Stesso incremento viene applicato nel caso di nuclei composti da un solo componente ultrasessantenne.
Nel caso di nucleo familiare in cui almeno uno dei componenti sia impegnato in programmi di recupero terapeutico per problemi di tossicodipendenza o alcolismo, certificati ed incompatibili con l’attività lavorativa, oppure sia o sia stato sottoposto a misure detentive ed attualmente inoccupato, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2.
I coefficienti di equivalenza si applicano sempre alla soglia di reddito riferita al nucleo familiare con un solo componente (3.961 euro)



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