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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009
 


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2007, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.678.481.303,25 in termini di competenza e in euro 19.628.922.599,01 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2007.3. E’ autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2007
entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. E’ autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2007 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.


ARTICOLO 2
1. E’approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2007, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.


ARTICOLO 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2007 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione.


ARTICOLO 4
1. E’ autorizzata l’applicazione al bilancio di previsione 2007 del saldo finanziario positivo presunto dell’esercizio 2006, per l’ammontare di euro 406.078.313,49.
2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a euro 306.078.313,49 per spese iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;
b) quanto a euro 100.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale di contabilità.


ARTICOLO 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2007, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato", è autorizzata nell’esercizio 2007 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 587.540.000,00 (upb E0137).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione,
per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite,autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 40.300.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2008 e 2009 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 (upb U0199).


ARTICOLO 6
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli determinati dal “Patto di stabilità interno”, disposti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2007, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.


ARTICOLO 7
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote comunitarie e statali alla medesima Agenzia (capitolo 100036/E e 100092/U).


ARTICOLO 8
1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.


ARTICOLO 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 febbraio 2007


ALLEGATO 1
ALLEGATI
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E PLURIENNALE 2007/2009
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)



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