Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2007, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 587.540.000,00.
ARTICOLO 2
Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e pluriennale 2007-2009, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2007, sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
ARTICOLO 3
Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è abrogato.
ARTICOLO 4
Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione del Veneto all’attuazione degli interventi di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la Giunta regionale è autorizzata a sostenere l’onere finanziario relativo alla copertura della quota regionale di cofinanziamento sulle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale del Veneto, per il tramite dell’organismo pagatore regionale AVEPA riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 5
Partecipazioni azionarie e ricapitalizzazioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società Venezia Terminal Passeggeri Spa fino a euro 700.000,00 e della società Sistemi Territoriali Spa fino a euro 1.600.000,00.
2. La somma destinata all’aumento di capitale della società Sistemi Territoriali Spa deve essere utilizzata esclusivamente per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia Spa fino all’importo di euro 100.000,00 e della società Interporto di Rovigo Spa fino all’importo di euro 1.500.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech Scpa, fino all’importo di euro 300.000,00. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 è elevato ad euro 330.000,00.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro Spa, finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 250.000,00, nonché della società Rovigo Fiere Spa fino all’importo di euro 100.000,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione delle società indicate nel presente articolo, sentita la commissione consiliare competente.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.950.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 6
Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, è così sostituito:
“2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.”.
ARTICOLO 7
Interventi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui all’articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di Veneto Sviluppo Spa.
3. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso Veneto Sviluppo Spa, un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, la Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell’eventuale intermediario co-finanziatore, di cui euro 45.000,00 a supporto dell’attivazione del fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 8
Contributi ai soggetti privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2004”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai soggetti privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 procedendo all’ulteriore scorrimento della graduatoria per l’anno 2004 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2587/2006 e allegata al decreto n. 112 del 29 dicembre 2006 del dirigente regionale della direzione istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte mediante incremento di euro 60.000,00 dell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” e conseguente riduzione di pari importo dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 9
Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di ricerca industriale, innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e dei beni culturali.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al rafforzamento del sistema produttivo veneto, per gli aiuti agli investimenti per la ricerca industriale, l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e dei beni culturali, previsti dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” e sue successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un apposito fondo di rotazione presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”,
allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2007, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.
3. Le risorse del fondo di rotazione sono destinate alla concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina comunitaria.
4. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative. La Giunta regionale inoltre provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.
ARTICOLO 10
Modifica della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 l’importo “euro 20,00” è sostituito dal seguente “euro 16,53”.
2. All’articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al comma 2 sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1.”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007-2008-2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 11
Contributi a favore degli interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse locale.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle aree sciabili di interesse locale, è autorizzata a concedere ai concessionari degli impianti e delle piste iscritti nei registri di cui agli articoli 33 e 57 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”, un
contributo in conto capitale, fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di interventi realizzati sulle aree sciabili con le seguenti caratteristiche:
a) la presenza di stazioni di sport con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 km.;
b) la presenza di stazioni di sport con un numero superiore a tre impianti, con un numero di letti alberghieri disponibili inferiore o pari a 2.000 e con un numero di pass settimanali venduti, calcolato sui dati medi delle tre precedenti stagioni,
non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
3. L’applicazione del presente articolo è subordinata all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 12
Ulteriore contributo a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive”.
1. Per le medesime finalità e secondo le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745 pubblicata nel BUR 28 gennaio 2003, n. 9, un ulteriore contributo straordinario per complessivi euro 2.578.000,00 per l’esercizio finanziario 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.578.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 13
Contributo per l’adunata annuale degli alpini 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato promotore dell’Adunata Nazionale degli Alpini, da realizzarsi a Bassano nel maggio 2008, fino ad un importo massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2008.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 14
Master in giornalismo “Giorgio Lago”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all’Università degli Studi di Padova, per sostenere il
master in giornalismo, dedicato a Giorgio Lago, storica figura veneta di giornalista.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
1. La struttura regionale competente in materia di tributi, ai fini dell’accertamento e della riscossione dei tributi regionali e delle sanzioni e interessi ad essi collegate, può applicare le disposizioni contenute nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
ARTICOLO 16
Campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nel corso del 2007, una campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 17
Accordo di collaborazione con la Biennale di Venezia.
1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a concludere con la società di cultura “La Biennale di Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro, forme di utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio storico della Biennale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007
- 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 18
Finanziamento a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni, previo parere della commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 19
Partecipazione della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad una fondazione di diritto privato promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Nuovo Teatro Comunale.
2. La fondazione di cui al comma 1 persegue la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il teatro, la musica, la lirica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali che giovino a salvaguardare identità e tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo.
3. La partecipazione della Regione quale socio fondatore è subordinata al fatto che la fondazione persegua le finalità di cui al comma 2 e non svolga attività avente scopo di lucro.
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 20
Integrazione del fondo per le risorse decentrate.
1. In correlazione alla riorganizzazione delle strutture, avviata con l’ottava legislatura regionale ed in conformità a quanto stabilito con il contratto integrativo del 9 settembre 2006, nell’ambito delle disponibilità presenti nel corrispondente capitolo di bilancio, viene destinato un importo di euro 510.000,00 al fine di integrare, per il 2007, il fondo per le risorse decentrate di cui all’articolo 31 del CCNL 2002-2005 relativamente alla parte destinata alle indennità per particolari responsabilità della categoria D e per le posizioni organizzative.
ARTICOLO 21
Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 “Nuove norme regionali in materia d’assistenza sanitaria in favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
1. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:
“e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”, nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che
abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 22
Aggiornamento dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento e che risultino accolti in condizione di non autosufficienza certificata al 31 dicembre 2005.
2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento come definiti dalla nuova programmazione della residenzialità extra ospedaliera di cui alla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto “Indirizzi ed interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti. Articolo 34, comma 1, legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 e articolo 4 della legge regionale n. 2/2006”.
3. Le impegnative di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate nominativamente alle persone in condizione di non autosufficienza e rientrano nella dotazione complessiva regionale a conclusione del loro utilizzo.
4. La Giunta regionale riconosce per l’anno 2007 un aumento del 2,5 per cento delle quote di rilievo sanitario previste per l’anno 2006.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 23
Prestazioni con onere a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren.
1. Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con reddito entro i limiti specificati al comma 7, e alle condizioni specificate nel comma 2, sono erogabili - a totale carico del servizio sanitario regionale - nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro:
a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel Prontuario farmaceutico nazionale;
b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all’impiego nella secchezza orale;
c) i prodotti specifici per l’igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose;
d) gli integratori vitaminici e minerali.
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono erogati sulla base di un piano terapeutico di durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile, formulato da un medico di medicina generale, per i soggetti con certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo.
3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito rientra nel limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario farmaceutico nazionale.
4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, nonché all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test diagnostici per il monitoraggio della Sindrome di Sjogren:
a) Test di Schirmer;
b) Break-Up Time Test (BUT);
c) Colorazione vitale;
d) Scialografia;
e) Biopsia delle ghiandole salivari minori;
f) Scintigrafia parotidea;
g) Elettroforesi proteica;
h) Complementemia;
i) Dosaggio degli anticorpi anti-ana.
5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del ticket sanitario.
6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449” e al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari ad euro 29.000,00.8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificabili in euro 400.000,00, si fa fronte mediante imputazione all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 24
Contributo straordinario per il Soccorso Alpino di Belluno.
1. Al fine di garantire la piena applicazione della legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico” e della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” con particolare riferimento all’attività di soccorso ed al ruolo svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (CNSAS) nel contesto dei servizi di elisoccorso della Regione del Veneto, oltre che per l’attività formativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 74/2001 e della stessa legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo di euro 100.000,00 al soccorso Alpino di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di tutela del territorio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 25
Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale.
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 130.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2007 e successivi, uno stanziamento di euro 13.000.000,00 allocato all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 26
Miglioramento dei servizi ferroviari per la provincia di Belluno.
1. Al fine di ampliare l’offerta del trasporto ferroviario in provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con Trenitalia e RFI per la realizzazione di un servizio di navetta tra Feltre e Calalzo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 27
Progettazione collegamento ferroviario Mestre-Chioggia.
1. Al fine di provvedere alla realizzazione del collegamento ferroviario Mestre-Chioggia la Giunta regionale è autorizzata a procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione
2007.
ARTICOLO 28
Contributo per l’istituzione dello “sportello energetico” sul risparmio energetico.
1. La Regione Veneto al fine di favorire il risparmio energetico stanzia un contributo per l’istituzione di uno sportello energetico informativo.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa, per l’anno 2007, di euro 100.000,00 (upb U0210 “Studi, Piani e Progetti nel settore energetico”).
ARTICOLO 29
Contributo per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM.
1. La Regione Veneto, allo scopo di intensificare la sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto e CVM, aumenta il contributo per l’anno 2007 ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 30
Contributo straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000,00 euro alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 31
Promozione di uno studio conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine veneta.
1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-architettonico di origine veneta esistente nel bacino Euromediterraneo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio con l’obiettivo di creare positive relazioni di carattere internazionale, anche utilizzabili nella programmazione comunitaria 2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 32
Stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto.
1. In attuazione del comma 558 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
2. La Giunta regionale, sentita la compente commissione consiliare, adotta disposizioni attuative del presente articolo.
3. Agli oneri connessi alla attuazione del presente articolo quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 33
1. La Giunta regionale, al fine di determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente interessate all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al reddito di cittadinanza e al salario minimo garantito, istituisce l’Osservatorio regionale sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito.
2. L’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito svolge funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per la costituzione e la composizione dell’Osservatorio.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0013 “Dirittiumani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 34
Contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario complessivo di euro 450.000,00 al Comune di Padova, di cui euro 100.000,00 per la realizzazione della terza edizione del Festival dei Teatri delle Mura ed euro 350.000,00 a sostegno della stagione lirica padovana.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 450.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007”.
ARTICOLO 35
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “Per l’anno 2006” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “Per l’anno 2006” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il rimborso spese di trasporto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché l’indennità giornaliera di trasferta di cui alla lettera b) del comma 1 ed al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, continuano ad essere determinate secondo le modalità stabilite rispettivamente nel medesimo articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’inizio del comma le parole: “Per l’anno 2006” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari”;
b) alla lettera c) e alla lettera d) le parole: “che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006” sono sostituite con le parole: “erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006”.
ARTICOLO 36
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni e della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Unificazione di Gruppi.
1. Al nuovo Gruppo costituito nel corso della legislatura a seguito della unificazione di Gruppi consiliari già costituiti all’inizio della legislatura è garantita almeno l’assegnazione di risorse finanziarie e di personale attribuita a ciascuno dei Gruppi già costituiti.
2. In caso di successiva variazione della consistenza numerica del Gruppo unificato costituito secondo le modalità di cui al comma 1, le conseguenti variazioni in termini di dotazione organica e di risorse finanziarie vengono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.
2. Il comma 10 bis dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 così come introdotto dal comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19, è così sostituito:
“10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è così sostituito:
“2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
Gruppi da 1 consigliere: 3 unità;
Gruppi da 2 a 3 consiglieri: 4 unità;
Gruppi da 4 a 5 consiglieri: 6 unità;
Gruppi da 6 a 7 consiglieri: 9 unità;
Gruppi da 8 a 10 consiglieri: 10 unità;
Gruppi da 11 a 14 consiglieri: 13 unità;
Gruppi da 15 a 20 consiglieri: 17 unità;
Gruppi da oltre 20 consiglieri: 19 unità.”.
4. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni è così sostituita:
“TABELLA B) - Personale previsto per i Gruppi consiliari
omissis
ARTICOLO 37
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall’Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all’estero;
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l’amministrazione regionale;
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”).
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.
ARTICOLO 38
Autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni.
1. Allo scopo di corrispondere alle finalità programmatorie di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, l’esercizio straordinario, presso strutture, dell’attività libero-professionale intramuraria, di cui all’articolo 15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni, è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Regione Veneto conformemente agli atti di programmazione socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini del procedimento autorizzatorio di cui al comma 1.
3. Le strutture socio-sanitarie che ospitano dirigenti medici non in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
4. Il presente articolo si applica decorsi sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di cui al comma 2.
ARTICOLO 39
Fondo di rotazione per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di enti pubblici finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR 21 dicembre 2004, n. 130.
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 40
Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione pubblica, per la gestione di reti autostradali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero ad utilizzare una società esistente a totale partecipazione pubblica, che abbia ad oggetto la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.
2. La Regione partecipa alla costituzione della società ovvero alla capitalizzazione della società esistente con un capitale iniziale non superiore ad euro 2.000.000,00.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sugli adempimenti di cui ai precedenti commi verrà data preventiva informazione alla commissione consiliare competente.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 41
Acquisizione delle quote partecipative delle società autostradali nella Veneto
Strade Spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione della partecipazione societaria delle concessionarie autostradali presenti nella società Veneto Strade Spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, al fine di garantire la totale partecipazione pubblica della società stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 42
Cofinanziamento regionale per l’attivazione dei piani di edilizia universitaria di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), Tab. C, i piani di edilizia universitaria di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 43
Cofinanziamento regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 44
Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
1. La Giunta regionale coordina le attività di assistenza alle imprese, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato ed integrato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440, in particolare attraverso l’istituzione di un nuovo servizio per le analisi e modellizzazione dei sistemi informativi, analisi e modellizzazione di sportello unico specialistico per le attività produttive, promozione e adattamento dei modelli messi a punto, assistenza “on line” e “on site” agli sportelli imprese veneti e il trasferimento di buone pratiche. Lo sportello provvede altresì alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgagli strumenti agevolativi.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 45
Modifica della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.
1. Dopo l’articolo 10 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 è inserito il seguente articolo:
“Art. 10 ter - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria, un apposito fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale, definendo con proprio provvedimento le modalità operative dello stesso.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle P.M.I.” del bilancio di previsione, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.”.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede ad individuare le risorse eventualmente assegnate e non utilizzate dai bandi di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, che vengono fatte confluire al fondo di cui al comma 1.
ARTICOLO 46
Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS -
programmazione 2007-2013.
1. Al fine di avviare alla realizzazione in modo anticipato gli interventi degli Accordi di Programma Quadro di cui alla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, per i quali si siano concluse le fasi della progettazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - programmazione 2007-2013”.
2. Gli interventi così prefinanziati sono obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE immediatamente
successivo, nella “Sezione attuativa” prevista dal punto 3.5 della deliberazione CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, e
conformemente a quanto stabilito dal punto 3.11 della stessa.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura finanziaria delle fasi di progettazione, esproprio e realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 47
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. L’articolo 11 (Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) è così modificato:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
“3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di una volta ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento.
5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali.
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5 decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico.”.
b) dopo il comma 6 dell’articolo 11 come sostituito dalla lettera a) sono aggiunti i seguenti commi:
“6 bis. È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a un sesto della sanzione irrogata ai sensi del comma 3, da effettuare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento che la dispone.
6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione,
nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro 3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione non si applica quanto previsto dal comma 6 bis.”.
2. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, coloro nei cui confronti è già stata irrogata la sanzione amministrativa secondo la disciplina del previgente articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, che non abbiano ancora provveduto al versamento, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, pari ad un dodicesimo della sanzione.
Non è comunque consentita la ripetizione di quanto già versato.
ARTICOLO 48
Modifica dell’articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è così sostituito:
“1. Al fine di garantire gli standard di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all’ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di quindici anni, per l’intero ammontare della spesa riconosciuta, per l’adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.”.
ARTICOLO 49
Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005”, concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali.
ARTICOLO 50
Contributo per progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei consultori familiari pubblici.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 500.000,00 per la realizzazione di progetti a carattere formativo ed educativo sulla sessualità e sulle dinamiche socio affettive rivolte agli adolescenti ed agli adulti ed avviati dalle aziende Ulss per il tramite dei consultori familiari pubblici.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 51
Contributo a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire le attività di ricerca relative a patologie oculari e di migliorare il trapianto di cornea, è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede a Venezia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 e in euro 400.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 52
Contributo a sostegno delle attività del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’azienda Ulss n. 20 di Verona un contributo annuale, a decorrere dall’esercizio 2007, per il funzionamento del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici dell’apprendimento quali tra gli altri dislessie, discalculie, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4042 del 20 dicembre 2005.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi
2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 53
Contributo a sostegno delle attività del Centro regionale di diabetologia pediatrica.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’azienda Ulss n. 20 di Verona un contributo per sostenere le attività del Centro regionale di diabetologia pediatrica, istituito con DGR n. 4399 del 30 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 54
Assegnazione di alloggi in comodato d’uso gratuito agli operatori della polizia nazionali assegnati ai presidi di sicurezza.
1. In deroga alla disciplina sulla riserva di alloggi da assegnare annualmente alle forze dell’ordine di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, gli alloggi di servizio per gli operatori della polizia nazionali assegnati ai presidi di sicurezza, possono essere reperiti nell’ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell’ATER della provincia o del comune presso cui i presidi hanno sede.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale e hanno vigenza nel caso in cui la realizzazione di tali alloggi non trovi o abbia trovato attuazione nell’ambito e contestualmente alla realizzazione dei presidi.
3. Gli alloggi di cui al comma 1 sono concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale (upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica”).
ARTICOLO 55
Interventi per la Facoltà Teologica del Triveneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Facoltà teologica del Triveneto, con sede a Padova, al fine di sostenere le attività di formazione universitaria, culturale e sociale della stessa.2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 56 Contributo regionale per il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie dell’Università degli Studi di Verona.
1. Al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo il corso di laurea in scienze motorie, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo all’Università degli Studi di Verona per il biennio 2007-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 57
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa”.
1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre
1999, n. 54 le parole “31 marzo” sono sostituite con le parole “31 maggio”.
2. All’articolo 3, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 le parole “31 gennaio” sono sostituite con le parole “31 marzo”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 è così sostituita:
“b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1”.
4. Al comma 2 dell’articolo 4 le parole “lire 500 milioni” sono sostituite con le parole “euro 250.000,00”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 è così sostituito:
“3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro 250.000,00.”.
6. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 per l’esercizio finanziario 2007 all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” sono così ripartite:
a) per la lettera a) dell’articolo 4 euro 500.000,00;
b) per la lettera b) dell’articolo 4 euro 350.000,00;
c) per la lettera b bis) dell’articolo 4 euro 150.000,00.
ARTICOLO 58
Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a Luigi Piccinato.
1. Per dare competitività al sistema territoriale della Regione del Veneto migliorando la qualità del costruito e degli spazi aperti è istituito il “Premio annuale per l’urbanistica e la pianificazione territoriale” dedicato a Luigi Piccinato.
2. Il Premio si articola su quattro tipologie: giovane laureato, alla carriera, progettistica opera prima, amministrazioni locali e azioni attinenti il buon governo del territorio.
3. Il Premio può essere anche a carattere nazionale, nel qual caso sarà stipulato un accordo con il Ministero competente nonché transnazionale con la collaborazione tra Stati (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT).
4. La Giunta è incaricata di definire modalità e regolamento del Premio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 59
Modifica all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. La Giunta regionale è impegnata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma alla revisione del sistema di determinazione dei contributi di rilevo socio-sanitario per l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi residenziali, attraverso l’individuazione di criteri e modalità che ne prevedano l’articolazione su tre livelli ed in relazione al progetto assistenziale individuale.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.450.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 60
Modificazioni all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali.
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle Istituzioni pubbliche, i compensi del personale dirigenziale non possono superare rispettivamente quelli previsti per le medesime categorie di personale presente nelle direzioni della Regione del Veneto, di cui all’articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.”.
ARTICOLO 61
Interventi per la conservazione ed il miglioramento di aree forestali.
1. La Giunta regionale, al fine di implementare le attività di ricerca e sperimentazione svolta dalle Strutture periferiche competenti in materia forestale, è autorizzata a finanziare attività sperimentali per la conservazione ed il miglioramento di aree forestali di particolare pregio naturalistico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di tutela del territorio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 62
Progetti strategici del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere la realizzazione dei progetti strategici di cui all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, autorizza la Giunta regionale a concedere finanziamenti per la redazione degli stessi.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la redazione dei progetti di cui al comma 1, per il coordinamento degli enti interessati nonché per l’erogazione del finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 63
Iniziative straordinarie per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma straordinario di iniziative a carattere informativo,
divulgativo e di comunicazione per promuovere presso i consumatori la conoscenza del nuovo termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 64
Modifica dell’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.
1. All’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale” come introdotto dall’articolo 70, comma 3 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, le parole “realizzazione del complesso fieristico dell’ente Fiere di San Donà di Piave srl” sono sostituite dalle parole “ristrutturazione del Teatro Astra”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di San Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 65
Contributo al Comune di Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Abano Terme, per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 66
Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale, a decorrere dal 2007, a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 67
Contributo a favore della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire il proseguimento dei corsi specialistici già attivati dal polo universitario bellunese, è autorizzata ad erogare un contributo a favore della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009,si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 68
Costituzione di una fondazione culturale a Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione con il comune di Belluno ed altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato con finalità di sviluppare e diffondere la cultura nella provincia di Belluno perseguendo i seguenti scopi principali:
a) attuare e sostenere la produzione e la promozione di attività multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il teatro, la musica, la lirica, la danza;
b) sostenere attività artistiche e culturali che, oltre a quanto previsto alla lettera a), siano dirette a salvaguardare identità e tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo;
c) assistere gli enti locali e l’associazionismo in genere nella progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di cui alle lettere a) e b) individuando e gestendo, direttamente o in collaborazione, teatri e spazi agibili per le manifestazioni pubbliche;
d) promuovere l’innovazione nelle attività artistiche e culturali, la qualificazione del pubblico attraverso attività di formazione, iniziative di laboratorio, convegni, stages, seminari, studi e la produzione di opere culturali di qualificato livello professionale;
e) svolgere attività di aggiornamento e perfezionamento, attività di ricerca, di documentazione e sperimentazione anche in collaborazione con la scuola e l’università;
f) svolgere attività di formazione professionale rivolta ad attori, registi, amministratori, operatori ed animatori, personale tecnico ed organizzativo;
g) organizzare e coordinare programmi, promuovere e organizzare festival, rassegne e manifestazioni varie.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Agli oneri devianti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
ARTICOLO 69
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 febbraio 2007
ALLEGATO 1
ALLEGATI
Tabelle A, B e C di cui all’art. 2 della legge.
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)