Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 43 della legge n. 244 del 2007
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), di seguito legge finanziaria 2008, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna.
2. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 1, comma 45 della legge finanziaria 2008, conforme allo schema di regolamento-tipo di cui all’articolo 1, comma 44 di tale legge, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale).
3. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rimane disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia, ed in particolare dal Capo I della legge regionale n. 48 del 2001, dall’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) e dall’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria).
ARTICOLO 2
Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità
1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari in essere alla data del 31 dicembre 2008, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l’importo di Euro 16,53.
2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2008 VASCO ERRANI