Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l’effettuazione.
ARTICOLO 2
(Organizzazione e gestione del servizio)
1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.
2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.
ARTICOLO 3
(Oneri a carico della Regione)
1. La Giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l’ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione alla lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).
2. Per l’attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste di cui il gestore preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione invernale.
ARTICOLO 4
(Modalità di liquidazione)
1. Alla liquidazione della spesa di cui all’articolo 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, con le seguenti modalità:
a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 novembre;
b) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. La liquidazione è subordinata alla verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.
ARTICOLO 5
(Riduzioni)
1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 6
(Rinvio)
1. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti la concessione e la liquidazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 7
(Disposizione transitoria)
1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a saldo in un’unica soluzione, della spesa relativa alle domande presentate ai sensi del comma 1.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è valutato in euro 400.000 per l’anno 2005 (stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006) e in euro 200.000 per gli anni seguenti.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell’obiettivo programmatico 2.2.1.11.
(Protezione civile) e si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell’obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato 1 punto B.2.1. (Effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo) ai medesimi bilanci.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 9
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 19 maggio 2005.
Il Presidente
PERRIN