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NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna

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Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1 Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali 1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono. 2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). 3. Il numero degli assessori comunali e provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. Art. 2 Riduzione dei costi e disposizioni varie 1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. 3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma. 4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (legge finanziaria 2010). 6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna. 7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 18 marzo 2011 Cappellacci


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