Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l’apicoltura quale attivita’ indispensabile per la salvaguardia della biodiversita’ ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanita’ degli alveari e promuove l’attivita’ apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
d) alveare stanziale: l’alveare che non viene spostato nel corso dell’anno.
ARTICOLO 3
(Organismi associativi tra apicoltori)
1. Ai fini dell’attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.
4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell’apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanita’ delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.
ARTICOLO 4
(Esperti apistici)
1. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.
2. Costituiscono requisiti per ottenere l’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:
a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;
b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, omma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.
3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorita’ sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all’articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.
5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si puo’ avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l’esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all’elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attivita’ apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale.
8. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.
CAPO II
NORME IGIENICO – SANITARIE
ARTICOLO 5
(Uso di fitofarmaci)
1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalita’ di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.
3. Con il decreto di cui al comma 2 puo’ essere, altresi’, prescritto l’impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.
ARTICOLO 6
(Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l’indicazione dell’entita’ numerica, della tipologia e dell’ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario e’, altresi’, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell’apicoltore.
2. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l’elenco degli apicoltori con l’indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.
3. Gli apicoltori che non ottemperano all’obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 7
(Trasferimento di api e alveari)
1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, e’ preventivamente comunicato agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio.
2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, e all’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
CAPO III
DISCIPLINA DEL NOMADISMO
ARTICOLO 8
(Nomadismo)
1. Per nomadismo si intende la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu’ spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.
2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell’utilizzo delle postazioni.
ARTICOLO 9
(Commissioni apistiche provinciali)
1. Presso gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla rispettiva Provincia.
2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell’organismo, competente per territorio, di cui all’articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:
a) un massimo di due esperti apistici;
b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall’assemblea degli apicoltori aderenti all’organismo medesimo;
c) un veterinario dipendente dell’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
d) il Direttore o suo sostituto dell’area territoriale del Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.
4. Al fine di tutelare la sanita’ degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;
b) tipologia ed entita’ di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.
5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all’articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.
ARTICOLO 10
(Rilascio dell’autorizzazione al nomadismo)
1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, rilasciano l’autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorita’:
a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno gia’ esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima;
b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;
c) apicoltori che abbiano gia’ in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima.
3. In caso di parita’ si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande.
4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), e’ assicurato l’utilizzo delle postazioni autorizzate l’anno antecedente a ciascuna domanda.
5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione e la gestione del nomadismo.
ARTICOLO 11
(Deroga all’obbligo dell’autorizzazione)
1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari e’ consentito anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10.
2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo le modalita’ previste dall’articolo 7.
CAPO IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’APICOLTURA
ARTICOLO 12
(Programma regionale triennale per l’apicoltura)
1. Al fine di promuovere l’apicoltura, la conservazione dell’ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l’apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformita’ alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.
2. Il Programma e’ adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all’articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all’articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma puo’ essere aggiornato annualmente.
3. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalita’ stabiliti nel Programma medesimo.
ARTICOLO 13
(Finanziamenti per lo sviluppo dell’apicoltura)
1. In coerenza con il Programma di cui all’articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l’attivita’ apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per l’esercizio dell’attivita’ apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unita’ gia’ denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole” degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.
5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
6. Fatte salve le cause di forza maggiore, e’ fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.
7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalita’ di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformita’.
ARTICOLO 14
(Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori)
1. In coerenza con il Programma di cui all’articolo 12 e con l’osservanza di quanto previsto dal punto IV.K “Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo” degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attivita’ elaborati dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.
2. Le Province sostengono in particolare:
a) interventi relativi all’organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;
b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l’apicoltura;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’attivita’;
d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
e) diffusione di conoscenze scientifiche;
f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L’adesione agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalita’ di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformita’.
6. Le Province possono, altresi’, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attivita’, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o
alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in vigore dall’1 dicembre 2009.
ARTICOLO 15
(Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)
1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall’esercizio delle attivita’ di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.
ARTICOLO 16
(Oneri finanziari a carico delle Province)
1. Agli oneri finanziari previsti per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 le Province provvedono:
a) con le risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione alle Province;
b) con le risorse statali assegnate alla Regione e all’uopo trasferite dall’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 17
(Laboratorio Apistico Regionale)
1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l’Universita’ degli Studi di Udine, e’ il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l’informazione scientifica, la formazione, l’aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
2. L’Amministrazione regionale sostiene l’attivita’ del LAR mediante la concessione di un finanziamento annuale da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto di quanto previsto dal punto IV.K “Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo” degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Le attivita’ del LAR oggetto di finanziamento sono le seguenti:
a) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento del LAR;
b) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualita’ del miele prodotto;
c) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversita’ e sui sistemi di lotta alle malattie delle api;
d) aggiornamento tecnico e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori.
4. Le attivita’ di cui al comma 3 sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attivita’ di monitoraggio degli effetti dell’applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
ARTICOLO 18
(Sanzioni)
1. L’inosservanza del divieto di cui all’articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. L’omissione dell’obbligo di denuncia di cui all’articolo 6 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
3. L’inosservanza delle disposizioni riguardanti l’identificazione dell’apicoltore, di cui all’articolo 6, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
4. L’omissione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
5. L’omissione dell’inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all’articolo 7, comma 2, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.
7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformita’ riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in piu’ o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.
ARTICOLO 19
(Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
ARTICOLO 20
(Cumulo)
1. I finanziamenti concessi possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili fino al raggiungimento dei massimali previsti dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”.
ARTICOLO 21
(Norme transitorie)
1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
ARTICOLO 22
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 24 (Protezione e sviluppo dell’apicoltura – programma 3.1.5) della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale);
c) l’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 (modificativo della legge regionale 16/1988);
d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell’ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);
e) il Capo I e l’articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di
interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);
f) l’articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);
g) il comma 3 dell’articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (modificativo dell’articolo 211 della legge regionale 5/1994);
h) l’articolo 45 e i commi 3 e 4 dell’articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);
i) il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativo della legge regionale 16/1988);
j) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell’articolo 12 e l’articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
ARTICOLO 23
(Norme finanziarie)
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione e’ modificata come segue <<Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura – L. 313/2004>>.
2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l’acquisto di alveari e famiglie di api>>.
3. In relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 17 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione>>.
ARTICOLO 24
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli effetti degli articoli 13, 14 e 17 decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’esito positivo dell’esame di compatibilita’ svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 18 marzo 2010.