Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:
a) favorisce l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;
c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l’impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.
ARTICOLO 2
Obiettivi.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:
a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l’attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l’innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l’interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l’applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
e) contribuire all’innalzamento della qualità dell’attuale sistema educativo dell’istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;
f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l’attrattività del sistema dell’innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all’estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;
g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l’utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
i) semplificare l’azione amministrativa ed ottimizzare l’intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell’innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;
l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;
m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell’università e della ricerca, università degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;
n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l’accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.
ARTICOLO 3
Oggetto.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell’allegato A della presente legge:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale;
c) ricerca cooperativa;
d) ricerca collettiva;
e) innovazione del processo;
f) innovazione organizzativa;
g) trasferimento tecnologico;
h) processi di innovazione;
i) filiere dell’innovazione;
l) iniziative tecnologiche congiunte;
m) poli d’innovazione.
2. L’allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 4
Sistema regionale dell’innovazione.
1. Sono soggetti del sistema regionale dell’innovazione:
a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
b) le università degli studi;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;
g) le istituzioni bancarie.
2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
CAPO II
Disposizioni organizzative
ARTICOLO 5
Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative:
a) all’elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all’articolo 11;
b) all’aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l’integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell’innovazione.
3. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto e predispone una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. Il Comitato di cui all’articolo 5 è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;
c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;
d) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante dell’Unione regionale delle province venete (URPV);
f) un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;
g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’agricoltura;
h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’industria;
i) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’artigianato;
l) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione;
o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;
p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
r) un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;
s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech Scpa;
t) un rappresentante designato da Veneto Innovazione Spa;
u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;
v) un rappresentante designato dall’Associazione bancaria italiana (ABI);
z) i segretari regionali competenti per materia;
aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica.
2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.
3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.
4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.
5. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
ARTICOLO 7
Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. L’Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere multidisciplinare che:
a) collabora con la Giunta regionale nella stesura dei programmi di cui agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all’offerta di ricerca ed innovazione;
b) redige una relazione annuale sull’applicazione della presente legge e sullo stato della ricerca e dell’innovazione nel sistema produttivo veneto,
contenente indicatori comparativi e gli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema regionale dell’innovazione.
ARTICOLO 8
Composizione dell’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. L’Osservatorio di cui all’articolo 7 è presieduto dal Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;
d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;
e) dal direttore di Veneto Innovazione Spa;
f) da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell’innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali nonché esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è gratuita; è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
ARTICOLO 9
Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica.
1. E’ istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.
2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura
regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
4. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che la presiede;
b) il Segretario regionale competente in materia di attività produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
c) un rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato congiuntamente dalle medesime;
e) un rappresentante dell’albo professionale dei consulenti in proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;
f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.
5. La Commissione è nominata, su designazione dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 10
Veneto Innovazione Spa.
1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.
2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell’innovazione;
b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione;
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.
3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di cui all’articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all’articolo 12.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell’attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione Spa organizza un’unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.
CAPO III
Programmazione regionale
ARTICOLO 11
Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale.
Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all’innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
d) i settori ed i temi strategici per l’implementazione dei processi di innovazione;
e) le tipologie di soggetti beneficiari;
f) le tipologie di finanziamento;
g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
i) le risorse disponibili.
4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.
5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all’articolo 12.
7. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 12
Provvedimenti annuali di intervento.
1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:
a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l’erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.
ARTICOLO 13
Principi informatori della programmazione per l’innovazione.
1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:
a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
c) migliorare la competitività e l’innovazione del sistema produttivo tradizionale;
d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 14
Principi informatori dei criteri di valutazione.
1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:
a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
b) il livello di innovatività;
c) il grado di autonomia finanziaria;
d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l’analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
f) la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.
ARTICOLO 15
Soggetti valutatori.
1. É istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale ei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.
2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.
3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell’ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell’attività di valutazione.
4. Fino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell’università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:
a) il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
b) il Comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione Spa;
c) le commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla Giunta regionale, all’interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.
ARTICOLO 16
Soggetto gestore.
1. Per le attività connesse all’emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all’individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.
CAPO IV
Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari
ARTICOLO 17
Strumenti e tipologie di intervento.
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:
a) aiuti alle imprese, in conformità all’ordinamento comunitario;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell’innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) promozione e finanziamento di progetti;
d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.
ARTICOLO 18
Beneficiari.
1. I beneficiari degli interventi di cui all’articolo 17, comma 2, sono:
a) le imprese singole e associate;
b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera così come definite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni;
c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l’innovazione tecnologica;
d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa;
f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.
CAPO V
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 19
Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l’esercizio 2007, euro 8.095.000,00 per l’esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:
a) per l’esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio di previsione 2007;
b) per l’esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”,
partita n. 3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009;
c) per l’esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009.
3. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per l’utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati appartenenti al sistema regionale dell’innovazione si provvede mediante apposite convenzioni.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 20
Disposizione transitoria in materia di programmazione.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all’articolo 11 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 21
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
ARTICOLO 22
Abrogazioni.
1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992 n. 12 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 18 maggio 2007
ALLEGATO 1
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO VIII LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE NEL
SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Allegato A)
(Articolo 3, comma 1) Definizione delle attività
a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
b) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
c) ricerca cooperativa: l’attività di più imprese aventi in comune problemi o bisogni specifici, che affidano la realizzazione di tutta o di una parte consistente delle attività di RST a un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) conservando la proprietà dei risultati ottenuti. I progetti sono di breve durata - da dodici a ventiquattro mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca, in funzione delle esigenze dei problemi delle imprese interessate;d) ricerca collettiva: l’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta da un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) per conto di camere di commercio, associazioni industriali o raggruppamenti di imprese al fine di ampliare la base delle conoscenze di un numero elevato di imprese, migliorando così il livello generale della loro competitività. I progetti sono di lunga durata - da ventiquattro a trentasei mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca;
e) innovazione del processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
f) innovazione organizzativa: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
g) trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
h) processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell’innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;
i) filiere dell’innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni coerenti con le finalità della presente legge;
l) iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l’istituzione di partnership pubblico/privato;
m) poli d’innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - “start-up” innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie,
alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.