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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 18 maggio 2004, n.6
«Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.
2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando l’importo delle spese da sostenere.
3. L’Ufficio di Presidenza predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale, sulla base di criteri e modalità determinati da apposito regolamento.
4. La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all’erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3.


ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)


1. Per l’anno 2004, al finanziamento di cui all’articolo 1, comma 4, si fa fronte con le risorse disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata “Interventi per il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione prescolastica, primaria e secondaria” (cap. 925/6070).
2. Per gli anni 2005 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c), della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


ARTICOLO 3
(Abrogazioni)


1. Le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40 e 27 dicembre 1982,
n. 60 sono abrogate.


Note all’art. 2, commi 1 e 2:
- La legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, recante “Contributo nelle spese di trasporto di studenti e docenti per l’accesso alla sede del Consiglio regionale per attività di informazione e partecipazione sul funzionamento degli organi regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 18 agosto 1982, n. 49.
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel B.U.R. del 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».


Note all’art. 3:


- Per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, si vedano le note all’art. 2, commi 1 e 2.
- La legge regionale 27 dicembre 1982, n. 60, recante “Modificazione del termine previsto dal secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 12 agosto 1982, n. 40”, è pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 1982, n. 40.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 18 maggio 2004
LORENZETTI


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