Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato ed integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n. 44, 17 agosto 2009, n. 29 e 31 dicembre 2009, n. 58 è apportata la seguente modifica:
- all’articolo 25, comma 2 l’espressione «entro il 30 giugno 2010» è sostituita dalla seguente «entro il 31 dicembre 2010».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 13 luglio 2010 - Scopelliti