Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Abrogazione)
1. La legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5 (Costituzione della Fondazione Umbria Spettacolo), è abrogata.
ARTICOLO 2
(Estinzione della F.U.S.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari all’estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.).
2. Resta ferma l’applicabilità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), ai titolari di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione in essere con la F.U.S. al tempo dell’entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 18 giugno 2008
LORENZETTI