NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna
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Legge regionale 18 giugno 2007, n. 7
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Partecipazione della Regione Emilia - Roòagna all' "Euroregione Adriatica"
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
ARTICOLO 1 Partecipazione all’Euroregione Adriatica
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto, a partecipare quale socio fondatore all’Euroregione Adriatica, d’ora in avanti denominata EA. 2. L’EA è un’associazione di diritto croato senza scopo di lucro, costituita da Enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar Adriatico, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento delle politiche di sviluppo. L’EA è approvata come “Associazione Euroregione Adriatica” secondo il diritto privato croato, con decreto del Ministero dell’Amministrazione della Repubblica di Croazia – Sezione Istria (sede di Pola) del 20 settembre 2006, con atto numero UP/I-007-02/06-01/308, protocollo numero 2163-06-02-06-2. 3. La partecipazione della Regione all’EA è subordinata alle seguenti condizioni: a) che l’associazione non persegua fini di lucro; b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. 4. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all’Euroregione Adriatica. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato. 5. Ogni proposta di modifica sostanziale allo Statuto dell’EA deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la continuazione dei vincoli associativi. La Giunta regionale cura l’informazione preventiva all’Assemblea legislativa prevista dall’articolo 64, comma 4 dello Statuto. 6. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all’EA la quota associativa annuale, che per l’esercizio 2007 ammonta a € 1.000,00. Per gli esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a versare all’EA le somme corrispondenti alle quote annue previste dallo Statuto dell’EA stessa per ciascun membro associato, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale. 7. La Regione Emilia-Romagna può concedere eventuali ulteriori contributi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo Statuto dell’Associazione, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale. 8. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, mediante l’istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 18 giugno 2007 VASCO ERRANI
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