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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2
Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate. ARTICOLO 2 (Definizione di escursionismo) 1. Ai fini della presente legge per escursionismo s’intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore. ARTICOLO 3 (Rete escursionistica delle Marche) 1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività di escursionismo. 2. La viabilità ricompresa nella RESM è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate. 3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale. ARTICOLO 4 (Catasto della Rete escursionistica delle Marche) 1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province. 2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, della Rete INFEA, delle Associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale, nonché del gruppo regionale Marche del Club alpino italiano. 3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nel catasto. 4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette. 5. La Giunta regionale approva l’elenco della viabilità da inserire nel catasto. L’elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento. 6. L’atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all’articolo 3, comma 2. 7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell’aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale. ARTICOLO 5 (Sentieri di particolare interesse storico) 1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant’anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione. 2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM. 3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). ARTICOLO 6 (Segnaletica) 1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale. Essa deve riportare il logo della Regione, la tipologia e l’eventuale denominazione del sentiero. ARTICOLO 7 (Interventi sulla sentieristica regionale) 1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi. ARTICOLO 8 (Provvedimento di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito atto: a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all’articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre; b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM; c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica; d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici; e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni; f) la procedura per l’inserimento di nuova viabilità; g) le modalità per un’informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 4. ARTICOLO 9 (Disposizioni finanziarie) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa, a decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. DATA AD ANCONA, ADDI’ 18 GENNAIO 2010.


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