Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’articolo 3)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi.
In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.”.
ARTICOLO 2
(Modificazione all’articolo 5)
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 26/2001 è abrogato.
ARTICOLO 3
(Modificazione all’articolo 6)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.”.
ARTICOLO 4
(Modificazione all’articolo 8)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 26/2001 le parole: “dal componente più anziano di età” sono sostituite dalle seguenti: “dal vice-presidente”.
ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 10)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2001 le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quaranta per cento”.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2001 è inserita la seguente:
“abis) per il vice-presidente, trenta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2001 le parole: “trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venticinque per cento”.
ARTICOLO 6
(Modificazione all’articolo 12)
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:
“6) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;”.
ARTICOLO 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 18 gennaio 2007.
Il Presidente
CAVERI