IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009))
1. L’articolo 2 della l.r. 44/2008 è abrogato.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 44/2008)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è sostituito dal seguente: “1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 18 febbraio 2009
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)